TAR Marche Sez. I n. 737 del 7 dicembre 2020
Ambiente in genere.Valutazione ambientale strategica                 

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006), con l’esigenza attenuata quando si tratta di piccole aree a livello locale o che sono sottoposte a modifiche minori (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006). Non si può quindi sostenere che qualsiasi incremento di carico urbanistico (anche ammesso che ci sia) determini la necessità di sottoporre il piano a VAS, ma solo se esso determina un significativo impatto sull’ambiente.


Pubblicato il 07/12/2020

N. 00737/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00600/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2018, proposto da
Sasi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Buonassisi e Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ester Cioccolanti in Ancona, corso Stamira, 29;

contro

Comune di Colli al Metauro, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Granara e Leonardo Guidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Edilgroup S.r.l., Società Omec S.n.c., rappresentate e difese dall'avvocato Antonella Storoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tansella in Ancona, c.so Garibaldi, 16;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2017 con cui è stata adottata la variante parziale al P.R.G. relativa alla modifica normativa dell’allegato 2 alle N.T.A. concernente la Scheda 2 “Area Vetreria” da assoggettare a “Piano di Recupero”;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.5.2018, con la quale è stata adottata in via definitiva la predetta variante;

- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26.9.2018 con cui è stata approvata la variante parziale di cui sopra;

- della determinazione provinciale n. 265 del 8.3.2017 del Dirigente del Servizio 9 Urbanistica –Pianificazione territoriale;

- del decreto del Presidente provinciale n. 237/2018 con cui è stato espresso parere di conformità con prescrizioni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Colli al Metauro, della Provincia di Pesaro e Urbino, della Società Edilgroup S.r.l. e della Società Omec S.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Gianluca Morri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, titolare di esercizio commerciale ubicato a circa mt. 900 dall’area in oggetto, impugna gli atti in epigrafe con cui l’amministrazione ha apportato una variante alla disciplina urbanistica della c.d. “Area ex Vetreria”, occupata da un capannone industriale dismesso, in condizioni di degrado e soggetta a Piano di Recupero già approvato dal Comune con delibera consiliare n. 29/2008, che prevedeva la realizzazione di 34 unità residenziali per un totale di mc. 9.000 fuori terra.

La variante (normativa) ha riguardato la Scheda 2 (Area Vetreria) dell’All. 2 alle NTA del PRG nella parte in cui disciplinava le destinazioni d’uso nei termini che seguono: “residenze, terziario, ad esclusione delle medie e grandi strutture di vendita, come definite dalle NTA del PRG”. La modifica è consistita nell’eliminare la parola “medie”, consentendo così anche la realizzazione di tali strutture commerciali prima vietate.

Si sono costituiti, per resistere al ricorso, l’Amministrazione Comunale, l’Amministrazione Provinciale e le società controinteressate proprietarie dell’area.

2. Il ricorso è infondato nel merito per cui il Collegio ritiene di soprassedere dal trattare le eccezioni in rito dedotte dalle controparti resistenti.

3. Con il primo ed articolato motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere poiché la variante non risponde all’interesse pubblico, ma è stata adottata esclusivamente su richiesta e nell’interesse del privato proprietario dell’area e intenzionato a realizzare un investimento diverso e più redditizio (struttura commerciale) rispetto a quello previsto nel Piano di Recupero e meno redditizio (struttura residenziale). La variante si pone inoltre in palese contraddizione con le recenti scelte urbanistiche effettuate in sede di variante generale al PRG, dove veniva prevista solo l’apertura di nuovi esercizi di vicinato escludendo ogni incremento delle attuali superfici di vendita (delibere consiliari nn. 63/2011 e 52/2012). Lo strumento urbanistico generale contempla aree a destinazione commerciale per complessivi mq. 240.000 circa, con possibilità di insediare 65 strutture di vendita di circa mq. 1.500 ciascuna, ovvero un numero manifestamente sovradimensionato rispetto alla popolazione comunale. La variante non trova inoltre giustificazione nel recente Regolamento Regionale n. 1/2015 (art. 3, comma 1, lett. e, c, nonché art. 3, comma 2, lett. d) citato negli atti impugnati, poiché nell’Area ex Vetreria era già consentita la destinazione commerciale ancorché limitata agli esercizi di vicinato.

