Cass. Sez. III n. 41291 del 18 dicembre 2006 (ud. 8 nov. 2006)
Pres. Papa Est. Lombardi Ric. Damizia
Aria. Impianti con emissioni poco
significative
L'attività di autolavaggio non era soggetta ad
autorizzazione
per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, essendo inclusa tra
quelle ad emissioni poco significative ai sensi del capo II,art. 2,
comma 1, del D.P.R. 25.7.1991 ed allegato 1. Sotto tale profilo vi
è continuità normativa con la previsione di cui
all'art.
272, comma 5, del D.L.vo n. 152-2006, nel senso che gli impianti con
emissioni poco significative non erano ed attualmente non sono soggette
ad autorizzazione. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2, comma
2, del D.P.R. citato, invece, era previsto solo a seguito di apposita
delibera regionale, sicché l'eventuale violazione della
relativa
prescrizione non poteva neppure ritenersi sanzionata penalmente ai
sensi dell'm. 24, commì secondo e terzo, del D.P.R. n.
203-88,
riferendosi le corrispondenti fattispecie alle attività
soggette
ad autorizzazione, mentre è attualmente sanzionato in modo
espresso dall'art. 279, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006,
sicché
non vi è continuità normativa tra la fattispecie
di cui
alla disposizione citata e quelle di cui all'abrogato art.24 in
relazione all'obbligo di comunicazione di cui si tratta.
P.U. del 8.11.2006
SENTENZA N. 1731
N. 47343/2004 reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. Enrico
Papa
Presidente
Dott. Ciro
Petti
Consigliere
Dott. Vincenzo
Tardino
Consigliere
Dott. Alfredo Maria
Lombardi
Consigliere
Dott. Amedeo Franco
(est.)
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Mario Pica, difensore di fiducia di
Damizia Domenico, n. a Colleferro il 22.12.1968, avverso la sentenza in
data 23.9.2004 del Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di
Anagni, con la quale venne condannato alla pena di € 5.000,00
di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 25 del D.P.R. n.
203/1988.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo
Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vittorio
Meloni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza
perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata
di Anagni, ha affermato la colpevolezza di Damizia Domenico in ordine
al reato di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 203/88, ascrittogli
perché, nella qualità di titolare dell'omonimo
autolavaggio, ometteva di chiedere l'autorizzazione alle immissioni in
atmosfera, condannandolo alla pena precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che
la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la
violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 203/88.
Si deduce che il citato decreto presidenziale, che ha attuato le
direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 si applica
esclusivamente agli impianti industriali, nella cui categoria non
rientrano le attività di autolavaggio, in quanto queste
ultime sono carenti delle caratteristiche tecnico - produttive che
contraddistinguono gli impianti industriali.
Si aggiunge che l'attività di autolavaggio rientra tra
quelle ad inquinamento atmosferico poco significativo, ai sensi del
D.C.P.M. 21.7.1991, per le quali non è richiesta
l'autorizzazione.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la manifesta
illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla
determinazione della entità della pena.
Si deduce che il giudice di merito ha determinato la pena inflitta in
misura di gran lunga superiore al massimo edittale previsto dalla
norma, che è di € 1.032,91 senza addurre
alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali è
stata applicata una pena cinque volte superiore al massimo previsto
della legge.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il D.P.R. 25.7.1991, contenente "Modifiche dell'Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di emissioni poco significative e di
attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio
1989", detta, nel capo secondo, le DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI
POCO SIGNIFICATIVE NONCHE' DI EMISSIONI DIFFUSE DI DEPOSITI DI OLII
MINERALE E GPL, statuendo:
Art. 2,comma 1," Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività
di inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non
richiede autorizzazione".
Art. 2, comma 2, "Le regioni possono prevedere che i titolari delle
attività di cui all'allegato 1 comunichino alle
autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca
significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto."
