TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 1174 del 17 luglio 2024 
Rifiuti.Legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di rifiuti

In tema legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di rifiuti costituisce elemento rilevante di collegamento, ai fini del riconoscimento della citata legittimazione, la circostanza che un tale impianto ricada nel proprio territorio ovvero di un comune viciniore, rilevando l'interesse dell'ente territoriale - quale ente esponenziale della comunità locale, direttamente esposta ai potenziali effetti negativi rivenienti dall'attivazione dell'impianto - al legittimo e corretto esercizio del potere di localizzazione in ragione del pregiudizio all’assetto urbanistico ed ambientale che deriva dalla violazione delle relative prescrizioni poste ai vari livelli di pianificazione. Del resto, sarebbe irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste ex lege 8 luglio 1986, n. 349, il cui collegamento con il territorio interessato è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell'ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento.

Pubblicato il 17/07/2024

N. 01174/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01358/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2020, proposto da Comune di Altomonte, Comune di Firmo, Comune di Saracena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Nardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Bi.Ca.Mis. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;

per l'annullamento

del Decreto Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio (AT) Settore 3 – Tutela Acque e Contrasto Inquinamento – Funzioni Territoriali assunto il 02.07.2020, numero 534 del registro dipartimento, inserito nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria al n. 6985 del 03.07.2020 avente ad oggetto:

provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.Lgs. 152-2006 – Progetto impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in località contrada Serragiumenta nella zona P.I.P. del Comune di Altomonte (CS) – ditta Bi.Ca.Mis. Srl con sede a Corigliano, dei verbali della conferenza dei servizi, del parere del Nucleo VIA (identificato come allegato F del Decreto Dirigenziale impugnato) e di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e della Bi.Ca.Mis. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 19.10.2020 e depositato il 15.11.2020 i Comuni di Altomonte, Firmo e Saracena hanno impugnato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art 27 bis D.Lgs. 152-2006 – espresso dalla Regione Calabria sul Progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in località contrada Serragiumenta nella zona P.I.P. del Comune di Altomonte (CS), presentato dalla ditta Bi.Ca.Mis. Srl con sede in Corigliano (decreto dirigenziale N°. 6985 del 03/07/2020) per il quale il Comune di Altomonte, in sede di conferenza di servizi ex art. 14 della L. n. 241/1990, ha espresso parere contrario.

1.1. In fatto rileva che la conferenza di servizi si è articolata in 4 sedute, con passaggi istruttori interfasici che hanno comportato talune richieste di integrazioni documentali, anche su richiesta dello stesso Comune di Altomonte, cui la ditta istante ha fornito i richiesti riscontri informativi e documentali.

1.2. Sennonchè, nel corso della terza seduta della conferenza dei servizi suddetto Comune depositava il proprio parere negativo in ordine alla realizzazione del progetto sostanzialmente motivandolo sull’esigenza di salvaguardare il DAQ (Distretto Agroalimentare di qualità), volano produttivo per i comuni che vi appartengono e incompatibile con la presenza di un impianto di trattamento dei rifiuti.

1.3. Successivamente, all’esito di ulteriori integrazioni istruttorie e documentali e della nuova conferenza di servizi indetta - a seguito di una richiesta di differimento avanzata dal comune di Altomonte motivata sulla scorta dell’asserita esigenza di effettuare delle verifiche in merito ad una servitù intestata alla Edison S.p.A. - per il 24.02.2020, la Regione chiudeva la citata seduta con il parere favorevole alla realizzazione dell’intervento con le prescrizioni ed indicazioni ivi indicate.

1.4. Per quanto rileva nel presente giudizio, la Regione Calabria riteneva acquisiti i pareri favorevoli del Comune e della Provincia, stante l’assenza dei rispettivi rappresentanti tenuto conto degli altri pareri favorevoli espressi dai soggetti con specifiche competenze in materia.

2. Parte ricorrente articola le seguenti censure:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 208, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. R. CAL. N. 14/04. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE DI DERIVAZIONE COMUNITARIA: con la citata censura gli enti civici ricorrenti lamentano che la Regione Calabria, nell'individuare i soggetti da convocare alla conferenza, non abbia invitato l'autorità d'ambito in virtù della chiara ed espressa indicazione contenuta nell'art. 208, comma 3 e conformemente al ruolo fondamentale attribuito all’ATO dalla Legge Regionale n. 14/2004 in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani;

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 E ART 21 DEL D.LGS. 228/01. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R.CAL. N. 21/04. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1 LETT. C) DEL TUA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DEL DAQ DI SIBARI: si dolgono i ricorrenti che nel corso della conferenza dei servizi e prima ancora in seno alla STV (Struttura Tecnica di valutazione), per il rilascio del parere VIA, non sia stata effettuata nessuna seria istruttoria concernente la compatibilità dell'impianto da realizzare con l'esistenza del DAQ stesso, a nulla valendo che il progetto prevedesse la localizzazione in un'area PIP (Piano Insediamento Produttivo) e ciò per la semplice ragione che l’agricoltura, soprattutto quando realizzata su territori caratterizzati da produzioni di particolare pregio e, come tali, protette dall'art. 21 del D.Lgs. 228/01, presuppone una seria istruttoria sulla presenza del DAQ, considerate tutte le caratteristiche elencate dalla legge regionale n. 21/2004 istitutiva del DAQ di Sibari mentre nel caso di specie l’istruttoria si sarebbe limitata unicamente ad altri aspetti, quali l’impatto acustico e l’inquinamento dell’aria.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 TER, COMMA 7, DELLA L. 241/1990, IN COMB. DISP. CON L'ART. 208, COMMA 3 ULTIMO CPV, DEL TUA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 4, DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.: con tale censura i ricorrenti denunciano vizi procedurali e la violazione dell’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/1990 in quanto, pur avendo il Comune di Altomonte partecipato a tre delle quattro sedute e avendo in precedenza manifestato parere sfavorevole, l’assenza alla quarta seduta tenutasi il 28.02.2020, è stata considerata equivalente ad atto di assenso. Lamenta, inoltre, che taluni pareri favorevoli di altri enti coinvolti sono stati acquisiti in violazione delle regole sulle modalità e sui termini per la relativa acquisizione.

3. In data 19.11.2020 si è costituita la BI.CA.MIS. che ha eccepito inammissibilità del gravame per carenza di interesse e per tardività in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione del verbale conclusivo della quarta ed ultima seduta della conferenza di servizi.

4. In data 07.01.2021 si è costituita la Regione per resistere al gravame proposto ex adverso, anch’essa eccependo inammissibilità per tardività.

5. Con ordinanza n. 122/2021 questo Tribunale rigettava la domanda cautelare avanzata con la seguente motivazione “Considerato: - secondo la cognizione della fase cautelare che non appaiono sussistere i vizi lamentati in ricorso posto che 1) la determinazione della conferenza risulta espressa alla luce delle posizioni favorevoli prevalenti, acquisite pur senza tener conto della posizione del Comune di Altomonte, e che, soprattutto, il provvedimento ha dato conto dell’intero svolgimento della conferenza e delle richieste di integrazioni/pareri negativi espressi dall’ente locale, superandoli nell’operato bilanciamento degli interessi complessivi, 2) con la Via favorevole è stata valutata la caratteristica dell’area qualificata come Daq; 3) che per tipologia di rifiuti (diversi da quelli solidi urbani) e per data di convocazione della conferenza (v. L.R.14/2014) la partecipazione alla indetta conferenza dell’ATO non era richiesta;”

6. All’udienza del 19.06.2024, in vista della quale sono state integrate le già spiegate difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Ciò posto, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva oltre che per l’asserita carenza di interesse dei Comuni ricorrenti formulata dalla controinteressata.

