Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 5 settembre 2024
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 299 TFUE – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – Articolo 94, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 340/2008 – Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 13, paragrafo 4, terzo comma – Tariffe e oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle piccole e medie imprese (PMI) – Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Omessa comunicazione di determinate informazioni entro il termine stabilito – Decisione dell’ECHA che reclama il pagamento integrale della tariffa di cui trattasi e impone un onere amministrativo – Esecuzione forzata – Possibilità per l’ECHA di proporre un ricorso dinanzi a un giudice nazionale al fine di ottenere il pagamento di tale onere amministrativo »


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

5 settembre 2024 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Articolo 299 TFUE – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – Articolo 94, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 340/2008 – Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 13, paragrafo 4, terzo comma – Tariffe e oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle piccole e medie imprese (PMI) – Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Omessa comunicazione di determinate informazioni entro il termine stabilito – Decisione dell’ECHA che reclama il pagamento integrale della tariffa di cui trattasi e impone un onere amministrativo – Esecuzione forzata – Possibilità per l’ECHA di proporre un ricorso dinanzi a un giudice nazionale al fine di ottenere il pagamento di tale onere amministrativo »

Nelle cause riunite C‑256/23 e C‑290/23,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Tribunale amministrativo del Land Baviera, Ratisbona, Germania) (C‑256/23) e dall’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Tribunale amministrativo superiore del Land Sassonia-Anhalt, Germania) (C‑290/23), con decisioni dell’11 e del 6 aprile 2023, pervenute in cancelleria rispettivamente il 20 aprile e l’8 maggio 2023, nei procedimenti

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

contro

Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.,

con l’intervento di:

Regierung von Niederbayern (C‑256/23),

e

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

contro

B. GmbH (C‑290/23),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 marzo 2024,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), da F. Becker e M. Heikkilä, in qualità di agenti, assistiti da H. Tammert, Rechtsanwalt;

–        per la Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H., da K. Lüdtke, Rechtsanwältin;

–        per il governo ellenico, da V. Baroutas e M. Tassopoulou, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da F. Erlbacher, J. Flett, P. Ortega Sánchez de Lerín e S. Romoli, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 299 TFUE, dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU 2008, L 353, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento REACH»), dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento n. 1907/2006 (GU 2008, L 107, pag. 6).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposte, nella causa C‑256/23, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) alla Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H. (in prosieguo: la «Hallertauer») e, nella causa C‑290/23, l’ECHA alla B. GmbH, in merito alla riscossione da parte dell’ECHA di un onere amministrativo che tali società sarebbero tenute a pagare a seguito del deposito presso tale agenzia dell’Unione europea di una domanda di registrazione di sostanza chimica ai sensi del regolamento REACH, dato che in una decisione adottata da detta agenzia dell’Unione è stato constatato che esse non avevano diritto alla tariffa ridotta prevista per le piccole e medie imprese (PMI) quale avevano reclamato al momento del deposito della loro domanda.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento REACH

3        Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento REACH, i fabbricanti e gli importatori che producono o importano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all’anno devono presentare all’ECHA una domanda di registrazione per tali sostanze. L’articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento prevede che la tariffa richiesta a norma del titolo IX di quest’ultimo sia pagata al momento del deposito della domanda di registrazione.

4        Ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 2 e 5, di tale regolamento:

«2.      L’[ECHA] procede a un controllo di completezza per ogni registrazione, onde verificare che tutte le informazioni (…) siano state comunicate e sia stata pagata la tariffa di registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, (…). Il controllo di completezza non comprende una valutazione della qualità o dell’adeguatezza dei dati o dei documenti giustificativi trasmessi.

L’[ECHA] procede al controllo di completezza entro tre settimane dalla data di presentazione (...).

Se la registrazione è incompleta, l’[ECHA] comunica al dichiarante, prima della scadenza del periodo di tre settimane (…) di cui al secondo comma, quali altre informazioni debbano essere fornite perché la registrazione sia completa e fissa un termine ragionevole entro cui comunicarle. Il dichiarante completa la sua registrazione e la trasmette entro il termine fissato all’[ECHA] che conferma al dichiarante la data di presentazione. L’[ECHA] procede ad un nuovo controllo di completezza, tenendo conto delle informazioni supplementari trasmesse.

L’[ECHA] rifiuta la registrazione se il dichiarante non la completa entro il termine fissato. In tal caso non viene rimborsata la tariffa di registrazione.

(…)

5.      Avverso le decisioni assunte dall’[ECHA] a norma del paragrafo 2 del presente articolo può essere proposto ricorso a norma degli articoli 91, 92 e 93».

5        L’articolo 74 del medesimo regolamento, intitolato «Tariffe e oneri», contenuto nel titolo IX di quest’ultimo, così dispone:

«1.      Le tariffe di cui è previsto il pagamento a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, (…) sono fissate in un regolamento della Commissione [europea] adottato secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 3, entro il 1° giugno 2008.

(...)

3.      La struttura e l’importo delle tariffe di cui al paragrafo 1 tengono conto dei lavori che incombono all’[ECHA] ed all’autorità competente a norma del presente regolamento e sono fissate ad un livello tale da assicurare che gli introiti che ne derivano, cumulati con le altre fonti di entrate dell’[ECHA] di cui all’articolo 96, paragrafo 1, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi prestati. (...)

(...)

In tutti i casi per le PMI è fissata una tariffa ridotta.

(...)

