Cass. Sez. III n. 28510 del 18 luglio 2007 (Up 29 mag. 2007)
Pres. Postiglione Est. Ianniello Ric. Santini
Urbanistica. Ripristino dello stato dei luoghi ed estinzione del reato
Il ripristino dello stato dei luoghi nei limiti degli abusi concretamente rimuovibili e l’applicazione, per le difformità residue insuscettibili di ripristino, della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, ai sensi dell'art. 9, comma 2°, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 33 Dpr 380-2001) non determina gli stessi effetti dell’estinzione del reato per intervenuta sanatoria. Tale esito non è previsto dalla legge né, tanto meno, può derivare dalla mera opinione dell'autorità amministrativa, stante la diversa natura della sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'art. 33 predetto e l'erogazione dovuta ai sensi dell'art. 36 della legge medesima, in quanto i due istituti presentano diversi presupposti e diverse finalità, la prima costituendo l'alternativa in un certo senso obbligata alla impossibilità di demolizione di un'opera che era e resta irregolare sia formalmente che alla stregua degli strumenti urbanistici, mentre la seconda sana a posteriori una irregolarità formale, quale il mancato rilascio della concessione, qualora sussistessero all' epoca dell' abuso e sussistano tuttora i requisiti sostanziali per l'edificazione (la c.d. doppia conformità agli strumenti urbanistici). Inoltre, attesa la natura sostanzialmente amministrativa dell’ ordine di demolizione, esso, ove emanato dall'autorità giudiziaria, presuppone l'inerzia della pubblica amministrazione che sarebbe competente ad emetterlo. Nel caso in cui il Comune si sia attivato disponendo la demolizione dell' opera, per poi adottare le misure previste dall'art. 33, secondo comma della legge citata già prima della sentenza di primo grado, il giudice deve adeguatamente motivare in ordine alla applicabilità del secondo comma dell'art. 33 citato e, in caso affermativo, accertare i fatti in proposito dedotti dal ricorrente e valutare l'incidenza degli stessi sul potere di emettere l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.
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Urbanistica. Ripristino dello stato dei luoghi ed estinzione del reato
Il ripristino dello stato dei luoghi nei limiti degli abusi concretamente rimuovibili e l’applicazione, per le difformità residue insuscettibili di ripristino, della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, ai sensi dell'art. 9, comma 2°, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 33 Dpr 380-2001) non determina gli stessi effetti dell’estinzione del reato per intervenuta sanatoria. Tale esito non è previsto dalla legge né, tanto meno, può derivare dalla mera opinione dell'autorità amministrativa, stante la diversa natura della sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'art. 33 predetto e l'erogazione dovuta ai sensi dell'art. 36 della legge medesima, in quanto i due istituti presentano diversi presupposti e diverse finalità, la prima costituendo l'alternativa in un certo senso obbligata alla impossibilità di demolizione di un'opera che era e resta irregolare sia formalmente che alla stregua degli strumenti urbanistici, mentre la seconda sana a posteriori una irregolarità formale, quale il mancato rilascio della concessione, qualora sussistessero all' epoca dell' abuso e sussistano tuttora i requisiti sostanziali per l'edificazione (la c.d. doppia conformità agli strumenti urbanistici). Inoltre, attesa la natura sostanzialmente amministrativa dell’ ordine di demolizione, esso, ove emanato dall'autorità giudiziaria, presuppone l'inerzia della pubblica amministrazione che sarebbe competente ad emetterlo. Nel caso in cui il Comune si sia attivato disponendo la demolizione dell' opera, per poi adottare le misure previste dall'art. 33, secondo comma della legge citata già prima della sentenza di primo grado, il giudice deve adeguatamente motivare in ordine alla applicabilità del secondo comma dell'art. 33 citato e, in caso affermativo, accertare i fatti in proposito dedotti dal ricorrente e valutare l'incidenza degli stessi sul potere di emettere l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.