TAR Veneto n. 576 del 16 giugno 2017
Rifiuti.Discarica e assunzione di impegno negoziale a non richiedere autorizzazione per il conferimento di rifiuti pericolosi

L’assunzione di impegni negoziali di natura prettamente obbligatoria non fa venir meno la disponibilità giuridica del bene o il titolo del soggetto proprietario o gestore della discarica a richiedere alla Regione Veneto la autorizzazione al conferimento di nuove tipologie di rifiuti, anche in violazione degli obblighi di non facere pattiziamente assunti nei confronti dell’Amministrazione comunale, potendo il Comune unicamente agire con i normali rimedi risarcitori per responsabilità contrattuale nei confronti del soggetto inadempiente

Pubblicato il 16/06/2017

N. 00576/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01658/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Loria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 269;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Francesco Zanlucchi ed Ezio Zanon, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;
Geo Nova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Alles-Azienda Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, domiciliate ope legis ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

per l’accertamento

della contrarietà alla obbligazione negoziale dell’attività promossa ex parte privata con le istanze inoltrate alla Regione Veneto negli anni 2010-2012, in quanto preordinate all’ottenimento dell’autorizzazione per il conferimento di rifiuti recanti codici incompatibili con quanto pattuito;

in subordine per l’annullamento della D.G.R. n.1362 del 30 luglio 2013 se ed in quanto integri un preliminare assenso regionale di massima o di fattibilità o di procedibilità o avente altra simile valenza positiva per le ditte richiedenti circa l’autorizzazione a conferimenti non consentiti dagli accordi pattuiti.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

per l'annullamento della delibera di Giunta Regionale n. 2803 del 30 dicembre 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 31 gennaio 2014;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, di Geo Nova s.p.a. e di Alles- Azienda Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 19 novembre 2013 il Comune di Loria, esponendo di aver stipulato nel dicembre del 2007 una Convenzione con le società Geo Nova ed Alles odierne resistenti, in qualità di proprietaria e gestore della discarica per rifiuti non pericolosi “ex cava ai Ronchi”, ha lamentato che le predette società negli anni 2010 e 2012, in violazione degli obblighi assunti nei confronti del Comune odierno ricorrente e pattuiti nella suddetta Convenzione, hanno richiesto alla Regione Veneto la autorizzazione al conferimento in discarica di rifiuti codificati come pericolosi (rifiuti comunque non autorizzati con la D.G.R. 1362 del 30 luglio 2013).

Il Comune di Loria ha, pertanto, agito in giudizio “in modo che la parte privata venga dichiarata tenuta all’integrale rispetto dei limiti di conferimento pattuiti” (pag. 7 del ricorso).

Con successivo ricorso per motivi aggiunti il Comune di Loria ha impugnato la D.G.R. n.2803 meglio indicata in epigrafe, con la quale è stato autorizzato il conferimento di determinate tipologie di rifiuti pericolosi, lamentando, con unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 6 L.n.241/1990, degli articoli 183, 184 e 208 D.Lgs n.152/2006, dell’art. 22 L.R. n.3/2000, nonché eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, per difetto di istruttoria ed irrazionalità manifesta.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto, la Geo Nova s.p.a. e la Alles s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Le parti hanno successivamente depositato memorie e rispettive repliche.

All’udienza dell’11 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso principale è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Infatti, con riguardo alla natura giuridica delle disposizioni contenute nella “Convenzione” stipulata tra il Comune di Loria e le società Geo Nova s.p.a. e Alles-Azienda Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti s.p.a., è indubbio che gli “obblighi accessori all’esercizio dell’attività” di cui al punto 4 della suddetta Convenzione hanno chiara natura privatistica in quanto concernono posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo.

Non si può, infatti, seriamente dubitare del fatto che, laddove le parti della Convenzione (e in particolare le due società) si sono obbligate “a non svolgere alcuna azione tesa all’ottenimento di autorizzazioni per il conferimento nella discarica di via Cave di rifiuti pericolosi, putrescibili ed urbani”, si è in sostanza dato vita ad una obbligazione di non facere di evidente natura privatistica, azionabile pertanto dal creditore della prestazione (il Comune di Loria), in caso di inadempimento, innanzi al Giudice ordinario.

Tale conclusione è suffragata dalla prospettazione della stessa parte ricorrente laddove ha affermato che il comportamento posto in essere dalle due suddette società, in ordine alla richiesta presentata alla Regione Veneto di autorizzazione al conferimento di rifiuti pericolosi (caratterizzati dalla presenza di cadmio, nichel ed arsenico), sarebbe idoneo a prefigurare un inadempimento “delle obbligazioni negoziali assunte” (pag.7 del ricorso).

Ne discende, pertanto, l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, non essedovi in subiecta materia una ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Venendo all’esame del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ne rileva la manifesta infondatezza.

Secondo parte ricorrente: “le società qui intimate difettano della necessaria disponibilità giuridica nel promuovere conferimenti contrastanti con l’accordo stipulato, il quale non legittimava le parti private a richiedere autorizzazioni incompatibili e le privava – dunque – di titolo nel coltivare le relative domande” (pag. 12 del ricorso per motivi aggiunti).

La tesi non può essere condivisa.

Infatti l’assunzione di impegni negoziali di natura prettamente obbligatoria non fa venir meno la disponibilità giuridica del bene o il titolo del soggetto proprietario o gestore della discarica a richiedere alla Regione Veneto la autorizzazione al conferimento di nuove tipologie di rifiuti, anche in violazione degli obblighi di non facere pattiziamente assunti nei confronti dell’Amministrazione comunale, potendo il Comune unicamente agire con i normali rimedi risarcitori per responsabilità contrattuale nei confronti del soggetto inadempiente, né tale asserito inadempimento (di natura prettamente civilistica) esplica alcun effetto invalidante nei confronti della Delibera regionale impugnata, anche in ragione del fatto che la Regione Veneto risulta del tutto estranea alla Convenzione ove tali obblighi sono stati sanciti.

Il ricorso per motivi aggiunti, pertanto, deve essere rigettato.

In definitiva il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione ed il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.

In applicazione dell'istituto della traslatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 cod. proc. amm., la causa promossa con il ricorso principale può essere riassunta, nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, dinanzi al Giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originale domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, dichiara inammissibile il ricorso principale per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo, declinando la giurisdizione a favore del Giudice ordinario, verso cui opera la translatio iudicii nei termini di cui in motivazione e respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore di ciascuna parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario

Michele Pizzi, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Michele Pizzi        Claudio Rovis