MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 8 marzo 2010, n. 65     
Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
(GU n. 102 del 4-5-2010 )

 

 

          
Capo I

Modalita' semplificate per la gestione dei RAEE domestici



 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE


di concerto con


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO


e


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione
dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante
«Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento
dei rifiuti», e successive modifiche;
Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), del
predetto decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo,
per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro
uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una
nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al
trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai
produttori, nonche' il comma 1-bis, che prevede che con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro della
salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata,
siano individuate nel rispetto delle norme comunitarie e anche in
deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la
raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori;
Visto l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale rientra tra le
competenze dello Stato l'individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della
parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006, di semplificazioni
in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il
trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e
conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i
rifiuti ai produttori e ai distributori dei beni stessi;
Ritenuto di individuare modalita' semplificate per la gestione dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei distributori,
tenuti ad adempiere all'obbligo predetto al fine di rendere possibile
la restituzione dei RAEE al produttore e la realizzazione degli
obiettivi di recupero fissati a livello comunitario;
Ritenuto altresi' di individuare modalita' semplificate per la
gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli
installatori e dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di
incentivarne il conferimento presso i centri di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n.
151 del 2005;
Ritenuto infine di prevedere modalita' semplificate per la gestione
dei RAEE professionali da parte dei distributori, nonche' degli
installatori e dei gestori di centri di assistenza che agiscano in
nome dei produttori di AEE professionali, al fine di agevolare
l'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta separata di tali
rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto n. 151
del 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99,
recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183,
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e
successive modifiche» come modificato ed integrato dal decreto
ministeriale del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 18 luglio 2009, n.165;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, citta'
e autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio e del
23 luglio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n.
DAGL 6.1.6/7/09/8324 del 10 novembre 2009:

Adotta


il seguente regolamento:

Art. 1


Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per
il trasporto ai centri di raccolta

1. I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura
di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso
AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito
della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi
coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno
l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro, con
modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi
posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
2. Rientra nella fase della raccolta, cosi' come definita
dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro
trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, effettuato dai
distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro
luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del
presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati
dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei
domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri
di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il
quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di
vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla
comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile
a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e
dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche
mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario
garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le
precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la
fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma
2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di
uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui
all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del
consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.
Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui
all'articolo 2, comma 2, e' conservato per tre anni dalla data
dell'ultima registrazione.


          
Capo I

Modalita' semplificate per la gestione dei RAEE domestici



                               Art. 2 

Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005
1. Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e'
effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome
secondo le modalita' di cui al presente articolo e al successivo
articolo 3 solo se riguarda:
a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale
viene effettuato il ritiro al centro di raccolta di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 o al luogo ove e'
effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente
decreto;
b) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia
effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il
tragitto dal punto di vendita al luogo ove e' effettuato il
raggruppamento medesimo;
c) il tragitto dal luogo ove e' effettuato il raggruppamento di
cui all'articolo 1 del presente decreto al centro di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005;
d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg,
effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa
complessiva non superiore a 6000 kg.
2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), e' accompagnato
da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato
II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e'
compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che
agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore,
provvede a restituire al distributore una copia del documento di
trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta
destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia, anch'essa
sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie
all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando
per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai
trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento
di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3.
La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di
raccolta destinatario dei RAEE.
3. Il trasporto di cui al comma 1, lettera b), e' accompagnato da
copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello
schedario di cui all'articolo 1, comma 3, relative ai rifiuti
trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto
dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie
fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo
di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono
presso il centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 151 del 2005.
4. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare
che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano
stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di
sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come
attivita' di gestione dei rifiuti non autorizzate.


          
Capo I

Modalita' semplificate per la gestione dei RAEE domestici



                               Art. 3 


Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attivita' di
raccolta e trasporto dei RAEE domestici

1. Le attivita' di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui
agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa iscrizione in un'apposita
sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
2. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di cui al comma 1 i
distributori presentano alla sezione regionale o provinciale
dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale
attestano sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) la sede dell'impresa;
b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati
i RAEE in attesa del trasporto;
c) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia
effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita,
l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in
attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del
proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene
l'utilizzo dell'area stessa;
d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei
relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
f) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica degli
eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al
comma 4.
3. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di trasporto di cui
all'articolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori
presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo
territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano
sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della
legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa;
b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua
il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo
presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei
relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi da
utilizzare per il trasporto dei RAEE;
e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al
comma 4.
4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo
provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione
della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non e'
richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7
dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata
alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50
euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a
comunicare ogni variazione intervenuta successivamente
all'iscrizione.


          
Capo I

Modalita' semplificate per la gestione dei RAEE domestici



                               Art. 4 

Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli
installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo
2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano
anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato
dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di
AEE nello svolgimento della propria attivita', limitatamente alle
seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio
esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio
esercizio.
2. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e
dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005
e' attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore
del centro di assistenza. Tale documento e' redatto in conformita' al
modello di cui all'Allegato III ed e' consegnato all'addetto del
centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identita' del sottoscrittore.


          
Capo II

Modalita' semplificate per la gestione dei RAEE professionali



                               Art. 5 

Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per
il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai produttori di
AEE
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, si
applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente
incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al
ritiro dei RAEE definiti come professionali dal decreto legislativo
n. 151 del 2005, nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
n.151 del 2005.
2. I RAEE professionali sono raggruppati con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c) e trasportati presso gli impianti
autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma
2 si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali secondo le modalita'
di cui all'articolo 3 e adempiono agli obblighi di cui all'articolo
1, comma 3, del presente decreto.


          
Capo II

Modalita' semplificate per la gestione dei RAEE professionali



                               Art. 6 


Trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati indicati dai
produttori di AEE professionali

1. Il trasporto dei RAEE professionali e' effettuato dai
distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le
modalita' e le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente
decreto.
2. Per le utenze professionali, il tragitto indicato dall'articolo
2, comma 1, lettera a), s'identifica con quello dal domicilio
dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro
del RAEE, all'impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE
professionali o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento di cui
all'articolo 5.


          
Capo II

Modalita' semplificate per la gestione dei RAEE professionali



                               Art. 7 

Ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori e dei
gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori
di AEE
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si applicano anche
al ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori e dai
gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE formalmente
incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al
ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005,
limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio
esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti
autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell'utente
professionale o dalla sede del proprio esercizio.


          
Capo III

Disposizioni finali



                               Art. 8 


Realizzazione e gestione dei centri di raccolta

1. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n.
151 del 2005, si svolge con le modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive modifiche
ed integrazioni.


          
Capo III

Disposizioni finali



                               Art. 9 

Esonero dalla comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - MUD
1. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta e di trasporto
dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono esonerati
dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


          
Capo III

Disposizioni finali



                               Art. 10 


Sanzioni

1. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta e di trasporto
dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle
sanzioni relative alle attivita' di raccolta e trasporto di cui
all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del
medesimo decreto.


          
Capo III

Disposizioni finali



                               Art. 11 


Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento,
l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali di cui
all'articolo 3 del presente decreto, si intende assolto con la
presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo
territorialmente competente della comunicazione effettuata ai sensi
di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 medesimo.
2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 deve ritenersi
validamente operante fino a che la competente sezione regionale o
provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione
o di rigetto della domanda.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 8 marzo 2010

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo


Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola


Il Ministro della salute
Fazio

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 289


          
Capo III

Disposizioni finali



                                                           Allegato I 


Parte di provvedimento in formato grafico




          
Capo III

Disposizioni finali



                                                          Allegato II 


Parte di provvedimento in formato grafico




          
Capo III

Disposizioni finali



                                                         Allegato III 


Parte di provvedimento in formato grafico