Rifiuti.Distinzione fra misure di prevenzione e misure di messa in sicurezza di emergenza
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Consiglio di Stato Sez. IV n.7084 del 19 agosto 2025
Rifiuti.Distinzione fra misure di prevenzione e misure di messa in sicurezza di emergenza
In termini generali, la distinzione fra misure di prevenzione, che si possono imporre al proprietario incolpevole, e misure di messa in sicurezza di emergenza, che invece presuppongono l’accertamento della responsabilità, non è ontologica, nel senso che si tratta di misure che -riguardate in sé e per sé, ovvero senza una valutazione del contesto - sono sostanzialmente identiche, essendo accomunate, secondo logica, dal medesimo obiettivo, di evitare l’aggravarsi del danno.Ciò posto, il criterio distintivo fra le due fattispecie va ricavato argomentando dalle norme generali del sistema, considerando il principio di solidarietà e buona fede di cui agli artt. 2 Cost. e 1176 c.c., norma specifica in materia di obbligazioni nei rapporti di diritto privato ma applicabile anche nei rapporti di diritto pubblico caratterizzati dall’accertamento della violazione di obbligazioni pubbliche che implicano la responsabilità del privato con conseguente applicazione di una misura amministrativa, di norma, coincidente con una sanzione, nella specie, avente valenza ripristinatoria (cfr anche art 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990). Tale principio di buona fede impone di attivarsi a protezione delle posizioni giuridiche altrui se ciò si possa fare senza apprezzabile sacrificio. Cosa in concreto costituisca “non apprezzabile sacrificio” non si può poi dire a priori: secondo comune esperienza, esso coinciderà di solito con misure semplici e di costo economico economico, come risulta dal fatto obiettivo per cui le misure di prevenzione di norma si adottano nell’immediatezza dell’evento e quindi non presuppongono la caratterizzazione e, per conseguenza, l’esatta conoscenza dell’inquinamento sul quale si interviene, ma non è detto che sia sempre così, potendosi fare il caso di un incidente verificatosi in uno stabilimento che lavora abitualmente una data sostanza inquinante e pertanto dispone per propria organizzazione di presidi tecnicamente più sofisticati che può immediatamente mettere in campo. Dato però che la non colpevolezza si presume, dovrà essere l’amministrazione, attraverso una corretta e completa istruttoria, ad attivarsi non solo per individuare le misure da adottare a titolo di prevenzione, ma anche a dimostrare che esse, in rapporto alla situazione concreta e ai mezzi di cui l’obbligato dispone, rappresentano qualcosa di esigibile appunto perché per quello specifico obbligato metterle in atto rappresenta un sacrificio di entità non apprezzabile.
Urbanistica.Delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sulla demolizione
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Cass. Sez. III n. 29947 del 29 agosto 2025 (CC 20 giu 2025)
Pres. Ramacci Rel. Corbo Ric. Carillo
Urbanistica.Delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sulla demolizione
Sottraendo l'opera abusiva alla demolizione prevista dalla legge, la delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell'assetto urbanistico violato non può fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente più edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato
Urbanistica.Stato legittimo e rappresentazione dello stato di fatto compiuta dal progettista
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TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2749 del 22 luglio 2025
Urbanistica.Stato legittimo e rappresentazione dello stato di fatto compiuta dal progettista
Con l’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 69 del 2024, convertito con modifiche dalla legge n. 105 del 2024, il legislatore ha deciso, con riferimento allo stato legittimo dell'immobile, di tutelare l’affidamento del privato consentendo, a determinate condizioni, di dare rilevanza esclusiva alle risultanze dell’ultimo titolo, comprese quindi le dichiarazioni rese dal progettista nella relativa pratica e concernenti lo stato di fatto. La norma subordina però questo favorevole effetto alla condizione che l’amministrazione, in sede di rilascio dell’ultimo titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Ne consegue che, per dimostrare lo stato legittimo, l’interessato può sì limitarsi a produrre l’ultimo titolo edilizio, ma deve trattarsi di un titolo che (oltre a riguardare un intervento che interessi l’immobile nella sua interezza) dia conto dell’accertamento effettuato dall’amministrazione circa la sussistenza e la regolarità dei titoli edilizi precedenti che legittimano lo stato di fatto in esso dichiarato. L’attestazione dell’amministrazione circa la regolarità dei titoli pregressi deve essere esplicita e, in assenza di tale attestazione esplicita, la rappresentazione dello stato di fatto compiuta dal progettista non è di per sé sufficiente, poiché la circostanza che un'opera non legittima sia rappresentata nelle pratiche edilizie non può comportarne la regolarizzazione postuma. (segnalazione M. Grisanti)
Urbanistica.Gli obblighi assunti con la convenzione urbanistica sono obbligazioni propter rem
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6361 del 18 luglio 2025
Urbanistica.Gli obblighi assunti con la convenzione urbanistica sono obbligazioni propter rem
Gli obblighi assunti con la convenzione urbanistica sono qualificabili come obbligazioni propter rem, trattandosi di obbligazioni caratterizzate dal fatto che l’obbligato risulta individuabile in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene, con la conseguenza che esse si trasferiscono contestualmente al trasferimento del diritto reale cui accedono
Beni ambientali.Demolizione e ricostruzione in zona vincolata in assenza di autorizzazione
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Cass. Sez. III n. 29877 del 28 agosto 2025 (CC 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Mollo
Beni ambientali.Demolizione e ricostruzione in zona vincolata in assenza di autorizzazione
Con riferimento al reato di cui all'art. l'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2006, nel caso di abbattimento di una costruzione e di successiva edificazione, in zona vincolata, di un nuovo manufatto in assenza della prescritta autorizzazione, il reato è integrato nel caso in cui detto manufatto abbia un volume superiore al trenta per cento rispetto a quello della costruzione originaria poi demolita, anche se il volume complessivo sia inferiore a mille mc.; ove invece tale limite non sia superato, il reato sussiste allorché sia ravvisabile il superamento dei limiti volumetrici alternativamente previsti dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2006
Elettrosmog.Vincoli paesaggistici
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 6334 del 18 luglio 2025
Elettrosmog.Vincoli paesaggistici
La tutela della concorrenza non può risolversi nel concedere sempre e comunque, a un operatore economico, accesso ad un mercato, solo per la ragione che altri operatori economici siano già presenti su tale mercato, quando circostanze concrete e/o interessi contrapposti vi siano di ostacolo. Per tale ragione il provvedimento dell’autorità preposta alla tutela di un vincolo paesaggistico o culturale che, negando l’autorizzazione di propria competenza, di fatto ostacoli l’accesso di un operatore economico a un mercato, non può ritenersi illegittimo per questo solo fatto, ovvero solo in ragione delle conseguenze anticoncorrenziali che il provvedimento negativo è suscettibile in tesi di determinare.
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