7.1. Le stesse sono infondate quanto al comune di Altomonte e fondate con riguardo ai Comuni di Firmo e Saracena.

7.2. Ed invero non possono certamente disconoscersi la legittimazione e l’interesse del Comune di Altomonte, nel cui ambito ricade l’impianto de quo, ad impugnare gli atti della procedura conferenziale, con cui si è assentita la realizzazione dell’impianto medesimo; procedura nell’ambito della quale, peraltro, il civico ente aveva anche espresso parere negativo, come meglio si dirà infra.

7.3. In merito al primo profilo dedotto, il Collegio intende richiamare la giurisprudenza che in tema legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di rifiuti afferma che costituisce elemento rilevante di collegamento, ai fini del riconoscimento della citata legittimazione, la circostanza che un tale impianto ricada nel proprio territorio ovvero di un comune viciniore, rilevando l'interesse dell'ente territoriale - quale ente esponenziale della comunità locale, direttamente esposta ai potenziali effetti negativi rivenienti dall'attivazione dell'impianto - al legittimo e corretto esercizio del potere di localizzazione in ragione del pregiudizio all’assetto urbanistico ed ambientale che deriva dalla violazione delle relative prescrizioni poste ai vari livelli di pianificazione (ex plurimis, Tar Campania - Napoli, sez. V, n. 1790 del 17 marzo 2021 e n. 8015 del 15 dicembre 2021).

7.4. Del resto, sarebbe irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste ex lege 8 luglio 1986, n. 349, il cui collegamento con il territorio interessato è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell'ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento (cfr. T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, sent. 16 novembre 2011, n. 1568).

7.5. Quanto all’ulteriore eccezione spiegata dalla controinteressata al fine di paralizzare l’esperita azione di annullamento - afferente alla contestazione dell’interesse al ricorso - basti rilevare che il civico ente ha manifestato il proprio motivato dissenso alla realizzazione dell’impianto, sin dall’esordio dei lavori della Conferenza di Servizi, senza peraltro giammai manifestare alcun ripensamento, non potendo certo desumersi alcun diverso avviso dalla mancata partecipazione all’ultima seduta della Conferenza dei Servizi.

7.6. E in accordo a condivisa giurisprudenza, tale ultima circostanza non costituisce espressione di successiva acquiescenza al progetto, in quanto di per sé sola inidonea, in assenza di ulteriori convergenti elementi, a superare il contrario avviso già motivatamente espresso sul punto dall’Ente, e non essendo altrimenti emersa alcuna inequivoca volontà di superare la diversa posizione contraria espressa in sede conferenziale, diversamente dall’ipotesi in cui l’Amministrazione diserti totalmente i lavori della CdS, impedendo di far conoscere la propria posizione all’Autorità procedente (cfr. Tar Puglia, Bari, n. 1511/2021; Tar Sicilia, Catania, n. 3692/2021; Tar Toscana, n. 286/2020).

7.7. Peraltro, l’ulteriore motivo per cui non potrebbe ritenersi che sia venuta meno la situazione legittimante qualificata e differenziata in capo al civico ente, a causa della mancata partecipazione all’ultima seduta della Conferenza, riguarda l’assenza di una disposizione che preveda una così incisiva deroga ai principi generali; l’articolo 14-ter, comma 7, nell'imporre che il dissenso sia manifestato a pena di inammissibilità nella conferenza e che il mancato motivato dissenso equivalga ad implicito assenso, difatti, in ogni caso non priva l'ente che non abbia manifestato il dissenso della legittimazione al ricorso  (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, Sent., 20.12.2017, n. 633).

7.8. Pertanto sussiste l’interesse del Comune di Altomonte ad opporsi in sede giurisdizionale alla realizzazione del progetto e, dunque, l’ammissibilità, sotto tale dedotto profilo, del ricorso di annullamento proposto avverso il provvedimento di autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto in questione.

