Cass. Sez. III n. 32209 del 7 agosto 2007 (Cc 11 lug. 2007)
Pres. Papa Est. Amoroso Ric. D’ascenzio
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e modifica destinazione d’uso

In materia edilizia configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il P.M. presso la Procura della Repubblica di Larino incaricava l'arch. R.U. di redigere consulenza tecnica al fine di accertare la regolarità e conformità alle prescrizioni contenute nella concessione edilizia n. 23/02 rilasciata in data 28.5.2002 alla società Residence Mirage s.r.l.. Il C.T. evidenziava nella sua relazione che il complesso turistico residenziale realizzato non rispettava le modalità stabilite dalla variante generale del P.R.G. per il rilascio di permessi di costruire nella detta sottozona; ciò perchè le norme tecniche di attuazione della detta variante consentono interventi nella fascia costiera, sottozona C 13, previa approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuattivo (Piano Particolareggiato). Il CT rilevava che il Comune di Montenero, in attesa della adozione del Piano Particolareggiato, poi approvato definitivamente con Delib. consiliare 15 settembre 2006, n. 24, si era avvalso della procedura prevista dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, art. 5, che consente al Sindaco di convocare una conferenza di servizi; qualora l'esito della stessa comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione adottata costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale. Nella specie il Sindaco di Montenero di Bisaccia convocava la conferenza di servizio in data 22.1.2002, nel corso della quale i partecipanti delle amministrazioni interessate davano atto che il progetto sarebbe stato realizzato in un comparto in cui la variante generale al P.R.G. adottata consentiva l'intervento, per cui si trattava solo di anticipare i tempi nelle more dell'approvazione della variante al P.R.G.; che il comparto (C 13) in cui era prevista la realizzazione era l'unico nella zona a mare di Montenero infrastrutturato e che non esistevano nel territorio comunale aree similmente infrastrutturate, in cui era possibile la realizzazione di interventi simili. Quindi la conferenza di servizio ha espresso parere favorevole in ordine al progetto, il quale è stato depositato e pubblicato nei modi di legge,senza subire opposizioni, e poi è stato approvato con Delib. del Consiglio Comunale 28 febbraio 2002, n. 4, divenendo parte integrante dello strumento urbanistico comunale, di poi recepito nel piano particolareggiato della zona C 13, definitivamente approvato dal Comune con la Delib. 15 settembre 2006, n. 24.

Il CT però - nell'esprimere perplessità in ordine alla dichiarata assenza di aree nel territorio comunale ove erano possibili interventi simili, contenuta nel verbale della Conferenza di servizio - rilevava comunque che la società, già prima del compimento dei lavori, aveva accatastato le unità immobiliari a destinazione "abitazioni di tipo economico" (A/3) e relativi parcheggi scoperti, e non, come sarebbe stato coerente con il permesso di costruire rilasciato, come immobili a destinazione speciale (residence), dimostrando così che egli aveva avuto fin dall'inizio l'intenzione di realizzare l'illecita operazione negoziale. Solo il ristorante è stato accatastato a destinazione speciale D 8 (fabbricato a destinazione commerciale). Inoltre - rilevava ancora il C.T. - la società Mirage s.r.l. aveva venduto sei delle dodici residenze- turisti che realizzate, provocando il venir meno dell'attività produttiva e, quindi dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione delle dette opere, oltrechè alla adozione della procedura speciale autorizzata, dando così luogo ad una lottizzazione abusiva in conseguenza della totale difformità con il permesso a costruire n. 23 del 28.5.2002, che prevedeva la realizzazione di un "impianto produttivo turistico".

Il P.M. presso la Procura della Repubblica di Larino, sulla base di tali considerazioni del C.T., ravvisava una trasformazione del territorio in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti che in quella zona non prevedevano la realizzazione di private abitazioni, e, pertanto, ipotizzava il reato di lottizzazione abusiva, per modificazione della destinazione d'uso degli immobili attraverso il frazionamento di un complesso alberghiero, che, in tal modo, aveva perduto l'originaria destinazione d'uso alberghiero per assumere quella residenziale. Ha quindi chiesto il sequestro preventivo del complesso edilizio, con la sola esclusione del locale adibito a ristorante, ravvisando le esigenze cautelari sia nel "paventato aumento del carico urbanistico, sia nell'uso e godimento dell'opera abusiva al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti"; inoltre riteneva doversi inibire l'uso ed il godimento del bene costituente il prodotto del reato consumato.

2. Il G.I.P. del tribunale di Larino, in accoglimento delle richieste fatte dal P.M., con provvedimento emesso in data 14.3.2007 ha disposto il sequestro preventivo dell'intero complesso residenziale della società Mirage s.r.l., sito in (OMISSIS), Contrada (OMISSIS), con la sola esclusione del locale ristorante.

