New Page 2

T.a.r. Piemonte Sez. I sent. 1615 del 5 aprile 2006
Urbanistica. sospendibilità concessione edilizia: insussistenza.

Si ringrazia Alan VALENTINO per la segnalazione

New Page 1


REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 1615/06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 319/06
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE
- SEZIONE I -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G.R. n. 319/06 proposto dalla società
CLIDDAMI DI BALDO CLAUDIA & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Roberto Cavallo Perin e dall’avv. Alberto Savatteri, domiciliatari in Torino, via Pietro Micca, 3, come da mandato a margine del ricorso;
contro il
COMUNE DI VIVERONE, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 13 marzo 2006, n. 48 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Montanaro, domiciliatario in Torino, via del Carmine, 2, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
1. dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Viverone in data 3 gennaio 2006, n. 75, con la quale, in riferimento ai lavori assentiti con permesso di costruire 27 settembre 2003, n. 2508, è stato ordinato alla società ricorrente di “sospendere l’esecuzione delle parti di immobile ricadente nella fascia di rispetto di mt. 5 da ciascun limite della roggia di convogliamento acque meteoriche denominata Roggia di Parvero - Ghigliotta”;
2. della deliberazione C.C. 6 dicembre 2005, n. 50, avente ad oggetto “adozione del progetto in itinere di variante generale n. 2 al P.R.G.C.” e delle relative N.T.A. geologico-tecniche in parte qua;
3. di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenziali o comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore relativa statuizione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Viverone;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 5 aprile 2006 l’avv. Alberto Cerutti in sostituzione dell’avv. Alberto Savatteri per la società ricorrente e l’avv. Riccardo Montanaro per il Comune di Viverone;
Vista l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;
Considerato che con il provvedimento impugnato il Comune di Viverone ha sospeso l’esecuzione di parte dei lavori assentiti con concessione edilizia convenzionata 27 settembre 2003, n. 2508, sul rilievo che, successivamente al rilascio di essa, la Regione Piemonte aveva richiesto delle modifiche del progetto di variante generale al P.R.G. all’epoca in itinere e che il progetto preliminare in allora adottato era stato perciò revocato con deliberazione C.C. 6 dicembre 2005, n. 49 e sostituito da un nuovo progetto adottato con deliberazione in pari data n. 50, il quale, a differenza del progetto precedente, non consente alcuna edificazione nelle fasce di rispetto di 5 metri dalle sponde dei corsi d’acqua con sedime privato;
Considerato che, in relazione a tale argomento di motivazione, il Comune resistente eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, deducendo che la questione dedotta spetterebbe alla cognizione del Giudice specializzato delle acque pubbliche;
Considerato che per tale ragione il Comune di Viverone ha già proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e chiede la sospensione del processo in attesa della relativa decisione;
Considerato che, a norma dell’art. 30 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, la proposizione di tale ricorso non preclude la decisione della domanda di sospensione;
Considerato inoltre che, a sensi dell’art. 367 cod. proc. civ., applicabile anche nel processo amministrativo, il Giudice dinanzi al quale pende la causa di merito non è tenuto a sospendere il processo tutte le volte che la questione di giurisdizione appaia manifestamente infondata;
Ritenuto che, a norma dell’art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presuppone in ogni caso l’incidenza del provvedimento sul regime delle acque stesse;
Ritenuto che, anche a prescindere dalle contestazioni sollevate in ricorso circa la demanialità del corso d’acqua nella cui fascia di rispetto il Comune inibisce di costruire, il Collegio non ritiene che la materia del contendere esorbiti dalla propria giurisdizione, vertendo la questione sulla osservanza di norme che regolano l’attività edilizia e non già sul regime delle acque;
Ritenuto che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione appare pertanto manifestamente infondato e che ciò esime il Collegio dal dovere di sospendere il processo;
Ritenuto che il ricorso può quindi essere esaminato nel merito già nella presente sede;
Considerato che, con i motivi terzo e quarto, la società ricorrente osserva che la concessione edilizia è insuscettibile di sospensione, anche laddove essa venga a contrastare con norme urbanistiche sopravvenute;
Ritenuto che, per quanto il provvedimento impugnato imponga la sospensione dei lavori, esso non è motivato in ragione dell’assenza del titolo edilizio o della difformità dei lavori stessi da questo, bensì appunto in relazione al contrasto della concessione edilizia in precedenza regolarmente assentita con norme urbanistiche sopravvenute;
Ritenuto quindi, che, a prescindere da ogni considerazione circa l’immediata vincolatività di queste ultime, il provvedimento impugnato concreta in realtà un’ipotesi di sospensione dell’efficacia della concessione edilizia medesima;
Ritenuto che l’istituto della sospensione della concessione edilizia è totalmente sconosciuto nel sistema della vigente disciplina urbanistico-edilizia, la quale, una volta intervenuto il rilascio del titolo edificatorio, ne consente soltanto l’an-nullamento d’ufficio nell’esercizio del potere di autotutela (T.A.R. Campania - Napoli, I, 12 giugno 2002, n. 3413;T.A.R. Piemonte, I, 31 marzo 2003, n. 519; T.A.R. Sicilia - Catania, 19 maggio 2003, n. 779; T.A.R. Basilicata, 17 giugno 2003, n. 651);
Ritenuto che, in ragione di tale assorbente considerazione, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza comunale impugnata in principalità;
Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque di disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in principalità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino il 5 aprile 2006 con l’intervento dei magistrati
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Richard Goso - Referendario
Il Presidente L’Estensore
f.to. A. Gomez de Ayala F.to B. Baglietto
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 5 aprile 2006
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave