DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2010
Indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attivita' svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera.
(GU n. 127 del 3-6-2010 )
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile»; ed in particolare gli
articoli 11 e 18;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri
predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i
piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di
intesa con le Regioni e gli enti locali;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, «Legge quadro sul
volontariato»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in
particolare l'art. 108, comma 1, lettera a), punto 7, che stabilisce
che sono attribuite alle Regioni le funzioni relative agli interventi
per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n. 194, regolamento recante la nuova disciplina delle norme
concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato
nelle attivita' di protezione civile;
Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, adesione alla Convenzione
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con
annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione;
Visti gli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147
concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca
ed il salvataggio marittimo», adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979
che:
all'art. 2 individua nel Ministro dei trasporti l'Autorita'
nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione;
all'art. 3, lettera a), individua nel Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto l'organismo nazionale che assicura il
coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211 regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerata la necessita' di disciplinare, in linea con le vigenti
disposizioni, le modalita' di impiego delle organizzazioni di
volontariato nelle attivita' marittime sottoposte a tutela del Corpo
delle capitanerie di porto, al fine di favorire - ottimizzandone i
risultati - un razionale utilizzo delle risorse ai fini di una
migliore prestazione dei servizi resi alla collettivita', soprattutto
in contesti operativi nei quali e' possibile promuovere attivita'
coordinate;
Ritenuto, per quanto sopra descritto, di dover dettare una
disciplina di riferimento per l'impiego del volontariato di
protezione civile, in considerazione della specifica attitudine
professionale e delle risorse strumentali in possesso delle medesime
organizzazioni;
Tenuto conto dell'esigenza di fare salvi gli effetti degli accordi
e delle intese tra le Regioni e le Province autonome e il Corpo delle
capitanerie di porto in materia di attivita' di protezione civile che
prevedano la partecipazione del Corpo alle attivita' addestrative in
ambito regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile e della necessita' di precisare che negli ambiti
territoriali di operativita' dei predetti accordi e intese si
applicano le specifiche procedure e modalita' operative in essi
concordati;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 6 maggio
2010;
E m a n a
la seguente direttiva in materia di indirizzi operativi per l'impiego
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore
marittimo ed in generale nelle attivita' svolte dalle Capitanerie di
porto Guardia costiera.
Art. 1
Generalita'
1. Nell'esercizio delle attivita' connesse ai compiti del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera, le Autorita' marittime
- in relazione alle proprie esigenze istituzionali ed operative -
possono avvalersi, per lo svolgimento anche parziale di attivita'
rientranti nelle aree funzionali di impiego di cui al successivo art.
2, di quelle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri
tenuti dalle Amministrazioni regionali e provinciali e anche
nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, che, avendone
fatta richiesta, per il tramite dell'autorita' regionale di
protezione civile competente, siano state dalle stesse riconosciute
ai fini dello svolgimento delle suddette attivita'.
Il rapporto di avvalimento viene formalizzato dall'Autorita'
marittima, d'intesa con la competente Regione/Provincia autonoma,
anche a seguito della preliminare e condivisa pianificazione delle
misure destinate a far fronte ad eventuali altre emergenze per le
quali, in ambito regionale, e' richiesto il supporto del
volontariato. Tali misure sono oggetto di apposite linee guida
emanate ai sensi del successivo comma 7.
L'impiego delle organizzazioni di volontariato delle quali e' stato
sancito l'avvalimento e' direttamente disposto, sul piano
strettamente operativo, dall'Autorita' marittima.
2. Al fine di permettere le dovute valutazioni di merito, in
relazione alle situazioni locali e contingenti, le organizzazioni di
volontariato producono, unitamente alla richiesta di riconoscimento
per il tramite dell'autorita' regionale di protezione civile
competente, all'Autorita' marittima competente per territorio un
programma d'impiego che specifichi, tra l'altro, la consistenza
numerica e la relativa specializzazione degli appartenenti alle
organizzazioni nonche' il complesso delle risorse strumentali
disponibili in termini di dotazioni, mezzi ed eventuali strutture e
l'ambito di intervento territoriale.
3. Con proprio provvedimento, l'Autorita' marittima, sentita la
Regione competente, riconosce la capacita' dell'organizzazione di
volontariato che ne abbia fatta istanza, di operare sotto il proprio
coordinamento, vigilanza e controllo.
4. Il riconoscimento della capacita' operativa di cui al comma 3 ha
un'efficacia limitata alle sole aree funzionali d'impiego che sono
proprie dell'organizzazione ed e' reso sulla base di un pertinente
programma a tal fine predisposto, nell'ambito dei settori
d'attivita', di cui al successivo art. 2.
5. Il riconoscimento delle organizzazioni di volontariato nelle
attivita' marittime determina l'inserimento delle risorse
disponibili, offerte e programmate, nelle pianificazioni operative
redatte dall'Autorita' marittima.
6. Le organizzazioni di volontariato riconosciute operano sotto il
coordinamento dell'Autorita' marittima per lo svolgimento anche
parziale delle attivita' di cui alle aree funzionali e d'impiego,
secondo la programmazione e sulla base delle esigenze definite dalla
stessa Autorita', la quale potra' impiegarle anche in attivita' di
sensibilizzazione al rispetto delle regole generali e di divulgazione
della cultura del mare e dei compiti svolti dalla Guardia costiera,
finalizzati a creare una piu' solida coscienza marinara soprattutto
nei piu' giovani.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
direttiva, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
ed il Dipartimento della protezione civile, emanano, d'intesa con le
Regioni/Province autonome, apposite linee guida per l'individuazione
delle procedure di attivazione delle organizzazioni di volontariato
da impiegare per le finalita' della presente direttiva, tramite la
competente autorita' di protezione civile regionale, nonche' le
modalita' di finanziamento degli interventi delle organizzazioni e
dell'adeguamento delle attrezzature e dei mezzi delle stesse da
utilizzare per tali finalita'.
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il
Dipartimento della protezione civile, emanano, altresi', ciascuno per
gli aspetti specialistici di rispettiva attribuzione, i pertinenti
provvedimenti di carattere tecnico/operativo, per l'attuazione della
presente direttiva.
8. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi e delle intese tra le
Regioni e le Province autonome e il Corpo delle capitanerie di porto
in materia di attivita' di protezione civile che prevedano la
partecipazione del Corpo alle attivita' addestrative in ambito
regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile. Negli ambiti territoriali di operativita' dei
predetti accordi ed intese si applicano le specifiche procedure e
modalita' operative in essi concordati.
Art. 2
Aree funzionali d'impiego
1. Le organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi
dell'art. 1, comma 3, inserite nelle pianificazioni operative tra le
risorse a disposizione dell'Autorita' marittima, svolgono le proprie
azioni di supporto nel contesto delle attivita' complessive
predisposte dalle Autorita' marittime nelle seguenti aree funzionali
d'impiego:
a) supporto a vigilanza costiera (comprensiva delle attivita' di
tutela ambientale - antinquinamento, riserve marine, aree di tutela
biologica - demaniale marittima, balneare, etc.);
b) supporto a ricerca e salvataggio in mare;
c) supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di
elevata presenza di persone o di mezzi nautici;
d) telecomunicazioni.
2. Per la sola area funzionale d'impiego di cui alla lettera b) del
comma 1 - supporto a ricerca e salvataggio - le disposizioni della
presente direttiva si applicano - in relazione al disposto dell'art.
7, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211 - alle organizzazioni di volontariato operanti
nei laghi maggiori ove siano istituite unita' operative della Guardia
costiera.
Art. 3
Valutazione dei programmi
1. Le organizzazioni di volontariato, ai fini del riconoscimento di
cui all'art. 1, comma 3, sono tenute a presentare unitamente alla
richiesta rivolta all'Autorita' marittima competente per territorio,
un programma d'impiego contenente gli elementi espressamente previsti
dai provvedimenti operativi di cui all'art. 1, comma 7.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni che regolano la
materia della sicurezza della navigazione nei distinti ambiti di
destinazione d'uso dei mezzi navali eventualmente previsti nel
programma d'impiego, il Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, nei provvedimenti operativi di cui all'art. l, comma 7, e
per le aree funzionali di impiego di cui all'art. 2, comma 1,
individua:
a) le dotazioni integrative che i mezzi navali devono possedere
per una piu' immediata, rapida e produttiva azione di supporto;
b) i criteri per l'effettuazione di ispezioni tecniche, da
eseguirsi a cura delle Autorita' marittime locali;
c) i requisiti tecnici e professionali dei volontari.
Art. 4
Indirizzi per la redazione dei piani d'intervento
1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
stabilisce le linee guida per le Autorita' marittime relativamente
alle forme e modalita' d'impiego delle organizzazioni di volontariato
nelle fasi di supporto all'Autorita' medesima, delineando l'attivita'
operativa.
2. Le disposizioni, a tal riguardo stabilite dal Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto impegnano le Autorita' marittime
nelle fasi attuative e costituiscono un limite vincolante per le
organizzazioni di volontariato; esse sono da considerare rilevanti ai
fini di un proficuo rapporto di collaborazione e della continuita'
della partecipazione delle stesse nelle attivita' di supporto.
