TAR Toscana, Sez. II, n. 1432, del 8 settembre 2014
Acque.Legittimità decreto regionale di decadenza della concessione mineraria per acqua minerale

Dalla documentazione acquisita in giudizio risulta che nel corso degli anni, durante le diverse gestioni della concessione mineraria, i problemi relativi all'instabilità della risorsa estratta sono stati ripetutamente verificati e hanno dato luogo a reiterati interventi degli organi sanitari e regionali finalizzati a specificare condizioni e modalità per un corretto sfruttamento della concessione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01432/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02156/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2156 del 2008, proposto dal Fallimento della Mining Italiana S.p.a. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Gabrielli e Giuseppe Stancanelli, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Stancanelli in Firenze, via Masaccio 172;

contro

Regione Toscana in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Fantappie' ed elettivamente domiciliata in Firenze, c/o l’Avvocatura regionale in Piazza dell'Unita' italiana 1;

nei confronti di

Nuova Acqua Donata S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. 3998 in data 9 settembre 2008, della Regione Toscana, Giunta regionale - Direzione generale Sviluppo economico - Area di coordinamento Politiche per il turismo, commercio e terziarie - Settore Politiche di sviluppo e di promozione del turismo, a firma del Dirigente Ermanno Bonomi, avente ad oggetto "Decadenza della concessione mineraria per acqua minerale denominata 'Ricovero Montacchiello', posta nel territorio del Comune di Pisa", notificato il 19 settembre 2008;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato, ivi compresa, tra l'altro, la comunicazione a mezzo raccomandata a.r., della Regione Toscana prot. n. ADO-GRT 119159/L 60.10.20, datata 28 aprile 2008, avente ad oggetto"Concessione mineraria per acqua minerale denominata 'Ricovero Montacchiello', posta nel Comune di Pisa" .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1) Con decreto dirigenziale n. 2593 dell'11/5/2004, la Regione Toscana ha autorizzato il trasferimento della concessione mineraria denominata "Ricovero Montacchiello", posta nel Comune di Pisa, dalla società Nuova Acqua Donata s.r.l. alla società Mining Italiana s.p.a., che con atto di cessione in data 21/6/2004 ha poi acquistato la proprietà dell'azienda denominata "Nuova Acqua Donata" avente ad oggetto "lo sfruttamento delle acque di sorgente anche mediante acquisizione di partecipazioni di società concessionarie", sfruttamento esercitato a mezzo della concessione mineraria di cui sopra.

Con decreto dirigenziale n. 4129 del 21/7/2004 la Regione Toscana ha disposto di trasferire e intestare alla società Mining Italiana s.p.a. la concessione mineraria in questione; con successivo decreto dirigenziale n. 4260 del 28/7/2004 la medesima Regione ha autorizzato la predetta società "all'esercizio della stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale "Donata" sito in località Montacchiello - Pisa", nonché "al confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale "Donata" " nelle tipologie ivi indicate.

Con sentenza n. 174 del 24/5/2007 il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società Mining Italiana s.p.a.

Con decreto dirigenziale n. 3998 del 9/9/2008 la Regione Toscana, in applicazione dell’art. 43 della L.R. 9 novembre 1994 n. 86, ha dichiarato "decaduta la concessione mineraria per la coltivazione del giacimento di acqua minerale denominato "Ricovero Montacchiello", posto nel territorio del Comune di Pisa".

2) Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato con il ricorso in epigrafe dal Fallimento della Mining Italiana s.p.a. in liquidazione, che ha formulato altresì domanda risarcitoria, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Regione Toscana.

