Pres. Vitalone Est. Gazzara S. Imp.Spennato.
Ambiente in genere. Demanio marittimo - Autorizzazione pluriennale per attività balneare - Obbligo di rimozione delle strutture al termine della stagione - Sussistenza.
La occupazione, sulla base di una autorizzazione stagionale, del suolo demaniale marittimo protrattasi oltre il termine della stagione balneare, integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., atteso che la natura pluriennale del titolo abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l'obbligo di rimuovere quanto collocato al termine del periodo di utilizzo previsto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di
consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/03/2007
Dott.
TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
- N. 226
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott.
GAZZARA Santi - Consigliere - N. 85/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto
da:
Spennato Antonia Debora, nata a Castrano il 6/5/73;
avverso la
ordinanza resa dal Tribunale di Lecce - Sezione del Riesame in data
1/12/06;
Vista la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in
udienza dal consigliere Dr. Santi Gazzarra;
Udito il Pubblico Ministero in
persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il P.M.
presso il Tribunale di Lecce proponeva ricorso per cassazione avverso la
ordinanza con la quale il G.i.p. di Lecce, in data 23/12/05, aveva rigettato la
richiesta di sequestro preventivo di opere edili, realizzate da Spennato Antonia
Debora in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in terreno demaniale.
La
Corte Suprema, con provvedimento del 6/7/06, qualificata la impugnazione come
appello ex art. 322 bis c.p.p., disponeva trasmettersi gli atti al Tribunale di
Lecce.
Detto Tribunale - Sez. riesame, con ordinanza del 1/12/06, ha accolto
il ricorso presentato dal P.M. e disposto il sequestro preventivo del chiosco
realizzato dalla Spennato, sospendendo il provvedimento fino al momento di
definitività dello stesso.
Avverso la ordinanza de qua ha proposto ricorso
per cassazione la Spennato, con il seguente motivo:
- violazione dell'art.
606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 321 c.p.p..
La ricorrente
eccepisce la mancanza dei presupposti di cui all'art 321 c.p.p., rilevando,
inoltre, di avere ottenuto, in data 11/8/06, il permesso di costruire con parere
tecnico-paesaggistico favorevole, nonché apposita autorizzazione allo esercizio
dell'attività commerciale a carattere annuale.
Chiede, pertanto,
l'annullamento o la revoca della impugnata ordinanza.
RILEVATO IN
DIRITTO
La ordinanza resa dal Tribunale di Lecce, oggetto di gravame, è
supportata da motivazione logica e corretta in ogni suo punto,non inficiata da
vizi di implausibilità.
Il giudicante ha fornito debita contezza di avere
valutato attentamente quanto emerso, in relazione e dipendenza delle informative
inoltrate in atti, rilevando che gli agenti della Polizia Municipale avevano
effettuato un sopralluogo in Torre San Giovanni- Marina di Ugento ed avevano
accertato che la Spennato non aveva ottemperato alle prescrizioni e alle
condizioni indicate nel permesso di costruire, rilasciato alla stessa il 4/5/05,
col n. 18, secondo cui "l'intervento deve essere a carattere stagionale
(temporaneo) e di facile rimozione".
Nella vicenda de qua è emerso che il
chiosco era destinato al servizio di somministrazione di alimenti e bevande, per
una attività da esercitarsi in un particolare e circoscritto periodo dell'anno.
Il giudicante ha rilevato il carattere stabile del manufatto, deducendo,
peraltro, in forza della produzione documentale fornita dalla stessa parte
indagata, la sussistenza del fumus e del periculum.
Si rileva che in tema di
tutela del demanio la occupazione del suolo, a seguito di rilasciata
concessione, con chioschi, cabine, passerelle ed altro, protratta oltre il
termine della stagione balneare, integra i reati di costruzione abusiva e di
occupazione abusiva del suolo stesso.
Le opere realizzate dalla Spennato sono
risultate prive delle autorizzazioni ex lege richieste e quella pluriennale,
alla quale si richiama la ricorrente, se esime la stessa di richiederne
annualmente il rinnovo alla scadenza, non la autorizza a mantenere le strutture
oltre il periodo balneare, a nulla valendo gli atti autorizzativi rilasciati dal
Comune di Ugento (Cass. 18/5/06 n. 17062; Cass. 20/4/06 n.
13457).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in
Roma, il 15 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2007