4.      Il regolamento di cui al paragrafo 1 specifica in quali circostanze una parte delle tariffe sarà trasferita all’autorità competente dello Stato membro interessato.

5.      L’[ECHA] può riscuotere (…) oneri per altri servizi che essa fornisce».

6        Gli articoli da 91 a 93 del regolamento REACH riguardano i ricorsi diretti contro decisioni dell’ECHA dinanzi alla commissione di ricorso di tale agenzia, quali le decisioni di diniego di registrazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento.

7        L’articolo 94 del regolamento REACH, intitolato «Azioni dinanzi al [Tribunale] e alla [Corte]», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le decisioni della commissione di ricorso o dell’[ECHA], nei casi per i quali non è previsto il diritto di adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al [Tribunale] e alla [Corte], a norma dell’articolo [263 TFUE]».

 Regolamento n. 340/2008

8        L’articolo 3 del regolamento n. 340/2008, intitolato «Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento [REACH]», così dispone:

«1.      In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’[ECHA] riscuote una tariffa per la registrazione di una sostanza conformemente all’articolo 6, 7 o 11 del regolamento [REACH].

(...)

4.      Se il dichiarante è una PMI, l’[ECHA] riscuote una tariffa ridotta (...)

(...)

6.      Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’[ECHA] stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

(...)».

9        L’articolo 11 di detto regolamento, intitolato «Altri oneri», così prevede:

«1.      Su richiesta di una delle parti può essere riscosso un onere per i servizi amministrativi e tecnici forniti dall’[ECHA] che non sono inclusi in altri oneri o tariffe di cui al presente regolamento. Il livello dell’onere tiene conto della quantità di lavoro.

(...)

2.      Gli oneri per i servizi amministrativi devono essere versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura da parte dell’[ECHA].

3.      Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 2, l’[ECHA] stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’[ECHA] respinge la domanda.

(...)

5.      Una classificazione dei servizi e degli oneri deve essere redatta dal consiglio di amministrazione dell’[ECHA] e adottata, previo parere favorevole della Commissione».

10      Ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Riduzioni e esenzioni»:

«1.      La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare de[lle] tariffe o [degli] oneri ridotti di cui agli articoli da 3 a 10 deve informarne l’[ECHA] al momento della presentazione della registrazione, aggiornamento della registrazione, domanda, notifica, relazione di revisione o ricorso per cui è richiesto il pagamento.

(...)

3.      L’[ECHA] può richiedere in qualunque momento le prove dell’applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione.

4.      Qualora una persona fisica e giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l’[ECHA] riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo.

Qualora la persona fisica e giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l’[ECHA] riscuote il saldo della tariffa o dell’onere per intero, nonché un onere amministrativo.

L’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5 è applicabile mutatis mutandis».

 Diritto tedesco

11      Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, della Verwaltungsgerichtsordnung (codice di procedura amministrativa), del 21 gennaio 1960 (BGBl. 1960 I, pag. 17), nella versione pubblicata il 19 marzo 1991 (BGBl. 1991 I, pag. 686), come modificata dall’articolo 1 del Gesetz zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich (legge sull’accelerazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle infrastrutture), del 14 marzo 2023 (BGBl. 2023 I, n. 71) (in prosieguo: la «VwGO»):

«Le controversie di diritto pubblico che non hanno carattere costituzionale sono di competenza del giudice amministrativo, a meno che siano espressamente rimesse mediante legge federale a un altro giudice; le controversie di diritto pubblico in una materia di competenza del Land possono essere rimesse a un altro giudice anche mediante legge del Land».

12      L’articolo 167, paragrafo 1, della VwGO dispone quanto segue:

«Salvo diversa previsione nella presente legge, l’esecuzione è disciplinata, mutatis mutandis, dal Libro 8 della Zivilprozessordnung [codice di procedura civile (in prosieguo: la “ZPO”)]. Il giudice dell’esecuzione è il giudice del primo grado di giudizio».

13      L’articolo 753 della ZPO, nella versione pubblicata il 5 dicembre 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 3202), come modificata dall’articolo 19 del Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Gesetze (legge di trasposizione della direttiva sulla trasformazione delle imprese e di modifica di altre leggi), del 22 febbraio 2023 (BGBl. 2023 I, n. 51), dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Salvo sia rimessa a un organo giurisdizionale, l’esecuzione forzata è attuata dagli ufficiali giudiziari, che procedono su richiesta del creditore».

14      Ai sensi dell’articolo 764 della ZPO:

«1.      Quando sono rimesse agli organi giurisdizionali, l’adozione degli atti esecutivi e la collaborazione ai medesimi rientrano nella competenza degli Amtsgerichte (Tribunali circoscrizionali, Germania) come giudici dell’esecuzione.

2.      Salvo che la legge indichi un diverso Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale), quale giudice dell’esecuzione si intende l’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) nel cui distretto deve aver luogo o ha avuto luogo la procedura esecutiva.

3.      Le decisioni del giudice dell’esecuzione sono adottate mediante ordinanza».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C‑256/23

15      Il 16 novembre 2010, la Hallertauer ha depositato presso l’ECHA una domanda di registrazione di una sostanza chimica, dichiarandosi PMI e, più in particolare, «microimpresa», ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36), al fine di poter beneficiare di una tariffa di registrazione ridotta.

