Cass. Sez. III n. 37375 del 12 settembre 2013 (Ud 20 giu 2013)
Pres.Teresi Est.Graziosi Ric.P.M. in proc. Serpicelli.
Urbanistica.Normativa regionale e deroga alla legislazione nazionale

La deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost. (Fattispecie in tema di violazione delle prescrizioni relative alla necessità di preventiva autorizzazione dell'inizio dei lavori prevista dall'art. 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 20/06/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1863
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 35579/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMERINO;
nei confronti di:
SERPICELLI BRUNO N. IL 13/07/1950;
avverso la sentenza n. 4/2012 TRIBUNALE di CAMERINO, del 24/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. DE ROSA Giuseppe di Camerino. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 gennaio 2012 il Tribunale di Camerino ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dichiarava non doversi procedere contro Serpicelli Bruno - imputato del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95, per avere, quale proprietario, iniziato lavori in zona sismica senza la preventiva autorizzazione D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 94, - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, motivando sulla base della normativa regionale che non rendeva necessaria l'autorizzazione antisismica. 2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Camerino per violazione dell'art. 129 c.p.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95, essendo la materia della sicurezza statica degli edifici competenza esclusiva dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte da tempo ha chiarito che il D.P.R. n. 380 del 2001, rispetta la competenza regionale introdotta, modificando l'art. 117 Cost., dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, poiché da questa scaturisce una competenza legislativa della regione in materia di governo del territorio non esclusiva, bensì concorrente con quella statale (Cass. sez. 3^, 5 marzo 2002 n. 14763); in particolare, poi, la competenza regionale non investe la materia della sicurezza statica degli edifici, che rimane, anche dopo l'entrata in vigore del novellato testo dell'art. 117, competenza esclusiva dello Stato (Cass. sez. 3^, 21 giugno 2011 n. 30234; Cass. sez. 3^, 9 luglio 2008 n. 38405). La legge regionale, pertanto, non esonera da quanto previsto dalla legge statale in termini di precauzioni antisismiche. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Camerino per il prosieguo del corso processuale.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Camerino. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2013