Urbanistica. Estinzione reato edilizio
Edilizia ed urbanistica - Reato edilizio sanzionato dall\'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 - Rimessione in pristino prima della condanna - Mancata previsione dell\'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all\' art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42/2004.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell\'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), promosso con ordinanza del 21 marzo 2007 dal Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Jesi nel procedimento penale a carico di Felicetti Italo ed altri, iscritta al n. 747 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell\'anno 2007.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell\'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), nella parte in cui non prevede la causa di estinzione del reato prevista dall\'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Co dice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
che il censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (sostituendo quelle già introdotte dall\'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante «Norme in materia di controllo dell\'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»);
che l\'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina paesistica (sostituendo quelle già introdotte dall\'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell\'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»);
che il comma 1-quinquies del predetto art. 181 (comma aggiunto dall\'art. 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l\'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione») prevede l\'estinzione del reato paesistico, in caso di rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d\'ufficio dalla autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, mentre analogo effetto estintivo non è previsto dal censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001;
che il giudice rimettente, con ordinanza del 21 marzo 2007, solleva la delineata questione, "recependo" la stessa «come da memoria ora prodotta da considerarsi parte integrante del presente provvedimento»;
che la memoria allegata all\'ordinanza di rimessione è la memoria di cui all\'art. 121 del codice di procedura penale presentata dagli imputati Felicetti Italo ed Alessandro nella medesima data del 21 marzo 2007;
che con tale memoria viene censurata la irragionevolezza dell\'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla previsione dell\'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, sull\'assunto che entrambe le norme sanzionino l\'abuso edilizio e che sia irragionevole che il trattamento sanzionatorio più lieve sia riservato alla fattispecie più grave ovvero all\'abuso commesso in una zona o su di un bene vincolato paesisticamente;
che, in ordine alla rilevanza della questione, nella memoria si precisa: a) che «[g]li imputati, in ossequio alla diffida a demolire (all\'ingiunzione proposta dal Comune ex art. 31, comma I, DPR 380/2001) e dunque ben prima che venisse disposta la demolizione d\'ufficio (con ordinanza di cui all\'art. 31 comma V, DPR 380/2001 [mai adottata nel caso di specie]), hanno demolito il fabbricato abusivo, ripristinando lo status ex quo ante»; b) che si sarebbe dunque verificata quella causa di estinzione del reato prevista dall\'art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004, «di cui avrebbero beneficiato ove avessero commesso l\'abuso in una zona vincolata»; c) che «[a]llo stato attuale gli imputati pe rò, non avendo costruito in zona vincolata, non possono godere di tale disposizione di legge»; d) che, qualora la Corte costituzionale decidesse di adottare una pronuncia "additiva", estendendo tale causa estintiva anche al reato previsto dal censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, essi dovrebbero essere assolti, anziché condannati;
che la memoria allegata all\'ordinanza di remissione sostiene, infine, la novità della questione, l\'impossibilità di una interpretazione che valga a superare la stessa e la assenza di conflitti giurisprudenziali sul punto;
che Italo ed Alessandro Felicetti, imputati nel giudizio a quo, si sono costituiti, «rinviando, per le argomentazioni da sottoporre al vaglio» della Corte «alla memoria depositata nel giudizio a quo dichiarata parte integrante dell\'ordinanza» di rimessione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con una memoria, nella quale chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che l\'Avvocatura rileva che analoga questione è già stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 144 del 2007 e richiama gli argomenti essenziali di tale decisione.
Considerato che il Tribunale ordinario di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell\'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui non prevede la causa di estinzione del reato prevista dall\'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice de i beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
che, peraltro, la questione è manifestamente inammissibile perché il rimettente (il quale si limita a rinviare ad una allegata memoria di parte), non descrive in alcun modo la fattispecie sottoposta al suo giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 308 e n. 450 del 2007 e n. 82 del 2008);
che, nella specie, tale insufficiente descrizione della fattispecie impedisce la stessa precisa individuazione dei termini della questione sollevata, atteso che la carenza di elementi di fatto non consente di individuare con certezza nemmeno quale delle tre distinte ipotesi di contravvenzioni edilizie previste dal censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 sia stata contestata agli imputati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell\'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), sollevata, in riferimento all\'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l\'ordinanza in epigrafe.