16      Nel corso del 2013, l’ECHA ha verificato le informazioni relative alle dimensioni dell’impresa fornite da tale società. In tale contesto, essa ha informato quest’ultima con lettera del 31 maggio 2013 che, se è vero che le PMI potevano beneficiare di una riduzione delle tariffe e degli oneri, era necessario presentare, a tal fine, prove delle dimensioni effettive dell’impresa richiedente e che, in mancanza di tali prove entro i termini impartiti, sarebbe stata esclusa qualsiasi riduzione.

17      Il 20 novembre 2013, l’ECHA ha adottato la decisione SME (2013) 4439 (in prosieguo: la «decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑256/23») e la ha notificata alla Hallertauer. In tale decisione, l’ECHA ha constatato che detta società non poteva essere ammessa a beneficiare di una riduzione delle tariffe e degli oneri non avendo fornito prove quanto alla sua qualità di «microimpresa» e che occorreva, di conseguenza, fatturarle oneri amministrativi per un importo di EUR 9 950. Detta decisione conteneva altresì informazioni relative ai mezzi di ricorso, nel senso che la società aveva la possibilità di impugnare la decisione dinanzi al Tribunale entro il termine di due mesi dalla notifica della decisione medesima.

18      Con lettera del 22 novembre 2013, l’ECHA ha inviato alla Hallertauer la fattura relativa al pagamento di tali oneri amministrativi, con scadenza al 22 dicembre 2013.

19      Il 22 dicembre 2013, l’ECHA ha inviato una lettera di sollecito alla Hallertauer, nella quale la data di esigibilità della fattura era fissata ormai al 20 febbraio 2014.

20      La Hallertauer non pagava tali oneri amministrativi, né proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑256/23 entro il termine impartito.

21      Il 15 maggio 2019, l’ECHA ha adito il Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Tribunale amministrativo del Land Baviera, Ratisbona, Germania), giudice del rinvio nella causa C‑256/23, con un’azione diretta a far condannare la Hallertauer al pagamento della somma di EUR 9 950, come fissata nella decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑256/23.

22      Tale giudice si domanda, in primo luogo, se i giudici degli Stati membri siano competenti a conoscere di un’azione di un’agenzia dell’Unione come l’ECHA volta a far eseguire un obbligo pecuniario imposto con una decisione che non può più essere impugnata dinanzi al giudice dell’Unione, quale la decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑256/23.

23      Detto giudice osserva che, nel diritto tedesco, un giudice è autorizzato a statuire sulla fondatezza di un’azione solo dopo aver, inter alia, verificato che tale azione è di competenza della giurisdizione cui esso appartiene. Per quanto riguarda la competenza della giurisdizione amministrativa, cui appartiene il giudice del rinvio, occorrerebbe stabilire che l’azione proposta nel procedimento principale nella causa C‑256/23 riguarda una «controversia di diritto pubblico che non ha carattere costituzionale», ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, prima frase, della VwGO, della quale conoscono i giudici amministrativi.

24      Tuttavia, la competenza dei giudici amministrativi tedeschi a conoscere di un procedimento di esecuzione come quello di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑256/23, che non ha lo scopo di ottenere una decisione nel merito su un credito, sarebbe disciplinata unicamente dall’articolo 167 della VwGO, il quale, in quanto lex specialis, prevarrebbe sulla regola generale prevista all’articolo 40, paragrafo 1, prima frase, della VwGO. Orbene, tale articolo 167 presupporrebbe che il titolo esecutivo sia il risultato di un procedimento giurisdizionale, condizione che nel procedimento principale nella causa C‑256/23 non sarebbe soddisfatta.

25      Si porrebbe quindi la questione se l’azione proposta in tale controversia rientri nella competenza particolare del giudice dell’Unione prevista all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH, così da escludere la competenza dei giudici degli Stati membri.

26      Il giudice del rinvio tende a sottoscrivere la tesi sviluppata dalla resistente nel procedimento principale, secondo la quale la suddetta disposizione deve essere interpretata nel senso che il giudice dell’Unione è competente a conoscere di un’azione diretta all’esecuzione di un atto di diritto dell’Unione.

27      Infatti, anzitutto, una distinzione tra, da un lato, la fissazione di tariffe o di oneri amministrativi e, dall’altro, la loro riscossione sarebbe artificiosa e poco probabile, dato che detta disposizione mirerebbe ad assoggettare ad un controllo completo l’azione amministrativa della ricorrente nel procedimento principale in quanto organismo dell’Unione.

28      Poi, una fattispecie come quella di cui al procedimento principale nella causa C‑256/23 consisterebbe in un’attuazione diretta del diritto dell’Unione da parte di un’agenzia dell’Unione sotto forma di adozione di una decisione che impone obblighi pecuniari. Orbene, i giudici tedeschi sarebbero competenti solo in caso di attuazione indiretta del diritto dell’Unione che implichi un atto d’imperio delle autorità nazionali interessate. Sarebbe pertanto opportuno che le decisioni che rientrano nell’esercizio di pubblici poteri adottate da un’agenzia dell’Unione siano interamente sottoposte al controllo dei giudici dell’Unione.

29      Infine, allo scopo di garantire un’applicazione uniforme del diritto in seno all’Unione, il giudice dell’Unione dovrebbe poter esercitare un controllo non solo sulla sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione come previsto dall’articolo 299, quarto comma, TFUE, ma, fatto salvo l’articolo 299, quarto comma, seconda frase, TFUE, sull’intera procedura di esecuzione di un tale atto.