Avverso il sequestro il D., indagato quale amministratore e legale rappresentante della società, ha proposto opposizione al Tribunale di riesame che l'ha respinto con ordinanza n. 9/07 emessa in data 12.4.2007. Ha osservato il tribunale che, quanto al fumus commissi delicti, risultava che la concessione edilizia n. 23 del 28.5.2002 aveva per oggetto la costruzione di una struttura turistica- alberghiera, mentre in realtà erano state realizzate distinte residenze per civile abitazione così determinando un'abusiva lottizzazione della zona. Il tribunale sottolineava che il consulente tecnico aveva evidenziato che già prima dell'ultimazione dei lavori l'amministratore della società Mirage accatastava le unità immobiliari come abitazioni di tipo economico, cat. A 3, con posti auto scoperti, e non come immobili di cat. D 10, destinazione Residence, così come previsto dal permesso di costruire. Inoltre sei di queste residenze erano già state vendute a privati. Tutto ciò valeva ad integrare questi sufficienti elementi indiziari in ordine al contestato reato di lottizzazione abusiva. Inoltre secondo il tribunale sussisteva anche il periculum in mora inteso come probabilità di danno futuro conseguente all'alterazione della funzione del complesso turistico assentito.

3. Avverso tale provvedimento l'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque censure.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 321 c.p.p., della L. n. 1249 del 1939, artt. 1 e 2 del D.M. 14 dicembre 1991 e annessa tabella di classificazione delle categorie catastali degli immobili revisionata con D.M. 14.12.1991, nonchè vizio di motivazione. La decisione impugnata non è sorretta dal "fumus commissi delicti, laddove ha ravvisata l'ipotesi di reato di lottizzazione abusiva per essere stata richiesta l'iscrizione catastale delle 12 residenze turistiche nella cat. A/3 anzichè in quella, ritenuta dovuta, A/10, e laddove ha ritenuto che la vendita a privati di 6 delle 12 residenze turistiche realizzate abbia attuato un frazionamento del complesso immobiliare, facendogli perdere la destinazione d'uso alberghiero per assumere quella residenziale.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in riferimento essenzialmente al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c. Ribadisce che la vendita a privati di 6 delle 12 residenze turistiche realizzate non integra un frazionamento del complesso immobiliare, erroneamente qualificato dal G.I.P. e dal Tribunale come alberghiero, nè gli ha fatto perdere la destinazione d'uso alberghiera, non avendola mai avuta, per assumere quella residenziale.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 321 c.p.p. stante la mancanza dei presupposti del sequestro preventivo. Erroneamente il consulente tecnico del P.M. ha ipotizzato che la concessione sarebbe stata emanata in contrasto con le norme del P.R.G., variante generale, e che la costruzione realizzata abbia presentato difformità costruttive.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce che non sussiste il periculum in mora e che anzi le conseguenze dannose vengono prodotte proprio dal sequestro poichè il bene costituisce complesso turistico- residenziale e non ha affatto mutato la sua destinazione turistica.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce che nella specie manca l'astratta e concreta configurabilità della lottizzazione abusiva, poichè, ipotizzandosi, per alcune residenze a schiera, un eventuale parziale mutamento, puramente funzionale, di destinazione d'uso, senza opere edilizie, ciò non è idoneo ad integrare il reato di lottizzazione abusiva, che riguarda i terreni e non gli edifici.

2. Il ricorso - i cui cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi - è infondato.

3. Risulta in punto di fatto che in data 2 ottobre 2001 D. M., in qualità di Presidente della società Residence Miragc s.r.l., con sede legale in Montenero di Bisaccia, presentava al Comune di Montenero di Bisaccia un progetto riguardante la realizzazione di un Complesso Turistico in una area compresa nella fascia costiera, zona C 13, così come denominata dalla Variante Generale al P.R.G., approvata con Delib. di Consiglio Regionale 30 aprile 2002, n. 181. L'intervento prevedeva la realizzazione di dodici residenze-turistiche, ristorante, pizzeria, bar, aree verdi attrezzate, piccolo anfiteatro per serate danzanti e per spettacoli, nonchè la promozione di attività ricreative in spiaggia,ed era finalizzato ad incentivare il decollo turistico della zona.

In particolare tale Variante Generale al P.R.G. disponeva che le previsioni per la zona territoriale omogenea di tipo C, sottozona C 13, dovevano essere attuate mediante uno strumento urbanistico di attuazione, finalizzato al recupero ambientale; talchè il Comune di Montenero ha conferito incarico ai propri tecnici di fiducia per la predisposizione di un piano particolareggiato della detta zona omogenea di tipo C, sottozona C 13, piano che è stato approvato definitivamente con Delib. consiliare 15 settembre 2006, n. 24.

Ma, per poter effettuare l'intervento in tempi brevi prima dell'approvazione del piano particolareggiato, la società Residence Mirage s.r.l. ha richiesto la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1988 n. 447, art. 5, la quale è stata indetta per la data del 22 gennaio 2002 ed, esaminato il progetto, ha espresso parere favorevole alla sua realizzazione.

Pertanto il progetto ha ottenuto la concessione edilizia n. 23 in data 28.5.2002 divenendo parte integrante dello strumento urbanistico comunale prima dell'adozione del piano particolareggiato.

