Caccia e animali. Sospensione piano faunistico venatorio provinciale di Bergamo
(Segnalata da A. Atturo e P. Brambilla, con nota esplicativa di P. Brambilla)
Nel ricorso l’associazione aveva , tra gli altri motivi, il censurato il piano per violazione di legge (art. 10 L. 353/2000) ed eccesso di potere per mancata previsione del divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco.
L’art. 10 della Legge 353/2000 (/Divieti, prescrizioni e sanzioni) stabilisce che nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco sono vietati “/per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia/” . *
Il piano impugnato non ha fatto applicazione alcuna di tale normativa, e ciò nonostante la Provincia di Bergamo compaia nel novero di quelle caratterizzate da un numero rilevante di Comuni a rischio di
incendio boschivo (fig. 3.2. del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi), e nonostante il territorio provinciale sia stato in lungo e in largo
percorso dal fuoco nell’ultimo decennio.*
L’archivio dell’A.I.B. della Regione Lombardia, consultabile on line con la relativa cartografia, nel sito citato, attesta infatti come in quasi tutti i Comuni oggetto di pianificazione faunistico venatoria si
siano verificati incendi, ma come ciononostante la Provincia non abbia escluso le relative aree da quelle aperte alla caccia.*
La ricorrente aveva in ricorso fatto l’esempio concreto di due Comuni della Provincia: il territorio di Almenno San Salvatore, cacciabile in base al piano, sebbene vi si siano verificati 23 incendi dal 1981 ad oggi, di cui due 1998 ad oggi. Lo stesso per Ardesio, dove dal 1976 ad oggi si sono verificati ben 35 incendi, di cui due nel decennio rilevante ai sensi della L. 353/00.*
L’associazione ricorrente aveva rilevato inoltre come non si potesse ritenere la Provincia giustificata per la mancata indicazione delle aree percorse dal fuoco; una scusa basata sulla presunta impossibilità di provvedere alla mappatura sarebbe pretestuosa, come ha evidenziato il T.A.R. Liguria
nella sentenza 1629/03, con cui è stato annullato il piano faunistico venatorio della provincia di Imperia, in quanto l’attività antincendio rientra a pieno titolo tra le competenze attribuite alla provincia
dalla legge, e quindi la Provincia non può non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia perché danneggiato dal fuoco.
Riportiamo, a comprova dell’importanza del divieto ai fini di tutela della fauna selvatica, un interessante parere dell’INFS secondo cui nell’attuale quadro italiano l’impatto degli incendi sulla fauna selvatica è potenzialmente molto notevole, limitando il successo riproduttivo, aumentando la vulnerabilità alla predazione, diminuendo la disponibilità di risorse trofiche e di zone di rifugio. Tali
effetti sono più rilevanti quando le aree interessate dall’azione del fuoco sono estese (…). Per questi motivi appare giustificato prevedere la sospensione dell’attività venatoria nelle aree incendiate. Con
l’eccezione di incendi di dimensioni molto ridotte, il divieto di caccia dovrebbe essere esteso ad una fascia contigua dell’area incendiata le cui dimensioni debbono esser stabilite caso per caso, in
funzione della superficie percorsa dal fuoco e delle caratteristiche
ambientali delle aree circostanti/” (Parere INFS del 1.9.2000, n.5345/T-A7).*
N. 00849/2007 REG.ORD.
N. 00037/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 37 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Wwf Italia Ong - Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Brambilla, con domicilio eletto presso Paola Brambilla in Bergamo, via Verdi, 3 (Fax=035/4130882));
contro
Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Giorgio Vavassori, Bortolo Luigi Pasinelli, con domicilio eletto presso Innocenzo Gorlani in Brescia, via Romanino, 16 (030/3754329) @; Regione Lombardia, rappresentato e difeso dagli avv. Sabrina Gallonetto, Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30 (Fax=030/2449770);
nei confronti di
Parco Regionale delle Orobie Bergamasche;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
TRASP. DI RICORSO AL CAPO DELLO STATO: AVVERSO DEL. G.P. 9.5.2006 N. 22 DI ADEGUAMENTO PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROV.DI BERGAMO ED ATTI CONNESSI.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provincia di Bergamo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Lombardia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato ad un primo sommario esame:
che fra i motivi di ricorso appare non infondato quello attinente alla mancata previsione nel Piano impugnato del divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco, dato che il relativo divieto astrattamente previsto dalla legge si concreta nella individuazione delle aree stesse, di cui il Piano deve tener conto nella loro situazione attuale come di un dato di partenza;
che il periculum in mora discende dall’essere ancora in corso la stagione di caccia;
che è comunque opportuna una sollecita fissazione del merito;
P.Q.M.