30      Qualora la Corte dovesse dichiarare che l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH non si applica a un’azione di riscossione come quella proposta nel procedimento principale, il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, se la decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑256/23 costituisca un titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299, primo comma, TFUE.

31      A tal riguardo il giudice del rinvio ritiene che, tenuto conto della sua collocazione nell’economia del Trattato FUE nonché del suo oggetto e della sua finalità, non sia escluso che l’articolo 299, primo comma, TFUE debba essere interpretato in senso ampio, in modo da ricomprendere anche atti che comportano obblighi pecuniari adottati da agenzie dell’Unione come l’ECHA.

32      Una tale interpretazione sarebbe inoltre corroborata dal fatto che né il regolamento REACH né il regolamento n. 340/2008 contengono norme specifiche riguardanti l’esecuzione forzata. Orbene, poiché l’ECHA ha il potere di riscuotere tariffe e oneri amministrativi, essa dovrebbe essere dotata dei mezzi necessari per far procedere all’esecuzione di decisioni che impongono tali oneri e tariffe.

33      In terzo luogo, qualora la Corte dovesse dichiarare che la decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑256/23 rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 299 TFUE, come definito al primo comma di quest’ultimo, il giudice del rinvio chiede se il rimando alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio ha luogo l’esecuzione, quale operato al secondo comma di tale articolo 299, debba essere inteso come un «rimando completo» comprendente le norme in materia di competenza dell’organo esecutivo competente.

34      In tale contesto, il Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Tribunale amministrativo del Land Baviera, Ratisbona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 94, paragrafo 1, del [regolamento REACH], ai sensi del quale una decisione dell’[ECHA] può essere impugnata dinanzi al [Tribunale], debba essere interpretato nel senso che anche l’esecutività delle decisioni dell’[ECHA] può dar luogo ad un ricorso.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 299, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto agli atti giuridici emanati dal Consiglio [dell’Unione europea], dalla Commissione o dalla Banca centrale europea [(BCE)], ma anche alle decisioni dell’[ECHA] che impongono il pagamento di un onere amministrativo.

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se l’articolo 299, secondo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che il rimando alle norme di procedura civile dello Stato membro ivi operato si riferisce non soltanto alle norme di carattere processuale, ma anche alle disposizioni che disciplinano la competenza».

 Causa C‑290/23

35      Nel 2010 B. depositava un fascicolo di registrazione ai sensi del regolamento REACH indicando di essere un’impresa di medie dimensioni, ai sensi della raccomandazione 2003/361.

36      Poiché tale società non ha fornito le prove necessarie a tal fine entro i termini impartiti, l’ECHA ha adottato, il 9 agosto 2016, la decisione SME (2016) 3729 (in prosieguo: la «decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑290/23»).

37      In tale decisione, l’ECHA ha constatato che B. non poteva essere ammessa a beneficiare della tariffa ridotta prevista, in particolare, per le medie imprese e che la stessa era quindi debitrice, in forza dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, della differenza tra la tariffa già pagata e quella dovuta dalle grandi imprese e, pertanto, di un onere amministrativo per un importo di EUR 17 437. Detta decisione era accompagnata da un’avvertenza sui mezzi di ricorso, nella quale veniva indicato che, conformemente al combinato disposto dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH e dell’articolo 263 TFUE, un ricorso poteva essere proposto dinanzi al Tribunale entro il termine di due mesi dalla notifica della medesima decisione, per farne verificare la legittimità.

38      B. non ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑290/23 entro il termine impartito e non ha neppure pagato la somma reclamata in quest’ultima, nonostante varie lettere di sollecito inviatele dall’ECHA.

39      L’ECHA ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Halle (Tribunale amministrativo di Halle, Germania), chiedendo che B. fosse condannata a versarle la somma di EUR 17 437 fissata nella decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑290/23.

40      Detto giudice ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile con la motivazione, in sostanza, che, contrariamente a quanto fatto valere dall’ECHA, non esisteva alcun mezzo di ricorso amministrativo conformemente all’articolo 40 della VwGO.

41      Investito dell’appello interposto avverso la sentenza del Verwaltungsgericht Halle (Tribunale amministrativo di Halle), l’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Tribunale amministrativo superiore del Land Sassonia-Anhalt, Germania), giudice del rinvio nella causa C‑290/23, considera, in primo luogo, che, contrariamente a quanto affermato in tale sentenza, il ricorso non possa essere respinto in quanto irricevibile dichiarando che il mezzo di ricorso amministrativo previsto all’articolo 40, paragrafo 1, della VwGO non è esperibile in assenza di un atto giuridico emanato da un’autorità pubblica tedesca.

42      Siccome i giudici dell’Unione non sono competenti a conoscere dei ricorsi vertenti sull’esecuzione di un credito di diritto pubblico di un organismo dell’Unione conformemente agli articoli 256 e seguenti TFUE, sarebbero i giudici nazionali ad essere competenti, in forza dell’articolo 274 TFUE, per esaminare tali ricorsi.

43      L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH non prevederebbe la competenza del giudice dell’Unione a conoscere di tali ricorsi, dal momento che, secondo la sua stessa formulazione, detta disposizione si applica solo se tale giudice è competente ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Orbene, tale competenza non sussisterebbe nel caso dei ricorsi in parola, poiché essi riguardano l’esecuzione di obblighi pecuniari e non l’annullamento di un atto dell’Unione.

