MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 21 dicembre 2007
Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti
l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia,
il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
GU n. 300 del 28-12-2007
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICORevisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti
l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia,
il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
GU n. 300 del 28-12-2007
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in cui si
dispone, all'art. 9, comma 1, che le concessioni alle imprese
distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo
obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in cui si
prevede, all'art. 16, comma 4, che con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, sono
individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001 recanti rispettivamente, in attuazione delle sopra citate
normative primarie, «individuazione degli obiettivi quantitativi per
l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e
«Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio
2004 che, in revisione dei predetti decreti interministeriali
24 aprile 2001, recano rispettivamente «nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica
negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (nel seguito: il decreto
ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico»), e «nuova individuazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (nel seguito: decreto
ministeriale 20 luglio 2004 «gas»);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 11 novembre 2004, n. 200/04 recante adeguamento della
deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, al disposto dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239:
linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei
progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali
20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalita' per
il rilascio dei titoli di efficienza energetica;
Visti i rapporti pubblicati dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas in attuazione dell'art. 7, comma 3, di entrambi i decreti
ministeriali 20 luglio 2004 sull'attivita' eseguita e sui progetti
che sono realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio
2004;
Vista la direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, la quale prevede che gli
Stati membri adottino e mirino a conseguire un obiettivo nazionale
indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9 % per il nono
anno di applicazione della stessa direttiva da conseguire tramite
servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza
energetica;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, con la quale e' stata
conferita delega al Governo per il recepimento della suddetta
direttiva 2006/32/CE;
Visto il piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica del
1° agosto 2007, adottato ai sensi della medesima direttiva
2006/32/CE;
Visti i commenti pervenuti dagli operatori a seguito della
consultazione avviata dal Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
merito alle principali linee di intervento del presente decreto, da
cui si evidenzia la necessita' generale di definire un quadro di
maggiori certezze per la realizzazione degli investimenti;
Visto l'art. 3, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali
20 luglio 2004 il quale prevede che con decreto del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio sono determinati gli obiettivi nazionali
per gli anni successivi al quinquennio 2005-2009;
Ritenuto di dover procedere, nel quadro di una incisiva politica di
aumento dell'efficienza energetica, a quanti-ficare tali obiettivi
per il triennio 2010-2012 tenendo conto del target di riduzione dei
consumi energetici fissato dal piano d'azione al 2016, che risulta
pari a 10,86 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio;
Ritenuto inoltre di dover ridefinire, alla luce dell'eccesso di
offerta di titoli di efficienza energetica registratasi sul mercato,
gli obiettivi per gli anni 2008 e 2009;
Considerato che, nella definizione dei suddetti obiettivi, si debba
tener conto della strategia complessiva di promozione dell'efficienza
energetica avviata a livello nazionale, considerando, dunque, il
potenziale aggiuntivo offerto dalle misure di promozione della
cogenerazione ad alto rendimento definite nell'ambito del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonche' dalle misure di
detrazione fiscale, introdotte con la legge 27 dicembre 2006, n. 296
a sostegno di interventi di riqualificazione energetica degli edifici
e all'installazione di motori elettrici ed inverter ad elevata
efficienza;
Visto l'art. 4, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali
20 luglio 2004, il quale prevede che siano soggetti agli obblighi di
cui agli stessi decreti i distributori che forniscono non meno di
100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001 e che con
successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il
31 dicembre 2005, sono definite le modalita' di applicazione dei
suddetti decreti ai distributori che forniscono un numero di clienti
finali inferiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2001, tenendo
conto dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese di
distribuzione con meno di 100.000 clienti finali;
Ritenuto opportuno dare attuazione a tale disposizione prevedendo
che gli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi'
come modificati dal presente decreto, siano estesi ai distributori
alla cui rete di distribuzione siano allacciati non meno di 50.000
utenti finali, definendo inoltre alcune modifiche nei criteri e nelle
modalita' di definizione e di adempimento dei suddetti obblighi, alla
luce delle sopravvenute disposizioni in tema di liberalizzazione dei