Nell'allegato 1 vengono, quindi, elencate le attività ad
inquinamento atmosferico poco significato, nel cui novero,al punto 17,
sono inclusi gli autolavaggi.
L'attività esercitata dal ricorrente, pertanto, non era
soggetta alla preventiva autorizzazione, ma il Malizia era solo tenuto
alla comunicazione di cui al citato art. 2, secondo comma,
subordinatamente alla evenienza che la Regione di appartenenza ne
avesse previsto l'obbligo.
Le disposizioni esaminate, peraltro, risultano in linea di
continuità normativa con l'attuale disciplina delle
emissioni in atmosfera di cui alla parte quinta del D.Lvo. 3.4.2006 n.
152, contenente Norme in materia ambientale.
Infatti, l'art. 272, comma 5, del predetto testo unico stabilisce:
"Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto del comma 1,non si
applica agli impianti e alle attività elencati nella parte I
dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente
titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa
nazionale né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi
d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli
ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si
applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276
e 277"
Nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo,
al punto 4 lett. l) sono citati gli autolavaggi.
Stabilisce, inoltre, il comma 1 dell'art. 272 del testo unico:
"L'autorità competente può prevedere, con proprio
provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle
attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte
quinta del presente decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale
elenco nonché, in via preventiva, la messa in esercizio del
impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa
disposizione dello stesso allegato. Il suddetto elenco riferito ad
impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente
rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, può
essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'art. 281,
comma 5, anche su proposta delle regioni, delle provincie
autonome,delle associazioni rappresentative di categorie produttive"
Ai sensi dell'art. 272, comma 5, quindi, anche secondo la normativa
attualmente vigente gli impianti di autolavaggio non sono soggetti ad
autorizzazione con riferimento alle emissioni in atmosfera, ma solo
all'obbligo di comunicazione.
Per completezza di esame va anche rilevato che il corrispondente
inadempimento è attualmente sanzionato dall'art. 279, co. 3,
del testo unico ai sensi del cui disposto: "Chi mette in esercizio un
impianto o inizia un'attività senza averne dato la
preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, comma 5 o
comma 15 o ai sensi del art. 272, comma 1, è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino ad milletrentadue euro".
Conclusivamente si deve, quindi, affermare, che l'attività
di autolavaggio non era soggetta ad autorizzazione per quanto riguarda
le emissione in atmosfera, essendo inclusa tra quelle ad emissioni poco
significative ai sensi del capo II, art. 2, comma 1, del D.P.R.
25.7.1991 ed allegato 1.
Sotto tale profilo vi è continuità normativa con
le previsione di cui all'art. 272, comma 5, del D.Lvo. n. 152/2006, nel
senso che gli impianti con emissioni poco significative non erano ed
attualmente non sono soggette ad autorizzazione.
L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 , comma 2, del D.P.R.
citato, invece, era previsto solo a seguito di apposita delibera
regionale, sicché l'eventuale violazione della relativa
prescrizione non poteva neppure ritenersi sanzionata penalmente ai
sensi dell'art. 24, commi secondo a terzo, del D.P.R. n. 203/88,
riferendosi le corrispondenti fattispecie alle attività
soggette ad autorizzazione, mentre è attualmente sanzionato
in modo espresso dell'art. 279, comma 3, del D.Lvo. n. 152/2006,
sicché non vi è continuità normativa
tra la fattispecie di cui alla disposizione citata e quelle di cui
all'abrogato art. 24 in relazione all'obbligo di comunicazione di cui
si tratta.
Pertanto, all'epoca della commissione del fatto anche la omessa
comunicazione di inizio attività per gli impianti non
soggetti ad autorizzazione non era sanzionata penalmente.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del
secondo, nel quale, peraltro, viene formulata una doglianza egualmente
fondata.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto,annullata senza rinvio per
la indicata causale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 8.11.2006
L'
estensore
Il presidente
Alfredo Maria
Lombardi
Enrico Papa
Aria. Emissioni poco significative
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