44      Si porrebbe, in secondo luogo, la questione se la decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑290/23, che impone un onere amministrativo conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, costituisca un titolo esecutivo. Lo costituirebbe, se tale decisione rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 299 TFUE come definito al primo comma di quest’ultimo.

45      Il giudice del rinvio ritiene, a tal riguardo, che sia lecito dubitare dell’applicabilità dell’articolo 299 TFUE a una decisione come la decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑290/23.

46      In terzo e ultimo luogo, qualora si concludesse che la decisione dell’ECHA di cui al procedimento principale nella causa C‑290/23 non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 299 TFUE, il giudice del rinvio si chiede se il combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, e dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 340/2008 debba essere interpretato nel senso che un’azione esecutiva, da parte dell’ECHA, per l’adempimento di un obbligo di pagamento di un onere amministrativo deve essere esclusa.

47      Secondo tale giudice, il combinato disposto dei suddetti articoli del regolamento n. 340/2008 potrebbe essere interpretato nel senso che, in caso di mancato pagamento delle tariffe, degli oneri o degli oneri amministrativi prima della scadenza del secondo termine fissato dall’ECHA, l’unica conseguenza prevista da tale regolamento sarebbe il rigetto della domanda di registrazione della sostanza chimica di cui trattasi e che, pertanto, il suo legislatore ha inteso escludere l’azionabilità dinanzi ai giudici nazionali della decisione che impone un onere amministrativo.

48      In tale contesto, l’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Tribunale amministrativo superiore del Land Sassonia-Anhalt) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 299, primo comma, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che esso deve essere applicato esclusivamente alle decisioni adottate dal Consiglio, dalla Commissione o dalla [BCE] o se esso valga anche per le decisioni dell’[ECHA] con cui è stato imposto il pagamento di un onere amministrativo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 in applicazione del regolamento REACH.

2)      Qualora la decisione dell’ECHA di imporre un siffatto onere amministrativo non costituisca titolo esecutivo [ai sensi dell’articolo 299, primo comma, TFUE]:

se l’articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 340/2008, debba essere interpretato nel senso che deve essere esclusa un’azione esecutiva diretta ad ottenere il pagamento dell’onere amministrativo».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione nella causa C‑256/23

49      Con la sua prima questione nella causa C‑256/23, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio in tale causa domanda, in sostanza, se l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH debba essere interpretato nel senso che il giudice dell’Unione può essere investito dall’ECHA di un ricorso diretto all’esecuzione di un obbligo pecuniario imposto ad una persona in una decisione adottata da tale agenzia.

50      Poiché non esiste, in forza degli articoli da 91 a 93 del regolamento REACH, alcun diritto di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA per quanto riguarda la contestazione di decisioni di tale agenzia che stabiliscono obblighi pecuniari connessi alla registrazione di una sostanza chimica, tale questione impone di esaminare se un’azione perché sia eseguito un obbligo pecuniario, come quella di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑256/23, costituisca una contestazione di una «decisione dell’[ECHA]», ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, di detto regolamento, di cui il giudice dell’Unione può essere investito conformemente all’articolo 263 TFUE.

51      A tal riguardo occorre anzitutto constatare che l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH, nella parte in cui rinvia espressamente alla competenza conferita al giudice dell’Unione dall’articolo 263 TFUE, ha carattere dichiarativo e non può ampliare tale competenza.

52      In tale contesto, occorre ricordare che il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE è esperibile in via generale contro tutti gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma, intesi a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

53      La competenza giurisdizionale prevista all’articolo 263 TFUE riguarda, in particolare, il controllo da parte del giudice dell’Unione della «legittimità» degli «atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi».

54      In particolare, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretto all’annullamento di una decisione dell’ECHA che le impone un obbligo pecuniario in relazione alla sua domanda di registrazione di una sostanza chimica ai sensi del regolamento REACH, giacché una siffatta decisione costituisce un atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi di cui tale persona è destinataria.

55      Nel caso di specie, è pacifico che, nelle decisioni dell’ECHA di cui trattasi nei procedimenti principali, le società interessate sono state espressamente informate del loro diritto di ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione di cui erano destinatarie, ma che esse non hanno esercitato tale diritto di ricorso entro il termine di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE.

56      Inoltre, è vero che l’articolo 263, quinto comma, TFUE consente al legislatore dell’Unione di prevedere, negli atti che istituiscono gli organi e gli organismi dell’Unione, «condizioni e modalità specifiche» relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di tali organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

57      Resta il fatto, tuttavia, da un lato, che la causa C‑256/23 riguarda un ricorso proposto da un’agenzia dell’Unione contro una persona giuridica e, dall’altro, che, in ogni caso, il legislatore dell’Unione non può su tale base ampliare la competenza prevista all’articolo 263 TFUE per includervi l’esame dei ricorsi diretti all’esecuzione di obblighi pecuniari imposti in siffatti atti di organi o organismi, dal momento che, così facendo, tale legislatore non prevedrebbe «condizioni e modalità specifiche» riguardanti ricorsi contemplati da tale disposizione, ma creerebbe un nuovo mezzo di ricorso non previsto dal Trattato FUE.