8. A conclusioni difformi deve pervenirsi quanto ai Comuni di Firmo e Saracena risultando fondata l’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere atteso che i citati Comuni, pur accomunati al Comune di Altomonte in quanto ricompresi nello stesso Daq (Distretto Agroalimentare di Qualità) di Sibari, istituito con la L.R. n. 21/2004, non risultano titolari di funzioni amministrative in seno al citato organismo né portatori di interessi rilevanti ai fini del procedimento di acquisizione del P.A.U.R. come dimostra la circostanza che non siano stati coinvolti dalla Regione nel relativo iter e che non abbiano mai partecipato ai relativi lavori ed, infine, che non abbiano provato in giudizio la sussistenza di situazioni giuridiche differenziate potenzialmente lese dal provvedimento autorizzatorio gravato.

9. Quanto infine all’eccezione di tardività del ricorso, ritiene il collegio che in linea con quanto disposto dall’ordinanza cautelare, la stessa non meriti condivisione essendo stata correttamente indirizzata l’impugnazione alla determinazione finale adottata all’esito della conclusione dei lavori della conferenza decisoria.

9.1. Sul punto si richiama la giurisprudenza che sul tema ha avuto modo di affermare che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere endoprocedimentale con la conseguenza che non è necessario impugnare immediatamente il verbale conclusivo della conferenza di servizi dovendosi impugnare l’atto conseguente applicativo adottato dall’amministrazione procedente che rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4507 del 2013).

10. Passando all’esame dei motivi di ricorso, giova premettere un sintetico inquadramento del c.d. “Paur”.

10.1. Tale strumento rappresenta il provvedimento unico autorizzatorio che riguarda e sostituisce tutti i titoli autorizzativi necessari all'esercizio dell'opera, ivi compresi quelli a carattere non ambientale.

10.2. Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1725 del 2 settembre 2020, ha chiarito che:

- “una delle principali novità introdotte nella procedura di VIA dal d.lgs. n. 104 del 2017 consiste nell’avere aggiunto, a fianco alla tradizionale procedura conclusa da un parere di valutazione dell’impatto ambientale con carattere propedeutico e preliminare per il successivo rilascio dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto (attuale art. 25), una nuova procedura unitaria imperniata su di un provvedimento unico in materia ambientale (art. 27 per i procedimenti di VIA di competenza statale e art. 27-bis per i procedimenti di VIA regionale, introduttivo del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oggetto del presente giudizio), che si pone come alternativa facoltativa, a richiesta del proponente, rispetto alla VIA tradizionale. In base a questa nuova disciplina il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Affianco, dunque, al precedente modello “bifasico” della VIA tradizionale, nel quale, dopo la VIA, si accede a una conferenza di servizi diretta al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale o dell’autorizzazione unica regionale (e nella quale la VIA costituisce comunque il presupposto per il conseguimento degli altri titoli autorizzatori necessari), la riforma del 2017 ha aggiunto un modello facoltativo/alternativo unitario, nel quale la VIA, che mantiene, come vedremo, una sua efficacia preminente e un suo ruolo pregiudiziale, viene rilasciata insieme a tutti gli altri pareri e atti autorizzatori richiesti per la realizzazione del progetto”;

- "Non vi è pertanto dubbio sul fatto che il provvedimento unico in materia ambientale, in caso di VIA statale, come l'omologo provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis, in caso di VIA regionale, costituiscano un qualcosa di diverso e un "di più" rispetto al provvedimento di valutazione degli impatti ambientali di cui 6 all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, posto che, a differenza di quest'ultimo, che ha natura ed effetti solo preliminari e (art. 26) deve sempre essere integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti, i provvedimenti unici degli artt. 27 e 27-bis comprendono, oltre al provvedimento di VIA, tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, tra i quali (arg. ex art. 27), l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione culturale, l'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, l'autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, etc., ferma restando la "preminenza" del provvedimento di VIA, sulla base del quale "la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta".

10.3. Ciò posto, risulta infondato il primo motivo di ricorso.

10.4. Difatti, l’istanza per l’ottenimento del P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006 da parte della BI.CA.MIS. risale al 07.9.2018 mentre l’avvio da parte della Regione del procedimento che ne è scaturito al 07.11.2018. Al di là della considerazione della non ancora compiuta operatività, a tale data, dell’A.T.O., ciò che rileva con portata dirimente è che trattandosi nel caso all’esame di autorizzare la realizzazione di un “Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi”, la Regione non era tenuta ad invitare l’A.T.O. avendo le A.T.O., nell’impianto della l. reg. n. 14/2014, competenza esclusiva in materia di gestione di “rifiuti solidi urbani”.