3. Le caratteristiche e le modalita' d'impiego discendenti
dall'applicazione del comma 1 sono suddivise in relazione alle
singole funzioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto.
4. Le Autorita' marittime locali adottano nei piani d'intervento,
localmente redatti, le linee guida stabilite a livello centrale,
prevedendo, oltre alle forme ed alle modalita' d'impiego, i limiti
numerici del personale volontario impiegato, nonche' i tempi in cui
si esplica l'attivita' di collaborazione e supporto.
5. Le Autorita' marittime locali trasmettono annualmente al Comando
generale un consuntivo delle attivita' di collaborazione e supporto
svolte dalle organizzazioni di volontariato, proponendo iniziative
dirette a migliorare l'effettiva attivita' svolta dal personale delle
organizzazioni e suggerendo al riguardo criteri e soluzioni per un
piu' efficace coordinamento, ovvero le occorrenti capacita' e
abilita' professionali che possono essere piu' proficuamente
utilizzate.
Art. 5
Attivita' di formazione
1. Per assicurare ai volontari adeguati requisiti di competenza e
professionalita' nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2
comma 1, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto-Guardia costiera, il Dipartimento della protezione civile e le
Regioni predispongono, in ragione delle rispettive attribuzioni, un
programma formativo quadro ove vengano definiti:
d) le specializzazioni ed i contenuti dei relativi iter
formativi;
e) i criteri e le modalita' delle attivita' di formazione;
f) i criteri per la determinazione in sede locale del numero
massimo di partecipanti alle attivita' di formazione, compatibilmente
con le prioritarie esigenze di servizio;
g) i criteri per la redazione dei programmi in relazione ai
percorsi formativi delineati per le singole specialita'.
2. Sull'attivita' formativa svolta viene redatta una periodica
relazione a cura dei Comandi/Enti designati a svolgere l'attivita' di
formazione a favore dei volontari, nella quale si evidenzia l'esito
dei corsi svolti ed il grado di preparazione raggiunta dai discenti.
Art. 6
Esercitazioni
1. Nell'ambito dell'attivita' formativa si prevedono applicazioni
pratiche, mediante interventi esercitativi in relazione alle
tipologie di attivita' da affidare alle organizzazioni di
volontariato; il buon esito delle attivita' pratiche e di intervento,
da intendersi come il necessario completamento del momento formativo,
costituisce il fattore indispensabile per maturare la condizione di
idoneita' per lo svolgimento dell'azione di collaborazione e di
supporto.
2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato
che, in relazione alle attivita' formative svolte sono impiegati in
attivita' di supporto, partecipano alle esercitazioni ed osservano le
direttive e le disposizioni di dettaglio impartite dalle Autorita'
marittime.
3. In relazione alle previsioni di cui al comma 2, le Autorita'
marittime locali, in accordo con le organizzazioni di volontariato e
con le Regioni, determinano periodi e tipologie di esercitazioni,
stabilendo altresi' le procedure degli interventi di supporto
compresi quelli riferiti alle comunicazioni.
4. Le direttive delle Autorita' marittime locali costituiscono
oggetto di un preciso impegno per le organizzazioni di volontariato
che si attivano per consentire la piena adesione in ragione di quanto
e' stabilito nel presente articolo.
Art. 7
Comunicazione dati ed informazioni
1. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato
riconosciute che svolgono azioni di supporto, nel contesto di
attivita' di competenze esercitate dall'Autorita' marittima locale:
a) comunicano alle unita' della Guardia costiera impegnate in
attivita' operative ogni notizia ritenuta utile per facilitare la
capacita' di intervento dei diversi assetti predisposti;
b) si adoperano, a richiesta del personale del Corpo, per
facilitare le comunicazioni con l'organo di collegamento o con altre
unita' operative in ragione delle esigenze connesse alle situazioni
contingenti.
2. Lo svolgimento di attivita' di supporto e di comunicazione sono
svolte nel rispetto puntuale delle disposizioni impartite
dall'Autorita' marittima sia per gli aspetti relativi alle modalita'
esecutive delle attivita', sia in riferimento alla copertura oraria
connessa al servizio predisposto.