58      Infatti, se si riconoscesse competente a conoscere delle azioni di organi o di organismi dell’Unione dirette a far eseguire obblighi pecuniari, il giudice dell’Unione rischierebbe di estendere la sua competenza giurisdizionale oltre i limiti delineati dall’articolo 274 TFUE, il quale affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l’Unione è parte (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

59      Analogamente, il legislatore dell’Unione non può, mediante l’adozione di un atto di diritto derivato, creare un rimedio giurisdizionale non previsto dal Trattato FUE, poiché tale Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice dell’Unione (sentenza del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 40).

60      Pertanto, un ampliamento della competenza prevista all’articolo 263 TFUE per includervi l’esame di ricorsi diretti all’esecuzione di obblighi pecuniari sarebbe incompatibile con la caratteristica fondamentale del ricorso di cui a tale disposizione, ossia che tale ricorso costituisce un ricorso di annullamento diretto a contestare la legittimità dell’atto di cui trattasi, e violerebbe quindi il diritto primario dell’Unione.

61      In tali circostanze, poiché il giudice dell’Unione non è competente a conoscere di un ricorso dell’ECHA diretto a recuperare spese connesse alla registrazione di una sostanza chimica sulla base dell’articolo 263 TFUE e nessun’altra disposizione del diritto primario dell’Unione gli attribuisce una siffatta competenza, dall’articolo 274 TFUE discende che un siffatto ricorso è attribuito ai giudici nazionali che hanno la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l’Unione è parte (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

62      La tesi opposta sostenuta dalla Hallertauer dinanzi al giudice del rinvio non può essere accolta.

63      Infatti, indipendentemente dalla questione se, sul piano pratico, sia opportuno, per ragioni di efficacia, che il giudice dell’Unione conosca non solo della legittimità degli atti dell’ECHA, ma anche dell’esecuzione degli obblighi pecuniari imposti da tali atti, dal punto 59 della presente sentenza risulta che manifestamente non è così nell’ambito del sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti attualmente previsto dal Trattato FUE.

64      Una siffatta competenza giurisdizionale non è del resto indispensabile per garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, dal momento che è possibile un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale per quanto riguarda la legittimità degli atti di cui trattasi e che eventuali questioni di interpretazione del diritto dell’Unione che derivino da un’azione diretta all’esecuzione di tali atti dinanzi ai giudici nazionali possono e, se del caso, devono essere sottoposte alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

65      Infine, il fatto che si tratti, nel caso di specie, di un’attuazione diretta del diritto dell’Unione da parte di un’agenzia dell’Unione sotto forma di imposizione di un obbligo pecuniario è irrilevante ai fini della competenza dei giudici nazionali, tenuto conto del sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti quale attualmente previsto nel Trattato FUE, in particolare al suo articolo 274.

66      Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑256/23 dichiarando che l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH deve essere interpretato nel senso che il giudice dell’Unione non può essere investito dall’ECHA di un ricorso diretto all’esecuzione di un obbligo pecuniario imposto ad una persona in una decisione adottata da tale agenzia.

 Sulla seconda questione nella causa C‑256/23 e sulla prima questione nella causa C‑290/23

67      Con la seconda questione nella causa C‑256/23 e la prima questione nella causa C‑290/23, che occorre esaminare congiuntamente e in secondo luogo, i giudici del rinvio in tali cause sollevano, in sostanza, la questione se l’articolo 299, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che una decisione dell’ECHA che comporta, a carico di una persona, un obbligo pecuniario connesso alla registrazione presso tale agenzia di una sostanza chimica costituisce titolo esecutivo, ai sensi di tale disposizione.

68      Ai sensi dell’articolo 299, primo comma, TFUE, gli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

69      Da tale disposizione risulta che tali atti possono essere oggetto di esecuzione forzata nei confronti delle persone, diverse dagli Stati, che ne siano interessate (sentenza del 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, punto 29).

70      Poiché l’elenco contenuto nell’articolo 299, primo comma, TFUE, alla luce del suo tenore letterale, ha un carattere manifestamente esaustivo e tale disposizione non si presta ad un’interpretazione estensiva, tenuto conto, in particolare, del fatto che essa è preordinata a conferire una prerogativa dei pubblici poteri, occorre constatare che né gli atti di istituzioni dell’Unione che non figurano in tale elenco né gli atti di organi o di organismi dell’Unione, fra i quali l’ECHA, anche se comportano, a carico di soggetti diversi dagli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo, ai sensi di detta disposizione, e non possono quindi essere oggetto di esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 299 TFUE secondo le modalità ivi previste.

71      Come rilevato in sostanza dall’avvocata generale ai paragrafi da 48 a 50 delle sue conclusioni, il carattere esaustivo di detto elenco è altresì corroborato dalla genesi dell’articolo 299 TFUE, in particolare dal fatto che, nell’ambito delle modifiche apportate ai Trattati dal Trattato di Lisbona, gli autori di tale trattato modificativo si sono limitati ad aggiungere un riferimento alla sola BCE in detto elenco, senza includere nell’enumerazione altre istituzioni dell’Unione, tanto meno organi o organismi dell’Unione.

72      Inoltre, è giocoforza constatare che il regolamento REACH non contiene disposizioni relative all’esecuzione forzata di decisioni dell’ECHA come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

73      Per contro, come rilevato anche dall’avvocata generale ai paragrafi da 65 a 67 delle sue conclusioni, diversi regolamenti che istituiscono organi o organismi dell’Unione contengono disposizioni in materia di esecuzione di decisioni adottate da tali entità, in particolare in materia di spese connesse a procedure di registrazione, che sono sostanzialmente identiche a quelle dell’articolo 299 TFUE.

