T.A.R. Campania (Napoli) Sez. IV sent. 9458 del 10 novembre 2006
Urbanistica. Lottizzazione abusiva ed esclusione sanatoria

N. 9458 Reg.Dec.

Anno 2006


R E P U B B L I C A I T A L I A N A

“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

QUARTA SEZIONE DI NAPOLI
composto dai Magistrati:
Dante D’Alessio Presidente
Renata Emma Ianigro Componente rel/est.
Rosa Perna Componente
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A
Sui seguenti ricorsi riuniti:
n.3396/2000 proposto da:
CARUSO MARIA ROSARIA, CARUSO MAURO, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Antonio Vanore e Riccardo Cirillo, ed elettivamente domiciliati in Napoli al Centro direzionale isola C2 scala A;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 8489 del 27.12.1999 avente ad oggetto ordine sospensione lavori “Lottizzazione abusiva Montagna Spaccata 421”, e di tutti gli atti preordinati,connessi e consequenziali;
n.4013/2000 proposto da:
RAGNO SAVERIO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Mario Anzisi, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo n.156;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 8489 del 27.12.1999 avente ad oggetto: ordine sospensione lavori “Lottizzazione abusiva Montagna Spaccata 421”, e di tutti gli atti preordinati,connessi e consequenziali;
n. 4065/2000, proposto da:
DEL VECCHIO RAFFAELLA, DEL VECCHIO PIETRO, RAGNO ANTONIO, ZAZZERI BRUNA, DE SOGUS LUCIANO, NIRO GIUSEPPE, D’ALESSANDRO DOMENICO, ALTRUDA MARIA, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Giuliano Cante, ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del T.a.r.Campania-Napoli;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 8489 del 27.12.1999 avente ad oggetto ordine sospensione lavori “Lottizzazione abusiva Montagna Spaccata 421”, e di tutti gli atti preordinati,connessi e consequenziali;
della disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 avente ad oggetto acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Napoli delle aree di proprietà dei ricorrenti, costituente titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
n.4067/2000 proposto da:
GIZZI GIORGINA,GIZZI MARIA,GIZZI OLIMPIA,SCHIOPPO LUIGI, RAGNO MICHELE, ESPOSITO CONCETTA, MINOPOLI SALVATORE, STRAZZULLO MARIA, ROMANO FRANCESCO, POSTIGLIONE ANNA, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Giuliano Cante, ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del T.a.r.Campania-Napoli;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 8489 del 27.12.1999 avente ad oggetto: ordine sospensione lavori “Lottizzazione abusiva Montagna Spaccata 421”, e di tutti gli atti preordinati,connessi e consequenziali;
della disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 avente ad oggetto acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Napoli delle aree di proprietà dei ricorrenti, costituente titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
ricorso n.4069/2000 proposto da:
CIOCE SERAFINO, CIOCE TOBIA, POLVERINO ANNA, CIOCE SALVATORE, MELE FORTUNA, DI COSTANZO GENNARO; IMPERATRICE GIUSEPPINA, DI VICINO SALVATORE, DI VICINO FRANCESCA, DI VICINO CLARA quali eredi di DI VICINO FRANCESCO, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Giuliano Cante, ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del T.a.r.Campania-Napoli;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 8489 del 27.12.1999 avente ad oggetto: ordine sospensione lavori “Lottizzazione abusiva Montagna Spaccata 421”, e di tutti gli atti preordinati,connessi e consequenziali;
della disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 avente ad oggetto acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Napoli delle aree di proprietà dei ricorrenti, costituente titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
ricorso n. 4345/2000 proposto da:
CIOCE GIORGIO,CORRADO ROSA,CHIARO CIRO, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Giuliano Cante, ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del T.a.r.Campania-Napoli;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 8489 del 27.12.1999 avente ad oggetto: ordine sospensione lavori “Lottizzazione abusiva Montagna Spaccata 421”, e di tutti gli atti preordinati,connessi e consequenziali;
della disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 avente ad oggetto acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Napoli delle aree di proprietà dei ricorrenti, costituente titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
ricorso n. 5248/2001 proposto da:
MARASCA ROSARIO e IMAGLIAZZO MARIANGELA, rappresentati e difesi giusta mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Salvatore e Raffaele Monaco, ed elettivamente domiciliati in Napoli alla strada Provinciale 132;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 avente ad oggetto acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Napoli delle aree di proprietà dei ricorrenti, costituente titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
ricorso n. 5533/2001 proposto da:
CARUSO MARIA ROSARIA, CARUSO MAURO,rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Antonio Vanore e Riccardo Cirillo, ed elettivamente domiciliati in Napoli al Centro direzionale isola C2 scala A;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 avente ad oggetto acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Napoli delle aree di proprietà dei ricorrenti, costituente titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
ricorso n.5571/2001 proposto da:
RAGNO SAVERIO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Mario Anzisi, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo n.156;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 avente ad oggetto acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Napoli delle aree di proprietà dei ricorrenti, costituente titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
ricorso n.5673/2001 proposto da:
DEL VECCHIO VINCENZO e RUSSO GENNARO rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Giuliano Cante, ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del T.a.r.Campania-Napoli;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 avente ad oggetto acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Napoli delle aree di proprietà dei ricorrenti, costituente titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
ricorso n.5736/2001 proposto da:
AMABILE MARIA, AMABILE AGOSTINO, AMABILE FRANCESCA, AMABILE CHIARA,AMABILE RITA e AMABILE SALVATORE, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine, dagli avv.ti Concetta Monaco e Fabio Orefice, ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Giustiniano n.136;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 avente ad oggetto acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Napoli delle aree di proprietà dei ricorrenti, costituente titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
ricorso n. 7438/2001 proposto da:
DI PAOLA IRENE rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Mario Anzisi, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo n.156;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 avente ad oggetto acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Napoli delle aree di proprietà dei ricorrenti, costituente titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari;
CONTRO
COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Napoli p.zo S.Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;
Relatore la dott.ssa Renata Emma Ianigro;
Letti i ricorsi ed i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’amministrazione intimata;
sentite parti alla pubblica udienza del 19.04.2006 come da verbale;
Premesso in fatto
Con separati ricorsi iscritti rispettivamente ai n.n. 3396/2000, e 4013/2000, Caruso Maria Rosaria e Caruso Mario, quali proprietari di un fondo di are 12 in località San Lorenzo, per acquisto fattone in data 11.10.1983 da Sorrentino Amelia e Di Paola Irene, impugnavano, chiedendone l’annullamento, con il primo ricorso, il provvedimento n.8489 del 27.12.1999 recante sospensione delle opere abusive in corso nell’area ubicata in località Pianura via Montagna Spaccata e divieto di disporre dei suoli e delle opere, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, e successive modificazioni ed integrazioni;
La normativa richiamata è inapplicabile nella specie poiché diretta a sanzionare gli atti stipulati ed i frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo la entrata in vigore della legge medesima, mentre nella specie il frazionamento risale al 1983.
2) Violazione e falsa o mancata applicazione della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento;
L’ente avrebbe dovuto, nella corretta osservanza della norma, comunicare l’avvio del procedimento amministrativo ai ricorrenti, non sussistendo le ragioni di impedimento cui la norma medesima fa riferimento. La norma è stata manifestamente violata poiché il procedimento si è svolto all’insaputa dei ricorrenti che ben avrebbero potuto far rilevare alla P.A. la totale infondatezza di quanto assunto poi nel provvedimento impugnato, dimostrando la persistente destinazione dl suolo quale terreno agricolo nel rispetto dei vincoli posti dal vigente strumento urbanistico.
3) Eccesso di potere, errata valutazione o travisamento dei fatti, errato presupposto;
L’ente avrebbe dovuto esaminare la posizione dei ricorrenti e verificare che sul terreno in questione non è stata effettuata alcuna costruzione di alcun tipo. L’istruttoria avrebbe consentito di evidenziare che i ricorrenti non hanno posto in essere alcun abuso edilizio, e non hanno violato la normativa vigente.
Con ricorso iscritto al n.5533/2001 gli stessi Caruso impugnavano, chiedendone l’annullamento, la disposizione dirigenziale di acquisizione del suolo n. 131 del 21.02.2001, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, manifesta ingiustizia e illogicità;
I ricorrenti dalla data di acquisto del fondo, risalente all’11.10.1983 ad oggi, non hanno operato alcun trasferimento di proprietà né alcun frazionamento di particelle per cui ad essi non può essere addebitata alcuna lottizzazione negoziale.