Le censure non possono essere condivise.

Si può convenire, con la ricorrente, che l’iniziativa è stata intrapresa dal privato, il quale ha rimesso in discussione il proprio originario progetto del 2008 (cioè di quasi 10 anni prima), ma sulla scorta di un obiettivo mutamento di scenario, caratterizzato dalla nota crisi economica che ha particolarmente colpito il settore edile, ma anche dal sopraggiungere del nuovo PRG del 2011.

È anche sopraggiunto il Regolamento Regionale n. 1/2015 volto a favorire il riutilizzo di aree degradate, come quella in esame, nuovamente bloccata nonostante l’approvazione del piano attuativo e la stipula della relativa convenzione.

Se l’iniziativa è stata del proprietario non si può però sostenere che l’ente pubblico vi abbia aderito passivamente e al solo scopo di favorire interessi privati.

Nella delibera di adozione (n. 47/2017) si legge che era interesse, dell’amministrazione comunale, ottenere la “riqualificazione dell’intero quartiere di Postavecchia attraverso la rivisitazione urbanistica ed edilizia di un’area fortemente degradata e il recupero di complessi produttivi dismessi quali quello esistente nella zona oggetto di variante”, anche in un’ottica di “contenimento generale dell’uso del territorio”.

L’amministrazione comunale avrebbe anche potuto respingere la richiesta ma, in questo modo, risulta verosimile che l’area sarebbe rimasta in condizioni di degrado, considerato altresì che il Piano di Recupero e la relativa convenzione si avvicinavano alla loro scadenza naturale.

Visto il mutamento di scenario economico-sociale ma anche normativo, non si può quindi ritenere che ci sia insanabile contraddizione con le precedenti scelte urbanistiche, peraltro risalenti a 6 anni prima e relative ad un contesto obiettivamente diverso anche per configurazione amministrativa del territorio. Infatti il Piano di Recupero (2008) e la variante generale al PRG (2011) erano stati approvati dal Comune di Saltara che poi si è fuso con altri comuni limitrofi diventando il Comune di Colli al Metauro (dal 2017), quindi una realtà urbanisticamente diversa e più ampia anche nelle esigenze della propria popolazione. Anche per tale profilo si deve escludere che il Consiglio Comunale di Colli al Metauro dovesse ritenersi del tutto vincolato ai precedenti indirizzi di politica urbanistica del Consiglio Comunale di Saltara.

Questo Tribunale ha già riconosciuto anche il potere di una nuova amministrazione comunale di abbandonare progetti urbanistici avviati dalla precedente amministrazione che non si ritiene di condividere (cfr. TAR Marche, 16/4/2019 n. 231).

4. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti poiché l’Area ex Vetreria non si trovava più in condizioni degradate essendo stati iniziati i lavori di urbanizzazione in esecuzione del Piano di Recupero. Vengono inoltre riproposte le censure di cui al motivo precedente relative all’assenza di interesse pubblico e all’illegittima valorizzazione del solo interesse privato.

Le doglianze vanno disattese.

Non è innanzitutto dato comprendere quali lavori di urbanizzazione siano stati realizzati. Nel rapporto preliminare di VAS, datato 20/12/2016, sono inserite fotografie che mostrano un capannone in evidente stato di abbandono e nessuna visibile opera di urbanizzazione.

Nella delibera consiliare n. 47/2017 non viene dato atto di lavori intrapresi, mentre l’intervento del consigliere comunale Michela Ubaldi accenna al recupero di “una struttura fatiscente all’ingresso del paese”.

In difetto di prova contraria risulta quindi verosimile che, nel 2017, l’area si trovasse in condizioni di degrado simili o peggiori di quelle del 2008.

Per il resto valgono le considerazioni svolte nella trattazione della censura precedente.