74      Ciò vale, in particolare, per l’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), intitolato «Esecuzione delle decisioni che fissano l’ammontare delle spese», il quale, al paragrafo 1, enuncia che ogni decisione definitiva dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che fissa l’ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo e, ai paragrafi da 2 a 4, contiene disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell’articolo 299, commi dal secondo al quarto, TFUE.

75      Analogamente, l’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), enuncia, al suo primo comma, che le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate dal Comitato di risoluzione unico (SRB) ai sensi degli articoli 38 e 39 costituiscono titolo esecutivo e contiene, ai commi dal secondo al quarto, disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell’articolo 299, commi dal secondo al quarto, TFUE.

76      Per contro, per quanto riguarda, in particolare, il recupero di spese e di oneri, occorre constatare, come rilevato in sostanza dall’avvocata generale ai paragrafi 69 e 70 delle sue conclusioni, che taluni regolamenti che istituiscono un organo o un organismo dell’Unione, come il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU 1995, L 35, pag. 1), nonché un numero rilevante di regolamenti della Commissione con i quali quest’ultima delega alcune delle proprie competenze ad agenzie dell’Unione già istituite, non contengono norme specifiche relative all’esecutività degli atti da esse adottati, come quelle modellate secondo le norme di cui all’articolo 299 TFUE.

77      Ne consegue che deve ritenersi, per quanto riguarda l’ECHA, che il legislatore dell’Unione non ha deliberatamente previsto, nel regolamento REACH, norme relative all’esecuzione forzata delle decisioni di tale agenzia come quelle previste all’articolo 299 TFUE per gli atti delle istituzioni dell’Unione di cui al primo comma di quest’ultimo.

78      Occorre altresì osservare che, certamente, l’articolo 100, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), consente, a determinate condizioni e in «circostanze eccezionali», ad «altre istituzioni dell’Unione» di chiedere alla Commissione di adottare una decisione esecutiva a loro favore.

79      Tuttavia, indipendentemente dalla questione se tale possibilità sia concessa all’ECHA, è giocoforza constatare, in ogni caso, che essa è limitata a crediti sorti in relazione agli agenti o a membri o ex membri dell’istituzione interessata e non copre quindi altri tipi di crediti, come quelli dell’ECHA di cui trattasi nei procedimenti principali relativi alla riscossione di oneri amministrativi a carico di operatori privati.

80      Del resto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi 63 e 64 delle sue conclusioni, la possibilità così offerta a talune istituzioni dell’Unione diverse da quelle di cui all’articolo 299, primo comma, TFUE di procurarsi un titolo esecutivo tende a rafforzare la tesi favorevole all’interpretazione di tale disposizione nel senso che quest’ultima contiene un elenco tassativo.

81      Infine, occorre aggiungere che dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 274 TFUE risulta che incombe agli Stati membri, i quali dispongono a tal fine di un ampio potere discrezionale in ragione dell’autonomia procedurale loro spettante al riguardo, determinare nel loro ordinamento giuridico interno i mezzi di ricorso necessari e stabilire le modalità processuali di tali rimedi che garantiscano l’esecuzione effettiva delle decisioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione che impongono obblighi pecuniari a carico di persone, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, nel rispetto, in ogni caso, dei principi di equivalenza e di effettività.

82      Tale obbligo a carico degli Stati membri si impone anche in forza del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e, in particolare, del secondo comma di tale disposizione, il quale prevede che gli Stati membri adottino ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

83      Un sistema siffatto di rimedi giurisdizionali e di modalità processuali non deve pregiudicare l’applicazione e l’efficacia del diritto dell’Unione. Ciò si verificherebbe, ebbene, se l’applicazione di tale sistema rendesse la riscossione da parte dell’ECHA delle somme di cui trattasi praticamente impossibile. L’applicazione del diritto nazionale deve inoltre avvenire in modo non discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo e i giudici nazionali devono procedere, in materia, con la stessa diligenza e secondo modalità che non rendano la riscossione delle somme in questione più difficile che in casi analoghi riguardanti l’applicazione di norme nazionali corrispondenti (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, punto 16).

84      Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione nella causa C‑256/23 e alla prima questione nella causa C‑290/23 dichiarando che l’articolo 299, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che una decisione dell’ECHA che comporti, a carico di una persona, un obbligo pecuniario connesso a una domanda di registrazione di una sostanza chimica da parte di tale agenzia non costituisce titolo esecutivo, ai sensi di tale disposizione.

 Sulla seconda questione nella causa C‑290/23

85      Con la seconda questione nella causa C‑290/23, che occorre esaminare in terzo luogo, il giudice del rinvio in tale causa chiede, in sostanza, se il combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 13, paragrafo 4, secondo e terzo comma, del regolamento n. 340/2008 debba essere interpretato nel senso che, qualora l’ECHA constati che sono dovuti la tariffa integrale e un onere amministrativo, dal momento che l’interessato che ha preteso di poter beneficiare di una tariffa ridotta non è giunto a dimostrare, entro i termini impartiti, di avere diritto a una siffatta riduzione, dette disposizioni escludono che tale agenzia dell’Unione proponga un’azione esecutiva dinanzi ai giudici nazionali volta a riscuotere l’onere amministrativo in questione se tale onere non è stato pagato entro i termini impartiti.