La normativa richiamata inoltre è applicabile ai soli frazionamenti presentati dopo l’entrata in vigore della legge medesima.
Inoltre, dalla data di acquisto del terreno, i ricorrenti non hanno iniziato, né posto in essere alcuna opera di urbanizzazione primaria tale da trasformare la natura agricola del fondo di loro proprietà.
La P.A. ha peraltro omesso di indicare le opere che assume siano state iniziate ovvero eseguite sul fondo dei ricorrenti.
Il Comune, abusando dei suoi poteri, ha illegittimamente riunito una grande varietà di situazioni diverse rendendole oggetto di un unico provvedimento, ed impedendo ai ricorrenti di rendersi conto degli elementi di fatto.
2)Violazione e falsa o mancata applicazione della legge n. 241/1990, violazione del principio del giusto procedimento;
Il Comune avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento amministrativo ai ricorrenti, non sussistendo le ragioni di impedimento cui la norma fa riferimento.
Né può sostenersi la natura cautelare del provvedimento per escludere la applicazione dell’art. 7, in quanto esso non tende a conservare la situazione esistente in attesa dell’adozione di statuizione definitive, ma a sanzionare direttamente l’abuso.
Nella specie i ricorrenti avrebbero potuto far valere, già nella fase formativa del provvedimento amministrativo, le eccezioni derivanti dalla esistenza della domanda di sanatoria. Inoltre, avrebbero potuto far rilevare la totale infondatezza di quanto assunto poi nel provvedimento impugnato, dimostrando la persistente destinazione del suolo quale terreno agricolo nel rispetto dei vincoli posti dal vigente strumento urbanistico.
La diretta partecipazione degli interessati al procedimento trova in qualche modo riscontro nello stesso art. 18 comma ottavo della legge n. 47/1985, che, prevedendo la revoca del provvedimento di cui al comma 7 quando se ne ravvisano i presupposti, conferisce alla P.A. il potere dovere di ritirare il provvedimento che risulti inopportuno o viziato da una errata valutazione delle circostanze di fatto, anche alla luce delle argomentazioni sollevate dai ricorrenti.
I ricorrenti, non avendo avuto comunicazione di avvio del procedimento hanno impugnato la disposizione di sospensione fornendo ivi argomentazioni e circostanze di fatto che invece sono state debitamente ignorate.
Con separati ricorsi iscritti rispettivamente ai n.n.4013/2000 e 5571/2000, Ragno Saverio, quale proprietario di due zonette di terreno rispettivamente di m.q. 3030 e m.q. 1330 in località San Lorenzo, per acquisto fattone in data 30.03.1978 da Monaco Livia, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n.8489 del 27.12.1999 recante sospensione delle opere abusive in corso nell’area ubicata in località Pianura via Montagna Spaccata e divieto di disporre dei suoli e delle opere, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, eccesso di potere per erronea presupposizione dei fatti sviamento;
Nella specie non può parlarsi di lottizzazione abusiva poiché non di verte né in una ipotesi di lottizzazione materiale né in una ipotesi di lottizzazione cartolare. Sul suolo non vi sono opere, eccettuata una stradina interpoderale, ma i suoli hanno conservato la loro vocazione agricola e sono stati altresì ceduti in comodato per la utilizzazione
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
Le doglianze dell’amministrazione sono riconducibili a fatti avvenuti oltre 20 anni addietro. Proprio a seguito della ricostruzione storica dei fatti sarebbe stato ancor più utile oltre che indispensabile provvedere alla comunicazione dell’avvio del procedimento proprio per consentire al privato di non dover subire passivamente l’azione amministrativa, e consentirgli di prendere posizione sui fatti rispetto ai quali è peraltro carente di legittimazione passiva.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per erronea presupposizione dei fatti, sviamento, violazione del principio generale tempus regit actum, e degli altri principi generali connessi;
La norma applicata è entrata in vigore cinque anni dopo le presunte illegittimità perpetrate.
4) Eccesso di potere, sviamento, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, assoluta carenza di motivazione;
Se di lottizzazione abusiva si può parlare, lo si può fare solo con riguardo ai fatti recenti, per i quali il ricorrente non ha alcuna legittimazione passiva, poiché non gli sono imputabili.
