Cass. Sez. III n. 12230 del 14 marzo 2014 (Ud. 17 gen. 2014)
Pres. Teresi Est. Di Nicola Ric. Colabucci
Rifiuti. Trasporto  di rifiuti provenienti dal disfacimento del manto stradale

il trasporto  di rifiuti provenienti dal disfacimento del manto stradale (nella specie, lastre di  asfalto) configura il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152  poiché detti rifiuti sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi in quanto  derivanti dalle attività di demolizione e costruzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, con sentenza emessa in data 22 aprile 2013, condannava C. G. alla pena, condizionalmente sospesa, di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, perchè, quale proprietario dell'autocarro Fiat Iveco tg. (OMISSIS) e quale titolare dell'omonima ditta di carpenteria e lavori edili stradali e movimento terra, in mancanza dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali prescritto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, comma 5, col suddetto autocarro raccoglieva, trasportava e smaltiva rifiuti inerti consistenti in lastre dismesse di asfalto (CER 170302) e ne abbandonava un quantitativo di mc 40 circa in modo incontrollato in più cumuli su terreno dell'azienda agricola "(OMISSIS)" amministrata dal fratello C. F..

Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale evidenziava come l'istruttoria dibattimentale - avuto anche riguardo alla circostanza che nel terreno in questione, di proprietà del ricorrente, furono rinvenuti altri cumuli analoghi a quello visto scaricare - avesse consentito di accertare la consumazione del reato da parte di C.G. sicchè, ritenuta provata la penale responsabilità, il Tribunale condannava il ricorrente, disponendo altresì la confisca del mezzo adoperato per la violazione ambientale.

2. Per l'annullamento della sentenza impugnata, ricorre per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, C.G. sollevando due motivi di gravame.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Si sostiene che il primo giudice, da un lato, ha erroneamente ritenuto che l'attività accertata consistesse in un illecito smaltimento di rifiuti con conseguente necessità che, per esercitarla, occorresse l'autorizzazione, laddove la natura del materiale, essendo composta da terra, rocce da scavo e pezzi di asfalto, non era assolutamente catalogabile nel novero dei rifiuti pericolosi, nocivi e speciali e, dall'altro, ha erroneamente ritenuto che tale materiale fosse stato abbandonato e portato a discarica quando invece dall'istruttoria dibattimentale e in particolare dalla testimonianza di C.F. è risultato che il predetto materiale servisse per pavimentare il piazzale antistante la case e che dunque fu ivi temporaneamente depositato.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per avere il Tribunale irrogato la confisca dell'autocarro nonostante la insussistenza del reato, essendo stato il materiale solo depositato per essere utilizzato per la pavimentazione dell'abitazione rurale e, in ogni caso, in mancanza del requisito della professionalità richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice e nel caso specifico mancante avendo al più il ricorrente effettuato un solo viaggio.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

2. Quanto al primo motivo di gravame il ricorrente devolve alla Corte di cassazione esclusivamente una quaestio facti, il cui esame, in presenza di una logica e congrua valutazione del materiale processuale da parte del Giudice del merito, si sottrae al controllo di legittimità.

Il Tribunale ha infatti accertato che, in data 19 gennaio 2009, la polizia giudiziaria intercettò un autocarro Iveco che trasportava alcuni rifiuti.

Il mezzo venne visto entrare in un terreno ove scaricò diverso materiale che è poi risultato essere costituito da lastre dismesse di asfalto.

Il conducente venne identificato per C.G., che risultò anche proprietario del mezzo e titolare di una ditta di carpenteria e lavori stradali.

Ciò posto, va precisato, in conformità ad un consolidato indirizzo di questa Sezione, (Sez. 3, n. 23788 del 15/05/2007, Arcuti, Rv. 236952) che il trasporto di rifiuti provenienti dal disfacimento del manto stradale (nella specie, lastre di asfalto) configura il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256 poichè detti rifiuti sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi in quanto derivanti dalle attività di demolizione e costruzione.

Ne consegue che ad essi non è applicabile la disciplina prevista per le terre e rocce da scavo, cui non sono assimilabili e tanto sul fondamentale rilievo che, mentre le terre e le rocce derivano dall'escavazione, che ha per oggetto il terreno, le lastre dismesse di asfalto derivano dalla demolizione di un manufatto ed ha invece per oggetto un'opera costruita dall'uomo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, comma 5, le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi sono obbligate ad iscriversi all'albo nazionale dei gestori ambientali.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, comma 8, prevede, in ogni caso, un obbligo generalizzato di iscrizione all'Albo, seppure secondo procedure semplificate, anche per le imprese che trasportano in proprio i rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti (come assume il ricorrente).

Ne deriva che, nell'uno e nell'altro caso, era necessaria, per il trasporto, l'iscrizione nell'apposito albo, nella specie, mancante.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti è integrato anche in presenza di una condotta occasionale, non essendo richiesta per la configurabilità della fattispecie incriminatrice, nè la continuità del trasporto (come invece nell'art. 260 T.U. amb.), nè l'abitualità della condotta (Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 D'Andrea, Rv. 250674).

La giurisprudenza di questa Corte è poi ferma nel ritenere (ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259, comma 2) assoggettabile alla confisca obbligatoria l'automezzo adibito al trasporto di rifiuti, tanto che persino la sopravvenuta iscrizione all'Albo non esclude la confisca del mezzo (Sez. 3 n. 5353 del 12/01/2011, Elisei, Rv. 249580).

La misura ablativa trova infatti fondamento non sulla pericolosità intrinseca della cosa, ma sulla base della funzione dissuasiva e generalpreventiva attribuitale dal legislatore (Sez. 3, n. 10710 del 28/01/2009, Girardi Rv 243106).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costtuzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.