mercati dell'energia;
Considerato che, anche in seguito a quanto comunicato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, non si e' potuto
dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 7, di entrambi
i decreti ministeriali 20 luglio 2004, il quale prevedeva che entro
il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas rendesse noto il rapporto tra il valore
dei titoli complessivamente emessi, espresso in milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio, e il valore dell'obbligo in capo alle
imprese di distribuzione;
Ritenuto dunque di dover procedere alla correzione dei medesimi
articoli al fine di rendere attivo il meccanismo da essi previsto
ridefinendo le modalita' di adempimento dell'obbligo e di definizione
delle eventuali sanzioni;
Considerato che i risultati del primo periodo di attuazione del
meccanismo di incentivazione, hanno evidenziato alcune criticita'
nelle modalita' di definizione del prezzo dei titoli di efficienza
energetica e una non omogenea distribuzione nelle quantita' di titoli
attestanti risparmi nei settori del gas naturale e dell'energia
elettrica;
Ritenuto pertanto di dover individuare ulteriori meccanismi volti
ad equilibrare il rapporto fra domanda e offerta di titoli al fine di
porre rimedio ad eccessivi deprezzamenti degli stessi, nonche' di
fornire ulteriori strumenti per la tutela degli investimenti nel
settore dei servizi energetici;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 avente per oggetto
«approvazione del programma di misure ed interventi su utenze
energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale
20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» (nel
seguito decreto ministeriale 22 dicembre 2006);
Considerato che le regioni e province autonome hanno evidenziato
talune criticita' nel meccanismo attuativo previsto dal suddetto
decreto sia nelle modalita' di trasferimento delle risorse sia nelle
definizioni ivi contenute ai fini dell'espletamento delle procedure
ad evidenza pubblica;
Ritenuto pertanto di dover provvedere, su proposta della Conferenza
unificata, a taluni correttivi al suddetto decreto ministeriale
22 dicembre 2006, al fine di rendere possibile l'attuazione del
programma di diagnosi energetici ivi previste;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 dicembre
2007;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti obbligati
1. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli
obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico»
cosi' come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla
data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno
d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu'
di 50.000 clienti finali.
2. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli
obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas» cosi'
come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla data
del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo,
abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000
clienti finali.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono onere reale
sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a
tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attivita' di
distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale
gia' distribuiti alla data del 31 dicembre di cui ai medesimi commi 1
e 2.
4. Nei casi di subentro cui al comma 3, gli obblighi vengono
trasmessi proporzionalmente ai quantitativi di energia elettrica o
gas naturale distribuiti che sono trasferiti ai soggetti subentranti
e rimangono fermi indipendentemente dal numero di utenti allacciati
risultanti a seguito del subentro.
5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le
modalita' di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004,
cosi' come aggiornati dal presente decreto, ai distributori alla cui
rete di distribuzione sono connessi un numero di clienti finali
inferiore a 50.000.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'art. 4, comma 1,
di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.
Art. 2.
Obiettivi quantitativi nazionali
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere d) ed e)
dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004
«elettrico», sono sostituite dalle seguenti:
d) 1,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,8 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere d) ed e)
dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas»,
sono sostituite dalle seguenti:
d) 1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, gli obiettivi
quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli
usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori
di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1, nel triennio
2010-2012, sono ottenuti attraverso misure e interventi che
comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le
seguenti quantita' e cadenze annuali:
f) 2,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010;
g) 3,1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011;
h) 3,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, gli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di
distribuzione di gas naturale di cui all'art. 1, comma 2, nel
triennio 2010-2012, sono ottenuti attraverso misure e interventi che
comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le
seguenti quantita' e cadenze:
f) 1,9 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010;
g) 2,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011;
h) 2,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012.
5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata da emanarsi entro il
31 dicembre 2011 sono determinati, per gli anni successivi al 2012,
gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo n. 79/1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 164/2000.