Con il ricorso iscritto al n.5571/2001 lo stesso Ragno impugnava, chiedendone l’annullamento, la disposizione dirigenziale di acquisizione del suolo n. 131 del 21.02.2001, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, eccesso di potere per erronea presupposizione dei fatti sviamento;
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per erronea presupposizione dei fatti, sviamento, violazione del principio generale tempus regit actum, e degli altri principi generali connessi;
4) Eccesso di potere, sviamento, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, assoluta carenza di motivazione;
Con ricorso iscritto al n. 4065/2000 Del Vecchio Raffaella, Del Vecchio Pietro, Ragno Antonio, Zazzeri Bruna, De Sogus Luciano, Niro Giuseppe, D’Alessandro Domenico, Altruda Maria, quali proprietari di piccoli fondi ubicati in località San Lorenzo, frazionati ed acquistati prima della entrata in vigore della legge n. 47/1985, impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di sospensione n.8489 del 27.12.1999 deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 47/1985, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, mancanza dei presupposti di fatto, altri profili;
Il provvedimento di sospensione ha natura cautelare, ed è emesso sul presupposto che la lottizzazione sia in corso al fine di evitare che la stessa venga portata ad ulteriori conseguenze.
Nel caso di specie, il provvedimento di sospensione è intervenuto allorquando alcuna opera, lavoro o altro tipo di attività era in corso, ed in particolare alcuna trasformazione poteva essere contestata in mancanza di attività dirette in tal senso. In mancanza dell’attualità delle opere dirette alla lottizzazione, l’intervento repressivo adottato dal Comune si dimostra assolutamente illegittimo perché contrario alle finalità della disposizione che mira a garantire una repressione preventiva.
L’ambito di applicazione della disposizione è altresì limitato agli atti ed ai frazionamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge n. 4771985.
Gli appezzamenti di terreno in oggetto sono stati acquistati e frazionati nel 1980 e quindi prima della entrata in vigore della legge n. 47/1985.
Il provvedimento è stato adottato a distanza di venti anni dall’acquisto dei fondi, in assenza di opere realizzate, ed in presenza di un utilizzo a fini agricoli dei fondi, sicchè risulta più che dimostrato che l’acquisto dei terreni non era assolutamente preordinato a trasformazioni urbanistiche.
Va inoltre evidenziata altresì la mancanza di una specifica motivazione per il caso in cui gli interventi repressivi intervengano a distanza di tempo.
Né vale richiamare, a giustificazione del provvedimento impugnato, i vincoli insistenti sulle aree in questione. Tali vincoli, alla cui tutela è preposta un’autorità amministrativa diversa dal Comune, non possono in ogni caso impedire ai proprietari di godere dei beni secondo la specifica destinazione prevista dalla vigente strumentazione urbanistica.
Nel caso di specie non sono state realizzate opere di urbanizzazione ed esse non sono nemmeno indicate nell’atto impugnato;
2) Violazione di legge, artt 3 e 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta;
La comunicazione di avvio del procedimento è al più necessaria quando l’adozione del provvedimento implichi l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento, ed in particolare quando l’atto è destinato a spiegare notevoli e gravi effetti per il destinatario.
Nel caso di specie tale adempimento era reso ancor più necessario poiché i ricorrenti non hanno realizzato alcuna delle attività contestate nel provvedimento ed hanno il solo “torto” di aver acquistato un terreno e di averlo utilizzato secondo gli sui previsti dalla legge.
L’amministrazione ha adottato la grave misura prevista dall’art. 18 della legge n. 47/1985, senza considerare che nella specie non si è in presenza di opere, e nemmeno di alcuna trasformazione urbanistica dal momento che i terreni frazionati ed acquistati prima dell’entrata in vigore della legge n. 47/1985, sono allo stato, utilizzati secondo la destinazione prevista dal piano regolatore generale.
3) Violazione di legge, art. 3 della legge n. 241/1990, violazione della legge n. 47/1985, della legge n. 72471994, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
E’ evidente la contraddittorietà del provvedimento impugnato che non è stato preceduto da alcuna valutazione degli interessi legittimi dei ricorrenti ed adottato in assenza di qualunque acquisizione istruttoria che, senza dubbio, avrebbe evidenziato l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto idonei a giustificare l’adozione della contestata misura cautelare.