5. Con il terzo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere poiché trattasi di area assolutamente incompatibile con l’insediamento di una struttura commerciale di mq. 1.500 per insufficienza della viabilità esistente in relazione ai nuovi flussi di traffico che saranno generati. Le doglianze vengono proposte anche contro il parere reso dall’Amministrazione Provinciale che non ravvisava particolari criticità e rinviava, al futuro piano di recupero, la possibilità di realizzare una corsia centrale sulla S.S. Flaminia 3, per la svolta a sinistra dei veicoli provenienti da Fossombrone, in prossimità dell’immissione in Via Travicelli, così come proposto nel rapporto preliminare. A giudizio della ricorrente la Provincia si è inoltre espressa in maniera contraddittoria rispetto al parere circa la realizzazione di un vasto compendio immobiliare sull’adiacente zona F3 nel quale erano invece state rilevate criticità legate alla viabilità e al flusso del traffico. La fattibilità della nuova destinazione d’uso, sotto il profilo della viabilità, deve invece sussistere al momento del procedimento di variante e non può rinviarsi alla data del progetto.

Le censure sono infondate.

Va innanzitutto osservato che se fosse condivisa la deduzione conclusiva della ricorrente ovvero che tutti i problemi viabilistici dovrebbero essere risolti nell’ambito del PRG, non sarebbe possibile prevedere aree di espansione in territori non urbanizzati (ovvero dove ancora non ci sono strade). Al contrario, la vigente disciplina edilizia ammette la possibilità di intraprendere lavori edili anche in assenza delle necessarie urbanizzazioni purché queste siano realizzate dal comune nel successivo triennio o che vengano realizzate dagli interessati contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento (art. 12, comma 3, DPR n. 380/2001).

Nel caso in esame i problemi viabilistici sono comunque stati valutati in sede di verifica di assoggettabilità VAS (di cui alla censura successiva) sulla scorta di ulteriori approfondimenti rispetto al rapporto preliminare redatto dall’Arch. Tomassini (poi integrato dal rapporto del Geol. Di Leo), mentre le doglianze di parte ricorrente si basano su deduzioni ipotetiche e non tecnicamente dimostrate.

6. Con il quarto e ultimo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere nell’escludere l’assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, poiché:

- contrariamente a quanto ritenuto delle amministrazioni competenti, la variante determina aumento di carico urbanistico in relazione al cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale che comporta maggiore traffico veicolare;

- la verifica è stata svolta considerando esclusivamente l’Area ex Vetreria senza valutare l’incidenza delle future strutture produttive e di vendita previste dal PRG nelle zone contigue.

Anche queste ultime censure non possono essere condivise.

Sul punto va premesso che “La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale” (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006), con l’esigenza attenuata quando si tratta di piccole aree a livello locale o che sono sottoposte a modifiche minori (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

Non si può quindi sostenere che qualsiasi incremento di carico urbanistico (anche ammesso che ci sia) determini la necessità di sottoporre il piano a VAS, ma solo se esso determina un significativo impatto sull’ambiente. Al riguardo è sufficiente osservare che, nella fattispecie in esame, non si tratta di un’area agricola che acquisisce una destinazione commerciale, ma di un’area già edificabile in maniera consistente (con la possibilità di realizzare 34 unità abitative) e che contemplava anche la destinazione commerciale per quanto limitata agli esercizi di vicinato.

La circostanza che una media struttura di vendita possa comportare un incremento del traffico veicolare è stata comunque considerata e ritenuta compatibile (con prescrizioni) con l’attuale assetto viabilistico della zona dove l’area in questione risulta essere circondata da tre strade.

Il parere istruttorio allegato alla determina provinciale n. 265/2017 ha anche preso in considerazione la compresenza di medie strutture di vendita (incluse quelle della frazione di Lucrezia in Comune di Cartoceto) escludendo reciproche interferenze per quanto concerne i problemi viabilistici.

Non si intravedono quindi ragioni affinché la variante in oggetto avrebbe dovuto essere sottoposta a VAS, potendosi demandare l’assetto definitivo della viabilità alla fase di pianificazione di dettaglio attraverso il piano attuativo.

7. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 18/11/2020, attraverso collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore

Tommaso Capitanio, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere