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COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI ORDINANZA 11 aprile 2003
Prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi derivanti dallo smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile. (Ordinanza n. 5/2003).

Gazzetta Ufficiale N. 98 del 29 Aprile 2003

 

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IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi
dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie
generale, n. 59;
l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio
dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 17 marzo 2003, serie generale, n. 63;
Considerato:
necessario definire i livelli di radioattivita' residua (c.d.
«livelli di allontanamento») al di sotto dei quali e' consentito il
rilascio dei materiali solidi derivanti dalla disattivazione e
smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di
produzione e di ricerca del ciclo del combustibile per assicurare una
ordinata gestione dei materiali e delle operazioni di smantellamento;
le vigenti condizioni per l'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni di legge (c.d. «livelli di esenzione»), indicate
nell'allegato I del decreto legislativo n. 241/2000;
che con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed
artigianato del 4 agosto 2000 e' stato autorizzato, a conclusione
della conferenza dei servizi, l'avvio di alcune attivita' di
decommissioning della centrale nucleare di Caorso fissando le
prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi;
opportuno estendere tali prescrizioni alle centrali nucleari ed
agli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del
combustibile;
Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
Dispone:
1. L'estensione alle centrali nucleari ed agli impianti nucleari di
produzione e di ricerca del ciclo del combustibile delle prescrizioni
per l'allontanamento dei materiali solidi contenute nel documento
ANPA/CAORSO(00) 2 giugno 2000 allegato al decreto del Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato del 4 agosto 2000 riportate
in allegato sotto la lettera «A».
2. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita'
produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministero della salute, alle regioni
Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte, all'APAT,
all'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), a FN
- Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., a Nucleco S.p.A., a
SO.G.I.N. S.p.A. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato «A»
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2003
Il commissario delegato: Jean

Allegato A omissis

Per materiali diversi da quelli metallici o cementizi, eventuali
livelli maggiori di quelli indicati nella tabella potranno esser
stabiliti dall'APAT, sentita la Commissione tecnica, per specifici
radionuclidi ed in relazione a specifiche matrici a seguito della
presentazione, da parte dell'esercente, di apposite valutazioni di
impatto radiologico che dimostrino comunque la rispondenza ai criteri
di cui all'allegato I della direttiva 96/29/Euratom. In tali casi
potranno essere stabilite particolari condizioni sulle modalita' di
allontanamento e sulla destinazione del materiale rilasciato.
Ai fini dell'allontanamento debbono essere rispettati, in quanto
applicabili, sia i livelli di concentrazione di massa, sia quelli di
concentrazione superficiale.
In caso siano presenti piu' radionuclidi deve essere rispettata
la seguente condizione:

                Ci
(Sommatoria) i ----- < 1
                Cli

dove Ci e' la concentrazione di massa o superficiale dell'i-esimo
radionuclide e Cli e' il livello di allontanamento per lo stesso
radionuclide.
Debbono essere registrati i dati relativi ad ogni allontanamento:
tipo di materiale, provenienza, quantita', misure effettuate, livelli
di contaminazione rilevati.
In relazione alle disposizioni di cui all'art. 157 del decreto
legislativo n. 230/1995, nel caso di materiali metallici destinati al
riciclo in fonderia, ogni partita di materiale allontanato
dall'impianto deve essere accompagnata da apposita documentazione che
dimostri la rispondenza del materiale stesso alle condizioni per
l'allontanamento stabilite dalla presente prescrizione.
Nel contratto di conferimento del materiale alla fonderia, deve
essere inserita una apposita indicazione affinche' l'esercente la
fonderia sia tenuto ad effettuare una miscelazione nella carica del
forno fusorio almeno in ragione di uno a dieci con materiale di
diversa origine.