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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Rifiuti. Impianti di trattamento ed impatto ambientale

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 21 Ottobre 2025
Visite: 2111

Consiglio di Stato Sez. IV n. 7789 del 6 ottobre 2025
Rifiuti. Impianti di trattamento ed impatto ambientale

Dal confronto, in termini di impatto ambientale, tra il funzionamento di una piattaforma di trattamento aerobico (solo compostaggio) e di una piattaforma di trattamento anaerobico-aerobico (produzione di una fonte energetica e compostaggio) emerge che quest’ultima comporta un impatto molto minore sotto il profilo odorigeno. Infatti, il compostaggio aerobico consiste in un processo di degradazione della sostanza organica condotto in presenza di ossigeno che si realizza in capannoni chiusi dai quali è necessario estrarre l’aria, carica di composti odorigeni, da avviare al trattamento delle arie esauste. Le arie maleodoranti derivanti dal trattamento risultano dunque “cariche” di composti odorigeni in quanto il processo di degradazione avviene tutto in un’unica fase. La digestione anaerobica è, al contrario, un processo di degradazione della sostanza organica condotto in assenza di ossigeno, il quale si realizza quindi in reattori chiusi (digestori) e porta alla trasformazione del materiale biodegradabile in biogas e digestato. Avendo già subito una fase di degradazione biologica, il digestato presenta un minore impatto odorigeno. Pertanto, la successiva fase aerobica presenta un impatto minore in quanto effettuata in presenza di una matrice (digestato) che ha già subito rilevanti processi di degradazione.

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Rifiuti.La gestione dei rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento alla luce degli interpelli del MASE 

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 21 Ottobre 2025
Visite: 2397

La gestione dei rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento alla luce degli interpelli del MASE 

di Oreste PATRONE

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Acque.Prova del reato di inquinamento idrico

Dettagli
Categoria principale: Acque
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 20 Ottobre 2025
Visite: 2726

Cass. Sez. III n. 33651 del 13 ottobre 2025 (UP 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Brancaccio
Acque.Prova del reato di inquinamento idrico

La prova del reato di cui all'art. 137, comma 5, TUA (già art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976 n.319), non esige che il superamento dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi sia raggiunta esclusivamente attraverso i risultati delle analisi, potendo tale superamento essere dimostrato con ogni mezzo di prova ed anche con l'applicazione di nozioni di comune esperienza. In tale ultimo caso, però, si dovranno riscontrare determinati presupposti, fra i quali quello della natura dello scarico, individuata in base alle sostanze che lo compongono e quello delle modalità di scarico, in quanto non sottoposto a preventiva depurazione ed eseguito in modo incontrollato nell'ambiente. Ne consegue che le prove del reato diverse dalle analisi devono comunque essere tali da garantire un livello di certezza sostanzialmente pari a quello delle analisi stesse, tale cioè da renderne superflua la mancanza, a qualunque causa sia dovuta.

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Rifiuti.Rinnovo autorizzazione e normativa sopravvenuta

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 20 Ottobre 2025
Visite: 2118

Consiglio di Stato Sez. IV n. 7532 del 25 settembre 2025
Rifiuti.Rinnovo autorizzazione e normativa sopravvenuta

In base ad una lettura sistematica delle disposizioni normative rilevanti in subiecta materia e tenendo conto della ratio delle norme attributive dei relativi poteri alla p.a., anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni come quelle originariamente rilasciate per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo, debba essere riconosciuta alla amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica e ai vincoli medio tempore eventualmente istituiti, tenendo conto che l’oggetto della autorizzazione concerne attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali, oltre alle legittime esigenze della produzione (riconosciute e tutelate dall’art. 41 Cost.), deve essere valutata la compatibilità delle predette attività con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell’ambiente (art. 9, commi 2 e 3, Cost.).

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Rifiuti.Conferimenti irregolari

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 20 Ottobre 2025
Visite: 5384

Conferimenti irregolari dei rifiuti. Valide le ordinanze e i regolamenti locali: i Comuni hanno autonomia regolamentare e potestà sanzionatoria in materia di gestione dei rifiuti urbani

di Giuseppe AIELLO  

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Rifiuti.Impianto per la gestione di rifiuti e AIA

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 17 Ottobre 2025
Visite: 2111

Consiglio di Stato Sez. IV n. 7534 del 25 settembre 2025
Rifiuti.Impianto per la gestione di rifiuti e AIA

La legge non richiede che, per domandare il rilascio dell'AIA, occorra avere la disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto: nessuna disposizione dell'art. 29-ter d.lgs. 152/2006 prevede, per la valida presentazione della domanda di AIA, la dimostrazione della titolarità dell'area; l'unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l'art. 5 d.lgs. 152/2006 definisce, alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che "elabora" il piano, programma o progetto. A riprova di ciò, si menzionano gli artt. 177, co. 2, e 208, co. 6, d.lgs. 152/2006, a mente dei quali la gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e l'approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità (ove occorra) della procedura espropriativa dei beni di interesse, ai sensi del d.p.r. 327/2001. Se, dunque, l'approvazione di un impianto per la gestione di rifiuti legittima (ove occorra) l'attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di disponibilità dell'area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere che l'approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile ai fini dell'esproprio. Ne consegue che il provvedimento di rilascio dell'AIA non può essere considerato illegittimo per il fatto che, al momento della domanda, la società istante non vantava un titolo che le assicurasse la titolarità dei terreni. 

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  • Urbanistica.Lottizzazione e nozione di terzi estranei al reato ai fini della confisca
  • Caccia e animali.Aree contigue alle aree naturali protette
  • Ecodelitti.Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e abusività della condotta
  • Urbanistica.La riforma urbanistica regionale: l'impatto cogente del r.r. n. 3/2025. certezza dei termini e incentivi per il consumo di suolo zero
  • Urbanistica.Diritto di sopraelevazione e cessione di cubatura
  • Rumore.Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
  • Urbanistica.Contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale
  • Beni ambientali.Impianto di un vigneto e VINCA
  • Rifiuti.Sversamento sul terreno di effluenti zootecnici 
  • Urbanistica.Caratteristiche del centro commerciale

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