86      A tal riguardo occorre, in primo luogo, rilevare, anzitutto, che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 340/2008 dispone che, su richiesta di una delle parti, può essere riscosso un onere per i servizi amministrativi e tecnici forniti dall’ECHA che non sono inclusi in altri oneri o tariffe di cui a tale regolamento. Il paragrafo 2 di tale articolo 11 enuncia, poi, che gli oneri per i servizi amministrativi devono essere versati entro trenta giorni di calendario a decorrere dalla data in cui l’ECHA notifica la fattura. Infine, ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo 11, da un lato, se il pagamento non è effettuato prima della scadenza di tale termine di trenta giorni, l’ECHA fissa un secondo termine di pagamento e, dall’altro, se il pagamento non è effettuato prima della scadenza del secondo termine, l’ECHA «respinge la domanda».

87      Da una lettura complessiva di tali disposizioni discende che la domanda che l’ECHA è tenuta a respingere in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 340/2008 è la richiesta di servizi amministrativi di cui al paragrafo 1 di tale articolo 11.

88      In secondo luogo, è vero che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento n. 340/2008, i paragrafi 2, 3 e 5 dell’articolo 11 di detto regolamento «si applicano mutatis mutandis».

89      Tuttavia, una siffatta applicazione «mutatis mutandis» dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 340/2008 nel contesto dell’esigibilità dello specifico onere amministrativo di cui all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento non implica che, se l’integralità della tariffa non è pagata prima della scadenza del secondo termine, l’ECHA non possa riscuotere detto onere amministrativo mediante un’azione esecutiva dinanzi ai giudici nazionali.

90      Infatti, anzitutto, come risulta dal punto 87 della presente sentenza, l’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 340/2008 non riguarda il rigetto della domanda di registrazione.

91      Poi, l’articolo 13 del regolamento n. 340/2008 integra le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento REACH relative alla procedura detta di «controllo di completezza della domanda».

92      Orbene, contrariamente al pagamento della tariffa di registrazione, la quale è espressamente prevista al paragrafo 2 di tale articolo 20, il versamento dell’onere amministrativo di cui all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 340/2008 non fa parte di tale procedura. Pertanto, anche in assenza di un siffatto versamento, la domanda è completa e si può procedere alla registrazione di cui trattasi.

93      Infine, un’interpretazione in tal senso non è inficiata dal fatto che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 297/95 nei riguardi dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, ora denominata Agenzia europea per i medicinali (EMA), il regolamento REACH non contiene alcun riferimento esplicito alla possibilità per l’ECHA di adire un giudice nazionale in caso di mancato pagamento di tariffe e di oneri amministrativi entro i termini impartiti.

94      Infatti, un tale riferimento è manifestamente di natura dichiarativa. Come indicato ai punti 81 e 82 della presente sentenza, dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 274 TFUE nonché dal principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE risulta che gli Stati membri sono tenuti a prevedere i rimedi giurisdizionali e le norme processuali necessari a garantire che l’ECHA possa effettivamente recuperare le somme dovute in forza dell’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 340/2008.

95      Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione nella causa C‑290/23 dichiarando che il combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 13, paragrafo 4, secondo e terzo comma, del regolamento n. 340/2008 deve essere interpretato nel senso che, qualora l’ECHA constati che sono dovuti la tariffa integrale e un onere amministrativo in quanto la persona che ha dichiarato di poter beneficiare di una tariffa ridotta non è giunta a dimostrare, entro i termini impartiti, di aver diritto a una siffatta riduzione, dette disposizioni non escludono che tale agenzia dell’Unione proponga un’azione esecutiva dinanzi ai giudici nazionali al fine di riscuotere l’onere amministrativo in questione, se tale onere non è stato pagato entro i termini impartiti.

 Sulla terza questione nella causa C‑256/23

96      Non occorre esaminare la terza questione sollevata nella causa C‑256/23 e vertente sull’interpretazione dell’articolo 299, secondo comma, TFUE, dal momento che essa è posta solo nell’ipotesi in cui la Corte dovesse rispondere affermativamente alla seconda questione in tale causa, relativa all’applicabilità di tale articolo 299 e che riguarda il primo comma di quest’ultimo. Orbene, dalla motivazione esposta ai punti da 67 a 84 della presente sentenza risulta che tale seconda questione richiede una risposta negativa.

 Sulle spese

97      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,

deve essere interpretato nel senso che:

il giudice dell’Unione non può essere investito dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di un ricorso diretto all’esecuzione di un obbligo pecuniario imposto ad una persona in una decisione adottata da tale agenzia.

2)      L’articolo 299, primo comma, TFUE

deve essere interpretato nel senso che:

una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che comporta, a carico di una persona, un obbligo pecuniario connesso a una domanda di registrazione di una sostanza chimica da parte di tale agenzia non costituisce titolo esecutivo, ai sensi di tale disposizione.

3)      Il combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 13, paragrafo 4, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento n. 1907/2006,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) constati che sono dovuti la tariffa integrale e un onere amministrativo in quanto la persona che ha dichiarato di poter beneficiare di una tariffa ridotta non è giunta a dimostrare, entro i termini impartiti, di aver diritto a una siffatta riduzione, dette disposizioni non escludono che tale agenzia dell’Unione proponga un’azione esecutiva dinanzi ai giudici nazionali al fine di riscuotere l’onere amministrativo in questione, se tale onere non è stato pagato entro i termini impartiti.

Firme