accoglie la suindicata istanza cautelare, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati e disponendo la fissazione della udienza di merito al 24 gennaio 2008 ora di rito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 con l'intervento dei signori:
Roberto Scognamiglio, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore
Stefano Mielli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
L’art. 10 della Legge 353/2000 (/Divieti, prescrizioni e sanzioni) stabilisce che nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco sono vietati “/per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia/” . *
Il piano impugnato non ha fatto applicazione alcuna di tale normativa, e ciò nonostante la Provincia di Bergamo compaia nel novero di quelle caratterizzate da un numero rilevante di Comuni a rischio di
incendio boschivo (fig. 3.2. del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi), e nonostante il territorio provinciale sia stato in lungo e in largo
percorso dal fuoco nell’ultimo decennio.*
L’archivio dell’A.I.B. della Regione Lombardia, consultabile on line con la relativa cartografia, nel sito citato, attesta infatti come in quasi tutti i Comuni oggetto di pianificazione faunistico venatoria si
siano verificati incendi, ma come ciononostante la Provincia non abbia escluso le relative aree da quelle aperte alla caccia.*
La ricorrente aveva in ricorso fatto l’esempio concreto di due Comuni della Provincia: il territorio di Almenno San Salvatore, cacciabile in base al piano, sebbene vi si siano verificati 23 incendi dal 1981 ad oggi, di cui due 1998 ad oggi. Lo stesso per Ardesio, dove dal 1976 ad oggi si sono verificati ben 35 incendi, di cui due nel decennio rilevante ai sensi della L. 353/00.*
L’associazione ricorrente aveva rilevato inoltre come non si potesse ritenere la Provincia giustificata per la mancata indicazione delle aree percorse dal fuoco; una scusa basata sulla presunta impossibilità di provvedere alla mappatura sarebbe pretestuosa, come ha evidenziato il T.A.R. Liguria
nella sentenza 1629/03, con cui è stato annullato il piano faunistico venatorio della provincia di Imperia, in quanto l’attività antincendio rientra a pieno titolo tra le competenze attribuite alla provincia
dalla legge, e quindi la Provincia non può non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia perché danneggiato dal fuoco.
Riportiamo, a comprova dell’importanza del divieto ai fini di tutela della fauna selvatica, un interessante parere dell’INFS secondo cui nell’attuale quadro italiano l’impatto degli incendi sulla fauna selvatica è potenzialmente molto notevole, limitando il successo riproduttivo, aumentando la vulnerabilità alla predazione, diminuendo la disponibilità di risorse trofiche e di zone di rifugio. Tali
effetti sono più rilevanti quando le aree interessate dall’azione del fuoco sono estese (…). Per questi motivi appare giustificato prevedere la sospensione dell’attività venatoria nelle aree incendiate. Con
l’eccezione di incendi di dimensioni molto ridotte, il divieto di caccia dovrebbe essere esteso ad una fascia contigua dell’area incendiata le cui dimensioni debbono esser stabilite caso per caso, in
funzione della superficie percorsa dal fuoco e delle caratteristiche
ambientali delle aree circostanti/” (Parere INFS del 1.9.2000, n.5345/T-A7).*
N. 00849/2007 REG.ORD.
N. 00037/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 37 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Wwf Italia Ong - Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Brambilla, con domicilio eletto presso Paola Brambilla in Bergamo, via Verdi, 3 (Fax=035/4130882));
contro
Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Giorgio Vavassori, Bortolo Luigi Pasinelli, con domicilio eletto presso Innocenzo Gorlani in Brescia, via Romanino, 16 (030/3754329) @; Regione Lombardia, rappresentato e difeso dagli avv. Sabrina Gallonetto, Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30 (Fax=030/2449770);
nei confronti di
Parco Regionale delle Orobie Bergamasche;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
TRASP. DI RICORSO AL CAPO DELLO STATO: AVVERSO DEL. G.P. 9.5.2006 N. 22 DI ADEGUAMENTO PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROV.DI BERGAMO ED ATTI CONNESSI.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provincia di Bergamo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Lombardia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato ad un primo sommario esame:
che fra i motivi di ricorso appare non infondato quello attinente alla mancata previsione nel Piano impugnato del divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco, dato che il relativo divieto astrattamente previsto dalla legge si concreta nella individuazione delle aree stesse, di cui il Piano deve tener conto nella loro situazione attuale come di un dato di partenza;
che il periculum in mora discende dall’essere ancora in corso la stagione di caccia;
che è comunque opportuna una sollecita fissazione del merito;
P.Q.M.
accoglie la suindicata istanza cautelare, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati e disponendo la fissazione della udienza di merito al 24 gennaio 2008 ora di rito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 con l'intervento dei signori:
Roberto Scognamiglio, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore
Stefano Mielli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO