TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n.11629 del 6 novembre 2017
Ambiente in genere.Accesso del pubblico all’informazione ambientale
La disciplina di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, di “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” consente di configurare un “diritto di accesso” svincolato da rigidi criteri di legittimazione e di interesse e, precipuamente, a riscontrare una legittimazione attiva più ampia, a cui risulta, peraltro, connessa la facoltà per l’autorità di pubblica di chiedere, in presenza di richieste formulate in maniera eccessivamente generica, al richiedente di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull’uso di cataloghi pubblici
Pubblicato il 06/11/2017
N. 11029/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06242/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6242 del 2017, proposto da:
Associazione Codici Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ivano Giacomelli, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale del Codici in Roma, via Giuseppe Belluzzo n. 1;
contro
Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
per l’annullamento
del rifiuto serbato dal Consorzio alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali avanzata dall’Associazione in data 2/5/17;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2017 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 26 giugno 2017 e depositato il successivo 3 luglio 2017, la ricorrente – in qualità di “associazione di protezione ambientale ex art. 13 legge 349/1986 riconosciuta con decreto 29/2014 dal Ministero dell’Ambiente” - impugna il “silenzio serbato dal Consorzio” di Bonifica Val di Paglia Superiore “alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali” dalla predetta avanzata in data 2 maggio 2017;
- specificamente, la ricorrente afferma quanto segue:
a) di aver formulato nella data in precedenza indicata un’istanza nei confronti del menzionato Consorzio per prendere visione ed estrarre copia di una serie di atti e documenti concernenti le azioni poste in essere per la tutela delle acque “destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, con particolare riferimento agli impianti di depurazione delle acque reflue” ed “i consorziati ricadenti nel piano di classifica approvato dalla Giunta Regionale del Lazio” e che, “in mancanza di risposta, in data 1.6.2017, veniva” dalla predetta “inoltrata formale diffida sollecitando le risposte richieste”;
b) in esito a tale diffida, riceveva un riscontro “inadeguato e incompleto”, il quale “è nei fatti un rifiuto”, posto che, con nota del 5 giugno 2017, il Commissario Straordinario del Consorzio – dopo aver premesso che il diritto di accesso deve ritenersi limitato agli atti e/o documenti formati e/o detenuti dall’Ente – rimandava “al sito del Consorzio per una serie di informazioni” e si limitava ad indicare il numero dei consorziati ricadenti nel “piano di classifica”;
e, pertanto, chiede a questo Tribunale di accertare “l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato sulla richiesta di informazioni ambientali” dalla predetta formulata e, per l’effetto, di ordinare al Consorzio “l’esibizione degli atti e dei documenti” da quest’ultimo detenuti;
- il Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore – ancorché ritualmente evocato in giudizio – non si è costituito;
- alla camera di consiglio del 3 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che il presente ricorso sia infondato e, pertanto, debba essere respinto sulla base delle seguenti ragioni:
- come si trae dalla disciplina generale che regolamenta il diritto di accesso ai documenti amministrativi, contemplata agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, ma anche da quanto affermato dalla giurisprudenza ormai da molti anni (cfr. – in particolare – C.d.S., Ad. Pl., n. 6 del 2006), l’accesso costituisce un vero e proprio “diritto soggettivo”, precipuamente volto a rendere effettivi e concreti i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, in linea con il più generale “diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e all’attività amministrativa” riconosciuto anche a livello comunitario, connotato, peraltro, da un chiaro carattere strumentale poiché volto ad offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale, diretti alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (diritti ed interessi);
- la disciplina, poi, di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, di “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”, invocata dalla ricorrente, consente, ancora, di configurare un “diritto di accesso” svincolato da “rigidi criteri di legittimazione e di interesse” e, precipuamente, a riscontrare una legittimazione attiva più ampia, a cui risulta, peraltro, connessa la facoltà per l’autorità di pubblica di chiedere, in presenza di richieste formulate “in maniera eccessivamente generica”, “al richiedente …. di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull’uso di cataloghi pubblici …” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. I ter, n. 7167 del 2015);
- in ogni caso, la disamina delle previsioni in argomento conduce - oltre che a riconoscere l’onere per il richiedente di formulare istanze idonee a consentire una corretta individuazione dei documenti richiesti - a riscontrare la necessità della sussistenza di precisi e ben individuati presupposti di fatto affinché la richiesta formulata possa essere considerata respinta, identificabili con un’espressa comunicazione di rifiuto da parte del soggetto destinatario di essa o, ancora, con l’inutile decorso del termine di trenta giorni dall’inoltro di quest’ultima;
- preso così atto che, ai sensi di legge, il riscontro alle istanze di accesso può essere espresso o tacito, appare ragionevole affermare che l’assunzione di qualsiasi iniziativa in sede giurisdizionale da parte del richiedente l’accesso non possa prescindere e, anzi, presupponga la configurabilità o, meglio, l’esistenza concreta ed effettiva di un diniego - totale o parziale - dell’Amministrazione o, comunque, del soggetto destinatario dell’istanza all’esibizione degli atti richiesti;
- ciò trova, peraltro, conferma non solo nel generale principio concernente l’interesse all’azione ma anche nel disposto dell’art. 116, comma 1, c.pr.amm., secondo cui “contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio….”;
- stante quanto in precedenza riportato, in relazione alla controversia in trattazione il Collegio constata che:
a) non sussistono elementi oggettivi e concreti, utili a configurare l’avvenuta assunzione da parte del Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore di una decisione negativa in ordine all’istanza di accesso formulata dalla ricorrente e, specificamente, di una decisione definibile in qualche modo lesiva del diritto da quest’ultima vantato. Dalla documentazione agli atti risulta, infatti, che, con nota inviata in data 8 giugno 2017, il citato Consorzio - dopo aver posto in evidenza di non avere ricevuto, “evidentemente a causa di un disguido”, “alcuna PEC riguardante richieste di accesso ….. precedente alla comunicazione datata 1/06/2017 che oggi si riscontra” – ha indicato la possibilità di reperire informazioni inerenti “gli ambiti di attività del Consorzio” e “tutti gli atti generali” e le “delibere adottate dallo stesso Ente” sul proprio sito, in linea, tra l’altro, con l’art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2005, e ha, ancora, affermato di essere a disposizione dell’Associazione “per la fissazione di incontri volti a fornire informazioni, raccogliere osservazioni, richieste e istanze, previa richiesta di un appuntamento da rivolgere alla Segreteria”;
- ciò detto, non è poi possibile esimersi dal rilevare che le asserzioni del Consorzio intimato inerenti la mancata ricezione di richieste di accesso in epoca precedente alla comunicazione datata 1/06/2017, riportate nella su indicata nota e per nulla confutate, ben si prestano, tra l’altro, ad escludere l’avvenuta formazione di un diniego tacito all’accesso alla data di notificazione del presente ricorso, risalente al 26 giugno 2017, per mancata maturazione del su indicato termine di 30 giorni;
e, pertanto, perviene alla conclusione che, nel caso in esame, non è riscontrabile la violazione del diritto di accesso denunciata;
Ritenuto che, per le ragioni illustrate, il ricorso vada respinto;
Ritenuto, peraltro, che nulla debba essere disposto in ordine alle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio del Consorzio intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6242/2017, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla si dispone per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2017 con l’intervento dei Magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Elena Stanizzi