3. Le organizzazioni di volontariato che nel contesto delle
attivita' in cui esercitano le azioni di supporto, nelle forme
stabilite, vengano a conoscenza di situazioni rilevanti relative ad
emergenze in atto, anche in settori d'impiego diversi dal proprio, o
condizioni di pericolo, o violazioni di norme di sicurezza e di
tutela ambientale, provvedono ad informare, senza ritardo per il
tramite del rappresentante l'Autorita' marittima. Analoga
informazione e' resa nei casi in cui si rilevano fatti che richiamano
la competenza istituzionale, sia operativa che di accertamento, del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
4. Delle informazioni rese, di cui al comma 3, le organizzazioni di
volontariato, tramite il responsabile, provvedono a redigere un
rapporto che riporta, in modo dettagliato, gli aspetti salienti del
fatto osservato e riferito, unicamente alle circostanze di luogo e di
tempo in cui lo stesso si e' verificato; copia del rapporto e'
consegnato all'Autorita' marittima competente che provvede alla
relativa trasmissione alle Regioni/Province autonome ove rilevante
per le attivita' di competenza delle medesime.
Art. 8
Azioni di supporto
1. Le azioni a supporto svolte dalle organizzazioni di
volontariato, previa attivazione dell'autorita' regionale competente,
sono espletate sotto il coordinamento, vigilanza e controllo delle
Autorita' marittime nei diversi settori in cui le stesse esercitano
funzioni riconducibili alle primarie attribuzioni d'istituto. Analoga
azione di direzione e coordinamento e' esercitata da una qualsiasi
unita' operativa della Guardia costiera nell'ambito dei servizi dalla
stessa esercitati.
2. L'azione di coordinamento, vigilanza e controllo consiste
nell'impiego dei volontari in ragione delle esigenze e dei piani
d'intervento preordinati e nell'impartire direttive per lo
svolgimento delle singole attivita' di supporto anche in ragione di
valutazioni che tengono conto di situazioni contingenti o
sopravvenute in stretto raccordo con l'autorita' regionale.
3. Le attivita' di coordinamento e di direzione possono riguardare
le attivita' nei settori della salvaguardia della vita umana in mare
ovvero in contesti operativi diversi in cui il Corpo delle
capitanerie di porto-Guardia costiera esercita tali funzioni,
attivita' di avvistamento e di collegamento, attraverso apparati di
comunicazione mobili, sorveglianza e segnalazione di eventuali
violazioni da accertarsi a cura delle Autorita' competenti, in
ragione delle previsioni dei piani d'intervento.
Art. 9
Obblighi delle organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato assicurano il pieno rispetto
dei contenuti del presente provvedimento e si attivano affinche' i
volontari aderenti osservino le disposizioni impartite dalle
Autorita' competenti relativamente alle attivita' di coordinamento,
vigilanza e controllo sia in relazione alle previsioni dei piani
d'intervento, sia con riguardo alle disposizioni impartite connesse
ad esigenze intervenute o a valutazioni ed apprezzamenti operati
dall'Autorita' marittima.
2. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni
impartite dalle Autorita' competenti, in relazione all'attivita'
svolta, e' valutata ai fini della sospensione o della revoca del
riconoscimento di cui all'art. 1, comma 3, del presente provvedimento
nonche', nei casi di maggiore gravita', ai fini dell'adozione delle
misure di cui all'art. l, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica in data 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di
cancellazione dall'elenco delle organizzazioni di volontariato,
nonche' delle relative discipline regionali.
Art. 10
Verifica delle attivita'
1. Le organizzazioni di volontariato vigilano affinche' i volontari
impiegati in azioni di supporto e collaborazione alle Autorita'
marittime, nelle aree di impiego di cui all'art. 2, espletino i
rispettivi interventi nelle forme e con le modalita' stabilite,
uniformandosi all'azione di coordinamento dell'Autorita' preposta.
2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato,
destinati a svolgere attivita' di supporto in relazione alle
previsioni dei piani d'intervento e alle direttive dell'Autorita'
preposta, assicurano le prestazioni da rendere nel rispetto delle
forme, modalita' e tempi stabiliti. Al riguardo l'organizzazione di
appartenenza garantisce l'esatto adempimento degli impegni,
prevedendo la possibilita' di sostituire i volontari assenti ovvero
quelli impossibilitati per impedimenti sopravvenuti, a continuare a
svolgere la propria attivita'.
3. I volontari che sostituiscono o subentrano nell'esercizio delle
azioni di collaborazione e supporto nei termini individuati dal comma
2, devono possedere una corrispondente professionalita' e uguali
requisiti e caratteristiche d'impiego del personale sostituito.
4. Per le finalita' di cui alla presente direttiva le
amministrazioni regionali e delle Province autonome si avvarranno dei
fondi di cui alla legge n. 388/2000.
Art. 11
Disposizioni relative alla provincia autonoma di Trento
1. La presente direttiva trova applicazione nel territorio della
provincia autonoma di Trento nel rispetto del proprio ordinamento e
statuto di autonomia.
Roma, 19 maggio 2010
Il Presidente: Berlusconi