10.5. Né ad un diverso esito può indurre l’elencazione dei codici CER individuati nell’allegato B al PAUR, che, secondo la tesi ricostruttiva della ricorrente dimostrerebbero che l’autorizzazione concessa si riferirebbe anche ai rifiuti solidi urbani.

10.6. Il rilievo, peraltro, formulato per la prima volta nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 17.05.2024, risulta inammissibile in quanto tardivamente prospettato.

11. Con il secondo motivo di ricorso con cui si contesta sostanzialmente il non aver tenuto in considerazione le esigenze di tutela del Distretto agroalimentare di qualità cui appartengono i Comuni ricorrenti.

11.1. Il motivo non ha pregio.

11.2. Le censure della ricorrente muovono, infatti, tutte da un erroneo assunto di base, secondo il quale la determinazione operata dall’Amministrazione regionale avrebbe ignorato l’astratta incompatibilità tra la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti e la localizzazione di tale tipologia di intervento nell’ambito di un’area qualificata come agricola.

11.3. Detta ricostruzione non risulta, tuttavia, evidentemente tenere in considerazione i dati fattuali e procedimentali nonché le motivazioni espresse dalla Regione a sostegno della determina impugnata.

11.4. Emerge difatti dall’esame degli atti e delle allegazioni al fascicolo che le valutazioni relative ai potenziali impatti dell’impianto sul contesto ambientale a vocazione agricola siano state effettuate nell’ambito del sub-procedimento per la valutazione di compatibilità ambientale dalla struttura Tecnica di valutazione il quale si è concluso con il parere favorevole con condizioni del 17.12.2019 (prot. SIAR n. 435127/siar del 18.12.2019), acquisito dalla Conferenza di servizi nel corso della terza seduta del 18.12.2019. In sintesi, con la suddetta VIA sostanzialmente favorevole emerge per tabulas che sia stata considerata e ritenuta non ostativa la caratteristica dell’area qualificata come Distretto Agroalimentare di Qualità.

11.5. Risulta in tal modo superata altresì l’eccezione di tardività sollevata dalla Regione con riferimento alla mancata impugnazione del citato parere, conosciuto dal Comune in quanto presente, alla seduta del 18.12.2019, con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune, oltre al fatto che tale parere è stato trasmesso al Comune via PEC in data 19.12.2019 unitamente al verbale della seduta.

11.6. E, dunque, tirando le fila delle considerazioni svolte, si può evincere che, oltre ad aver l’amministrazione regionale procedente curato un lungo ed articolato iter istruttorio che risulta si sia sviluppato “a singhiozzi” per le talvolta pretestuose richieste del Comune di Altomonte di integrazioni istruttorie o di rinvio di sedute della conferenza di servizi, si evince che la stessa abbia tenuto conto dei seguenti pareri:

- parere FAVOREVOLE, con prescrizioni dell’ASP di Cosenza;

- parere FAVOREVOLE, con prescrizioni, dell’ARPACAL – Dip. provinciale di Cosenza, che comunica il parere FAVOREVOLE del Servizio Agenti Fisici, ad integrazione dei pareri FAVOREVOLI del Servizio Suolo e Rifiuti e del Settore Acque;

- parere FAVOREVOLE, con prescrizioni, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, ai fini della conformità antincendio, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151;

- parere, FAVOREVOLE, con prescrizioni, della STV ai fini della compatibilità ambientale e procedura di V.I.A.;

- parere FAVOREVOLE, con prescrizioni, del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – Settore Gestione Demanio Idrico - Area Settentrionale ai fini idraulici di cui al RD 523/1904;

- parere FAVOREVOLE, con prescrizioni, reso a verbale nel corso della seduta, del Settore 3 “Tutela Acque e contrasto inquinamento - Funzioni territoriali” per gli aspetti relativi alle autorizzazioni di cui agli artt. 208 (autorizzazione all’esercizio e alla costruzione dell’impianto) e 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera) del D.Lgs. n.152/2006;

- parere prot. n.363867/siar del 21.10.2019 del Dipartimento Urbanistica – Settore n.3 Urbanistica della Regione Calabria indirizzato al Comune di Altomonte ad oggetto “richiesta parere validità PIP in località Serragiumenta”;

- parere SFAVOREVOLE del Comune di Altomonte – Settore Urbanistico/Edilizia – Igiene Ambientale, prot.n. 13887 del 17.12.2019.

12. Alla luce di ciò risulta destituito di fondamento anche il terzo motivo di gravame con cui viene contestata la violazione delle disposizioni sul funzionamento della conferenza di servizi ed, in particolare, dell’art. 14 ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm., per aver “tramutato” la Regione procedente l’assenza del Comune (e della Provincia) all’ultima seduta della conferenza decisoria del 28.02.2020 in un parere favorevole nonostante l’espressa manifestazione di dissenso in precedenza espressamente manifestata dal citato ente civico.

12.1. Giova preliminarmente una lettura dell’art. 14, ter della Legge n. 241/90 e ss.mm. il quale, prevede che: “1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.”

12.2. Al comma 7 della disposizione è previsto che “7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”

12.3. La giurisprudenza che si è pronunciata sull’interpretazione di tale ultimo comma ha evidenziato che, similmente a quanto accadeva prima della riforma apportata dal D.lgs. n. 127/2016, adottato in attuazione dell’art. 2 della Legge n. 124/2015, il legislatore ha inteso che il criterio di calcolo delle maggioranze sia operato sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti e, dunque, dando rilevanza ad un voto espresso in termini qualitativi piuttosto che quantitativi.

12.4. Alla luce di tale orientamento, non risultano condivisibili le censure formulate dal Comune di Altomonte e ciò anche alla luce di dati fattuali che dimostrano un comportamento dilatorio ed ostruzionistico dell’ente civico serbato nel corso dell’articolato iter istruttorio prodromico, in aperto contrasto con i principi ispiratori delle nuove disposizioni in tema di conferenza di servizi, improntati ad una logica di semplificazione e di leale collaborazione tra enti pubblici nelle materie oggetto di necessario contemperamento di interessi.

12.5. Non potrebbe, difatti, per la sola circostanza della mancata partecipazione all’ultima seduta della conferenza del 28.02.2020 – che ben potrebbe essere stata voluta dal Comune proprio al fine di ulteriormente procrastinare la situazione e rimandare la conclusione dei lavori della conferenza – essere ritenuto illegittimo l’operato della Regione compendiato nell’avversato provvedimento dirigenziale finale per aver, previa ponderazione di tutte le posizioni sul tavolo espresse dagli enti competenti e dalla ditta interessata, assentito il progetto presentato dalla stessa.

12.6. E, dunque, risultando, per quanto detto, la determinazione finale assunta dalla conferenza di servizi il “prodotto” delle posizioni favorevoli prevalenti, acquisite pur senza tener conto della posizione del Comune di Altomonte, e tenuto conto che il provvedimento ha in maniera trasparente dato evidenza all’intero iter in cui si è articolato il lungo e defatigante lavoro della conferenza di servizi, comprensivo delle richieste di integrazioni e dei pareri negativi formulati dall’ente locale, superati in nome del necessario bilanciamento degli interessi complessivamente considerati, la stessa si rivela legittima e resiste alle plurime censure formulate dal civico ente che, dunque, non meritano accoglimento.

13. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti dei Comuni di Firmo e Saracena a cagione del difetto di legittimazione ed interesse ad agire e rigettato nel merito.

14. La complessità delle questioni esaminate consente l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

lo dichiara inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione nei confronti dei Comuni di Firmo e Saracena;

lo rigetta nei confronti del Comune di Altomonte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Domenico Gaglioti, Primo Referendario

Simona Saracino, Referendario, Estensore