6. A decorrere dal 2008, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, nel provvedere alla verifica di cui all'art. 11, comma 1, dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004, rende noto l'ammontare dei
titoli di efficienza energetica attestanti risparmi di energia
elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo
obiettivo quantitativo nazionale, che, alla data del 1° giugno di
ciascun anno, risultano non annullati e ancora in possesso dei
soggetti di cui alle lettere c) o d) dell'art. 8 dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, cosi' come modificati dal presente
decreto.
7. Qualora i risparmi di energia elettrica o gas naturale relativi
alle quantita' di titoli eccedenti di cui al comma 6, superino il 5%
dei rispettivi obiettivi quantitativi nazionali che devono essere
conseguiti dalle imprese di distribuzione per l'anno a cui e'
riferita la suddetta verifica, gli obiettivi quantitativi nazionali
per gli anni successivi vengono incrementati delle suddette quantita'
eccedenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, individua,
ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, l'eventuale nuova
ripartizione degli obiettivi.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2013, qualora non siano stati
definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al
2012 o non siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli
investimenti, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non
accetta nuove richieste di certificazione dei risparmi. La medesima
Autorita' ritira, per gli anni successivi, i titoli generati dai
progetti precedentemente realizzati, provvedendo ad assegnare ai
soggetti titolari un contributo pari alla media delle transazioni di
mercato registrate nel triennio 2010-2012 decurtata del 5%.
Art. 3.
Obiettivo assegnato a ciascuna impresa di distribuzione
1. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna
impresa di distribuzione di energia elettrica, e' determinata dal
rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo
distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso
autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita
sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
determinata e comunicata annualmente dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente
all'ultimo trascorso.
2. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna
impresa di distribuzione di gas naturale, e' determinata dal rapporto
tra la quantita' di gas naturale distribuita dalla medesima impresa
ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata,
e la quantita' di gas naturale distribuita sul territorio nazionale
da soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinata e comunicata
annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entrambe
conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in
GJ.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai fini della verifica di
conseguimento dell'obiettivo di spettanza di ciascuna impresa di
distribuzione, relativo all'anno precedente, il medesimo distributore
puo' trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2013.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sono abrogati: il comma 2
dell'art. 3 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, i
commi 2 e 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2004
«elettrico», il comma 3 dell'art. 4 e il comma 4 dell'art. 3 del
decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas».
5. La tabella A dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio
2004 «gas» e' cosi' rinominata: «Tabella A - Interventi di riduzione
dei consumi del gas naturale». La tabella A dell'allegato 1 al
decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico» e' cosi' rinominata:
«Tabella A - Interventi di riduzione dei consumi di energia
elettrica».
Art. 4.
Modalita' di scambio dei titoli di efficienza energetica
1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, provvede ad organizzare, d'intesa con
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, un sistema per
l'effettuazione delle contrattazioni di cui all'art. 10, comma 5, di
entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 che registri quantita'
e prezzi degli scambi.
2. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, trasmette un rapporto semestrale al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas circa l'andamento delle transazioni e, inoltre,
segnala tempestivamente alle medesime Amministrazioni eventuali
comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni, che
risultino non rispondenti ai principi di trasparenza, neutralita',
correttezza e buona fede. Il gestore del mercato provvede a
pubblicare il predetto rapporto sul proprio sito internet.
Art. 5.
Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che
ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo
annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 3, maggiorato
di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al
successivo comma 3 o dall'aggiornamento degli obiettivi quantitativi
nazionali di cui all'art. 2, comma 7, ed informa il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il gestore del mercato elettrico dei titoli
ricevuti e degli esiti della verifica.
2. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto ai
precedenti commi, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
applica sanzioni in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, al Gestore del mercato elettrico e alla
regione o all'ente locale competente per territorio le inottemperanze
riscontrate e le sanzioni applicate.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, qualora in ciascuno
degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas
naturale consegua una quota dell'obiettivo di propria competenza pari
o superiore al 60%, puo' compensare la quota residua nell'anno
successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali
sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua
una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo
restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno
successivo.