Entrambe le parti hanno depositato scritti difensivi in vista dell'udienza del 26 giugno 2014, in cui la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1) Le censure formulate nel ricorso possono essere così sintetizzate:

a) il provvedimento impugnato è viziato da manifesta ingiustizia e disparità di trattamento, tenuto conto che la Regione Toscana ha lasciato che rimanesse titolare della concessione, per anni, la società Nuova Acqua Donata s.r.l., in amministrazione straordinaria dal 1998; non basta per superare la censura il richiamo all’art. 43 della L.R. n. 86/1994 che, ove da interpretarsi nel senso di prevedere la decadenza solo in caso di fallimento e non in presenza di altre procedure concorsuali, deve ritenersi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione;

b) il provvedimento impugnato è altresì viziato da travisamento dei fatti, posto che la decadenza della concessione doveva semmai essere disposta per la grave criticità qualitativa e quantitativa dell'acqua emunta dai pozzi; ma un provvedimento di tal genere doveva essere adottato ancor prima della cessione alla ricorrente dell'azienda da parte della precedente titolare della concessione e del trasferimento della concessione stessa a Mining; tale situazione di grave criticità impedisce lo sfruttamento della fonte e rende illegittimo il provvedimento impugnato anche nella parte in cui prevede l'acquisizione al patrimonio regionale delle pertinenze della concessione mineraria.

2) La censura di cui al punto 1.a) è infondata.

Il provvedimento impugnato è stato dichiaratamente adottato dalla Regione Toscana in applicazione dell’art. 43 della L.R. n. 86/1994 (recante "Norme per la disciplina della ricerca e coltivazioni delle acque minerali e termali" e applicabile alla vicenda in esame perché abrogata dalla successiva L.R. n. 38/2004 con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione, approvato solo con D.P.G.R. 24 marzo 2009 n. 11/R). Il citato art. 43 così disponeva: "In caso di fallimento del titolare la Giunta regionale pronuncia la decadenza della concessione".

Intervenuta la dichiarazione di fallimento della società Mining Italiana s.p.a. per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 174 del 24/5/2007, la Regione Toscana si è ritenuta vincolata a pronunciare la decadenza della concessione oggetto di causa. Sotto questo profilo il provvedimento impugnato è legittimo e non sussiste il vizio di manifesta ingiustizia e disparità di trattamento denunciato dalla parte ricorrente, posto che le vicende che hanno riguardato la società Mining Italiana s.p.a. e la sua dante causa (società Nuova Acqua Donata s.r.l.) sono diverse tra loro, non sovrapponibili e non suscettibili di comportare i medesimi effetti per quanto riguarda la titolarità della concessione mineraria. Mining Italiana è infatti stata dichiarata fallita, mentre Nuova Acqua Donata è stata posta (con decreto ministeriale dell'11/12/1998) in amministrazione straordinaria, in applicazione del D.L. n. 26/1979 (convertito in legge n. 95/1979).

In senso contrario alle tesi della ricorrente depone innanzitutto il dato testuale della L.R. n. 86/1994, che non solo nel citato art. 43, ma anche nell’art. 49 (in cui configura le cause di decadenza della concessione) al comma 1 lett. i) fa riferimento esclusivamente al fallimento e non ad altre procedure concorsuali. In particolare, poi, per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (applicata alla dante causa della ricorrente), si tratta di un istituto caratterizzato dalla sua preordinazione alla riorganizzazione delle strutture produttive di tali imprese, in vista del loro risanamento, mentre, solo subordinatamente all'eventualità che questi fini risultino non più realizzabili, consente l'apertura di una fase liquidatoria destinata al soddisfacimento delle ragioni dei creditori (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2013 n. 27876); diversamente, la procedura fallimentare è finalizzata, in via di principio, alla liquidazione del complesso produttivo. Non basta per modificare il quadro complessivo così delineato e per far venir meno le differenze esistenti in ordine ai profili qualificanti dei diversi istituti considerati la possibilità, segnalata nella memoria conclusiva della parte ricorrente, che anche nel fallimento sia disposta la continuazione dell'attività di impresa. Ne consegue, da un lato, che la Regione Toscana era tenuta, in puntuale osservanza delle vincolanti disposizioni di legge, ad adottare un provvedimento di decadenza nei confronti della società Mining Italiana s.p.a., mentre in passato non si erano concretati i presupposti per operare un analogo intervento nei confronti della precedente titolare della concessione. Dall'altro, che le diversità esistenti tra le situazioni in cui versavano le società interessate portano a ritenere manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nel ricorso relativamente agli artt. 43 e 49 della L.R. n. 86/1994.

3) Prima di esaminare nel merito le censure di cui al punto 1.b) sono necessarie alcune precisazioni.

Subentrata nel 2004 alla precedente concessionaria, la società Mining Italiana s.p.a. ha avviato l'attività produttiva, incontrando peraltro notevoli difficoltà in quanto le analisi chimiche eseguite sul prodotto imbottigliato evidenziavano risultati non conformi ai parametri prescritti per quanto riguarda la voce "nitriti". In relazione a ciò la Regione Toscana, nell'agosto 2005, ha invitato l'Azienda USL n. 5 Pisa a notificare alla società concessionaria la sospensione dell'autorizzazione sanitaria all'imbottigliamento dell'acqua "Donata" fino al ripristino della conformità ai parametri di legge.

Secondo la parte ricorrente le problematiche relative all'acqua in questione riscontrate dopo il trasferimento della concessione erano presenti anche in precedenza ed avevano formato oggetto di ripetute analisi e segnalazioni durante la gestione della società Nuova Acqua Donata s.r.l.; esse dunque erano ben note agli organi sanitari e alla Regione Toscana, mentre di ciò la nuova concessionaria ha avuto contezza solo successivamente al suo subentro. In tale quadro, stante l'inidoneità alla commercializzazione dell'acqua emunta, la Regione Toscana avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della concessione non in conseguenza del fallimento della società Mining Italiana s.p.a., bensì a norma dell’art. 49 comma 1 lett. h) della L.R. n. 86/1994, secondo cui la decadenza è pronunciata "quando non venga concessa o sia revocata l'autorizzazione sanitaria". E tale decadenza doveva essere pronunciata non nei confronti dell’ultima concessionaria, bensì della precedente, posto che l'inidoneità dell'acqua alla commercializzazione era stata rilevata già nel periodo in cui titolare della concessione era la società Nuova Acqua Donata s.r.l.

Le tesi di parte ricorrente non sono convincenti. Dalla documentazione acquisita al giudizio risulta che nel corso degli anni, durante le diverse gestioni della concessione mineraria, i problemi relativi all'instabilità della risorsa estratta sono stati ripetutamente verificati e hanno dato luogo a reiterati interventi degli organi sanitari e regionali finalizzati a specificare condizioni e modalità per un corretto sfruttamento della concessione. Le difficoltà riscontrate in proposito, peraltro, non sono sufficienti per concretare i presupposti per fare applicazione della citata disposizione ex art. 49, posto che (come evidenziato dalla difesa regionale) la "storia" non lineare dello sfruttamento commerciale dell'acqua "Donata" appare riconducibile alle scelte imprenditoriali delle imprese coinvolte più che alla riscontrata instabilità delle caratteristiche dell'acqua stessa (ovvero alla inadeguatezza della gestione degli impianti rispetto alle caratteristiche medesime).

In tale quadro risulta infondata la pretesa della parte ricorrente di imputare alla Regione Toscana (anche a fini risarcitori) una mancata tempestività nell'intervenire pronunciando la decadenza della concessione mineraria nei confronti del precedente titolare della stessa. Conseguenzialmente è altrettanto infondata la tesi secondo cui il provvedimento di decadenza impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui ha incaricato l'Ufficio tecnico del Genio civile di Pisa "di accertare l'esistenza e lo Stato delle pertinenze della concessione mineraria, al fine della loro acquisizione al patrimonio regionale".

4) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere respinto.

Vanno poste a carico della parte soccombente le spese di causa, liquidate nel dispositivo a favore della Regione Toscana. Nulla per le spese nei confronti della società controinteressata, non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Toscana nella misura di € 3.000,00 (tremila/00). Nulla per le spese nei confronti della società controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Luigi Viola, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)