4. In diritto deve considerarsi che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 prevede che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; trasformazione questa che può aversi anche attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti. Nella specie il permesso di costruire assentito a seguito della menzionata conferenza di servizi in assenza del piano particolareggiato aveva una precisa valenza urbanistica in quanto integrava lo strumento urbanistico comunale nelle more dell'adozione del piano particolareggiato. L'opera autorizzata, in quanto complesso turistico, veniva così a connotare la destinazione urbanistica dell'area che sola era stata assentita in sede di conferenza di servizi. La necessità di anticipare in parte qua il piano particolareggiato con una procedura speciale (la conferenza di servizi) nasceva proprio dall'apprezzamento, in quella sede, di una destinazione urbanistica (quella turistico-alberghiera) che era compatibile con la sottozona C 13 suddetta e che poteva risultare benefica per l'economia dell'area e dell'intero territorio comunale.

Ma se questa destinazione urbanistica viene di fatto negletta e si realizzano invece residenze per civile abitazione si da all'area appunto una diversa destinazione urbanistica (quella residenziale e non già quella turistico-alberghiera) che è abusiva perchè non riconducibile al permesso assentito che, per le ragioni suddette, costituiva esso stesso integrazione degli strumenti urbanistici del Comune in attesa del piano particolareggiato.

Nella specie la destinazione urbanistica dell'arca ad ospitare un complesso turistico-alberghiero e risultata del tutto contraddetta dall'accatastamento delle dodici residenze realizzate a civili abitazioni e dall'iniziale frazionamento del complesso stesso mediante la distinta vendita di sei residenze. Queste verificate circostanze di fatto hanno impresso all'area una destinazione di fatto ben diversa da quella assentita così da ritenere sussistenti gli elementi indiziali del reato di lottizzazione abusiva (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c).

In proposito deve ribadirsi quanto già affermato in proposito da questa Corte (Cass., sez. 3^, 29 novembre 2005, Ambrosiani) secondo cui in materia edilizia configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione. Cfr. anche Cass., sez. 3^, 7 aprile 2004, Casarin, secondo cui il reato di lottizzazione abusiva si realizza mediante condotte anche materiali, quali una modificazione edilizia od urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente, che venga posta in essere senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla stessa, od in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti od adottati, e tale da poter determinare l'insediamento di abitanti o lo svolgimento di attività, con conseguente necessità di predisporre od integrare le opere di urbanizzazione. Ed ha ulteriormente puntualizzato Cass., sez. 6^, 7 ottobre 2004, Foti, che il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici.

5. Deve inoltre considerarsi, con particolare riferimento ad una specifica censura mossa dal ricorrente, che il fatto che la finalità del catasto sia - come in effetti è - essenzialmente di natura fiscale non rileva perchè l'accatastamento dei suddetti immobili per civile abitazione costituisce solo un dato indiziario. Il quale va letto - come correttamente ha fatto il tribunale di Larino - unitamente all'altro elemento di fatto del frazionamento del complesso turistico assentito per effetto della vendita di sei singole unità abitative, separate da quest'ultimo e rese autonome, nonchè chiaramente destinate a finalità residenziale. La prevista destinazione del complesso turistico a residence -connotato dal fatto che il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili al contratto di somministrazione o al contratto di opera - piuttosto che ad albergo comunque implica una destinazione di tipo turistico assimilabile a quello alberghiero in senso stretto e del tutto diversa dalla destinazione a civile abitazione; il fatto che per effetto del menzionato Piano Particolareggiato, approvato (nel 2006) dopo il rilascio del permesso di costruire, siano attualmente possibili "residenze turistiche in tipologie edilizie isolate" non fa venire meno che in concreto la concessione edilizia avesse una destinazione specifica di tipo "alberghiero", seppur nella forma di residence; ma potrà semmai autorizzare permessi in sanatoria. L'alterazione della funzione urbanistica sottesa al permesso di costruire afferisce innanzi tutto all'area edificata e non già solo agli edifici; sicchè è pienamente configurabile il reato di lottizzazione abusiva.

6. Deve poi aggiungersi - quanto in particolare al terzo motivo del ricorso - che l'eventualità che il permesso di costruire sia stato in realtà emanato in contrasto con il P.R.G. costituisce solo un dubbio espresso dal tribunale in forma di obiter dictum, ma non partecipa della ratio decidendi che invece è ben individuata nello stravolgimento della destinazione urbanistica dell'area sulla quale era stata assentita la realizzazione del complesso turistico. Del resto il dubbio espresso dal tribunale evocherebbe semmai altri, e più gravi, reati, diversi da quello di lottizzazione abusiva, che è l'unico posto a fondamento del sequestro preventivo in esame; sicchè anche per questa ragione è irrilevante la considerazione perplessa del tribunale in ordine alla regolarità del rilascio del permesso di costruire.

7. Il periculum in mora è poi insito nelle peculiarità della stessa fattispecie penale ipotizzata ed è costituito appunto dall'alterazione della destinazione urbanistica dell'area suddetta che rischia di compromettere quella originaria prevista dal permesso di costruire.

Deve poi ribadirsi (Cass., sez. 3^, 10 ottobre 1996, Donato) che per la sussistenza del periculum in mora che legittima il sequestro preventivo di un immobile abusivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. non è necessario che i lavori edili siano ancora in corso; l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo - che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati - è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi.

8. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.