Con motivi aggiunti notificati il 30.04.2001, Del Vecchio Raffaella, Del Vecchio Pietro, Ragno Antonio, Zazzeri Bruna, De Sogus Luciano, Niro Giuseppe, D’Alessandro Domenico, Altruda Maria, impugnavano, chiedendone l’annullamento, la disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001, deducendone la illegittimità derivata dai vizi denunciati con riferimento alla sospensione costituente atto presupposto, nonché per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, mancanza dei presupposti di fatto, altri profili;
Occorre nuovamente ribadire l’apoditticità e l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il Dirigente del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli ha omesso di indicare, nell’impugnato provvedimento, gli elementi precisi ed univoci evidenzianti l’intento lottizzatorio posto in essere dai ricorrenti; indicazione tanto più necessaria allorquando i provvedimenti repressivi intervengano a distanza di tempo.
Con ricorso iscritto al n. 4067/2000, Gizzi Giorgina, Gizzi Maria, Gizzi Olimpia, Schioppo Luigi, Ragno Michele ed Esposito Concetta, Monopoli Salvatore, Strazzullo Maria, Romano Francesco e Postiglione Anna, quali proprietari di piccoli fondi siti in località S.Lorenzo, frazionati ed acquistati prima della entrata in vigore della legge n.47/1985, impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di sospensione n. 8489 del 27.12.1999, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, mancanza dei presupposti di fatti, altri profili;
Il provvedimento di sospensione ha natura cautelare, ed è emesso sul presupposto che la lottizzazione sia in corso al fine di evitare che la stessa venga portata ad ulteriori conseguenze.
Nel caso di specie, il provvedimento di sospensione è intervenuto allorquando alcuna opera, lavoro o altro tipo di attività era in corso.
Dalla documentazione versata in atti risulta, con tutta evidenza, che i ricorrenti hanno acquistato le aree già frazionate da circa un ventennio, realizzandovi successivamente le costruzioni oggetto di domanda di concessione in sanatoria.
In mancanza dell’attualità delle opere dirette alla lottizzazione, l’intervento repressivo adottato dal Comune si dimostra assolutamente illegittimo perché contrario alle finalità della disposizione che mira a garantire una repressione preventiva.
L’ambito di applicazione della disposizione è altresì limitato agli atti ed ai frazionamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge n. 47/1985.
Gli appezzamenti di terreno in oggetto sono stati acquistati e frazionati nel 1980 e quindi prima della entrata in vigore della legge n. 47/1985, e gli immobili destinati ad abitazione dei ricorrenti sono già stati realizzati sulle aree predette già frazionate e sono oggetto di domanda di concessione in sanatoria ancora in corso di definizione.
Il provvedimento è stato adottato a distanza di venti anni dall’acquisto dei fondi, in assenza di opere realizzate, ed in presenza di un utilizzo a fini agricoli dei fondi, sicchè risulta più che dimostrato che l’acquisto dei terreni non era assolutamente preordinato a trasformazioni urbanistiche.
Va inoltre evidenziata altresì la mancanza di una specifica motivazione per il caso in cui gli interventi repressivi intervengano a distanza di tempo.
Né vale richiamare, a giustificazione del provvedimento impugnato, i vincoli insistenti sulle aree in questione. Tali vincoli, alla cui tutela è preposta un’autorità amministrativa diversa dal Comune, che non è stata coinvolta nel procedimento, possono al massimo essere rilevanti in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria e non invece in tale fattispecie.
Per le ricorrenti Gizzi Olimpia, Gizzi Giorgina e Gizzi Maria che hanno acquistato le aree per effetto di donazione del padre Gizzi Pacifico nel 1979, deve infine escludersi l’applicabilità delle misure in materia di lottizzazione abusiva per la esclusione espressa prevista dall’art. 18 comma 11.
2) Violazione di legge art. 3 e 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta , altri profili;
La comunicazione di avvio del procedimento è al più necessaria quando l’adozione del provvedimento implichi l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento, ed in particolare quando l’atto è destinato a spiegare notevoli e gravi effetti per il destinatario.
3)Violazione di legge, art. 3 della legge n. 241/1990, violazione della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
E’ evidente la contraddittorietà del provvedimento impugnato che non è stato preceduto da alcuna valutazione degli interessi legittimi dei ricorrenti ed adottato in assenza di qualunque acquisizione istruttoria che, senza dubbio, avrebbe evidenziato l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto idonei a giustificare l’adozione della contestata misura cautelare.