4. Per le imprese di distribuzione con un numero di clienti finali
compreso fra 50.000 e 100.000, la quota di obiettivo di competenza da
conseguire per non incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2, e'
ridotta al 25% limitatamente all'anno 2008.
5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 e il comma 7
dell'art. 10 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.
Art. 6.
Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i costi sostenuti dai
distributori per la realizzazione dei progetti con le modalita' di
cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico» e
del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas» come modificati dal
presente decreto, trovano copertura, qualora comportino una riduzione
dei consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla
parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe
per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas
naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Tali criteri tengono conto degli obiettivi di cui
al presente decreto, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di
efficienza energetica, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei
risultati conseguiti, delle conoscenze acquisite dall'Autorita' sui
costi per la realizzazione dei progetti e della necessita' di offrire
condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i
soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
2. E' abrogato l'art. 9, comma 1, di entrambi i decreti
ministeriali 20 luglio 2004.
Art. 7.
Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini
del conseguimento degli obiettivi
1. All'art. 8, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali
20 luglio 2004 e' aggiunta la seguente lettera:
d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effetti-vamente provveduto alla
nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o
interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia
primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate
equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
Art. 8.
Monitoraggio
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, di entrambi i
decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas invia al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
alle regioni e, successivamente, pubblica sul proprio sito internet
un rapporto semestrale sull'andamento delle certificazioni dei
risparmi energetici. Il rapporto contiene informazioni e statistiche
e, in particolare, i dati circa le certificazioni dei risparmi
effettuate, dettagliati per regione e divisi per ciascuna delle
schede standardizzate e analitiche in vigore, nonche' un elenco delle
certificazioni dei risparmi effettuate per interventi a consuntivo
con i risparmi ottenuti o attesi.
2. Nell'ambito del rapporto di cui al comma 1, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'ENEA, di
istituti universitari o di ricerca, provvede a quantificare i
risparmi energetici equivalenti ai fini dell'adempimento agli
obiettivi comunitari in tema di risparmio energetico.
Art. 9.
Modifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 2006
1. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto ministeriale 22 dicembre
2006 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale
elettrico, anche al fine di determinare le risorse per la copertura
degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico
per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dall'art. 13 dello
stesso decreto ministeriale elettrico. Tali risorse sono a valere su
quelle individuate dal comma 2. L'Autorita' provvede altresi'
all'attuazione di quanto disposto all'art. 8, prevedendo che Cassa
conguaglio proceda in modo automatico al trasferimento delle risorse
a ciascuna regione e provincia autonoma qualora risultino verificate
esclusivamente le condizioni richieste dal presente decreto.».
2. Il comma 2, dell'art. 4, del decreto ministeriale 22 dicembre
2006 e' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e province autonome, qualora intendano realizzare le
misure e gli interventi attraverso l'affidamento della gestione del
servizio energetico, provvedono affinche' i soggetti aggiudicatari
delle procedure ad evidenza pubblica siano titolati alla effettiva
esecuzione delle relative misure ed interventi.».
3. I commi 1 e 2, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre
2006 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le singole regioni e province autonome comunicano al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
la lista degli interventi rientrante nel quadro finanziario di cui
all'art. 3, indicandone esclusivamente la precisa collocazione e la
tipologia delle utenze energetiche interessate, oltreche' l'eventuale
importo di cofinanziamento per ciascun intervento.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale
elettrico, entro trenta mesi data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e province autonome attivano procedure ad
evidenza pubblica, alle quali possono partecipare i soggetti di cui
all'art. 4 del presente decreto. Nello stilare tali procedure, le
regioni e province autonome tengono conto, per l'effettuazione della
fase di analisi energetica, delle indicazioni tecniche contenute
nell'allegato 1.».
4. Il comma 5, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre
2006 e' abrogato.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Pecoraro Scanio