Con motivi aggiunti notificati il 30.04.2001, Gizzi Giorgina, Gizzi Maria, Gizzi Olimpia, Schioppo Luigi, Ragno Michele ed Esposito Concetta, Monopoli Salvatore, Strazzullo Maria, Romano Francesco e Postiglione Anna, impugnavano, chiedendone l’annullamento, la disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001, deducendone la illegittimità derivata dai vizi denunciati con riferimento alla sospensione costituente atto presupposto, nonché per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, mancanza dei presupposti di fatto, altri profili;
Occorre nuovamente ribadire l’apoditticità e l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il Dirigente del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli ha omesso di indicare nell’impugnato provvedimento gli elementi precisi ed univoci evidenzianti l’intento lottizzatorio posto in essere dai ricorrenti; indicazione tanto più necessaria allorquando i provvedimenti repressivi intervengano a distanza di tempo.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 11 della legge n. 47/1985, eccesso di potere sotto molteplici aspetti;
Per le ricorrenti Gizzi Olimpia, Gizzi Giorgina e Gizzi Maria occorre ribadire che le aree di loro proprietà, oggetto di acquisizione al patrimonio comunale, sono loro pervenute per donazione del padre Gizzi Pacifico con atto del 1979, e con successivo atti pubblico, nel 1991, le ricorrenti hanno provveduto allo scioglimento della comunione, con attribuzione a ciascuna di esse della proprietà esclusiva degli attuali appezzamenti di terreno. Ne consegue la inapplicabilità delle misure sanzionatorie per la espressa esclusione prevista dall’art. 18 comma 11 della legge n. 47/1985.
Con ricorso iscritto al n. 4069/2000 Cioce Serafino, Cioce Tobia e Polverino Anna, Cioce Salvatore e Mele Fortuna, Di Costanzo Gennaro, Imperatrice Giuseppina, Di Vicino Salvatore, Di Vicino Francesca, Di Vicino Clara - eredi Di Vicino Francesco, quali proprietari di piccoli fondi ubicati in località San Lorenzo,frazionati ed acquistati prima della entrata in vigore della legge n. 47/1985, impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di sospensione n.8489 del 27.12.1999 deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione della legge n. 47/1985, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, mancanza dei presupposti di fatto, altri profili;
Il provvedimento di sospensione ha natura cautelare, ed è emesso sul presupposto che la lottizzazione sia in corso al fine di evitare che la stessa venga portata ad ulteriori conseguenze.
Nel caso di specie, il provvedimento di sospensione è intervenuto allorquando alcuna opera, lavoro o altro tipo di attività era in corso.
Dalla documentazione versata in atti , risulta, con tutta evidenza, che i ricorrenti hanno acquistato le aree già frazionate da circa un ventennio realizzandovi le costruzioni, comprensive delle occorrenti urbanizzazioni primarie, prima del 1983, e richiedendo ai seni della legge n. 47/1985 la concessione in sanatoria.
In mancanza dell’attualità delle opere dirette alla lottizzazione, l’intervento repressivo adottato dal Comune si dimostra assolutamente illegittimo perché contrario alle finalità della disposizione che mira a garantire una repressione preventiva.
L’ambito di applicazione della disposizione è altresì limitato agli atti ed ai frazionamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge n. 47/1985.
Gli appezzamenti di terreno in oggetto sono stati acquistati e frazionati nel 1980 e quindi prima della entrata in vigore della legge n. 47/1985. Gli immobili destinati ad abitazione dei ricorrenti comprensivi delle occorrenti urbanizzazioni, sono stati realizzati anch’essi prima della entrata in vigore della legge n. 4771985, e sono oggetto di domanda di concessione in sanatoria ancora in corso di definizione.
Il provvedimento è stato adottato a distanza di venti anni dall’acquisto dei fondi, in assenza di opere realizzate. Va inoltre evidenziata altresì la mancanza di una specifica motivazione per il caso in cui gli interventi repressivi intervengano a distanza di tempo.
Né vale richiamare, a giustificazione del provvedimento impugnato, i vincoli insistenti sulle aree in questione. Tali vincoli, alla cui tutela è preposta un’autorità amministrativa diversa dal Comune, che non è stata coinvolta nel procedimento, possono al massimo essere rilevanti in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria e non invece in tale fattispecie.
Per il ricorrente Di Costanzo, che risulta essere donatario di un immobile di 67 m.q. da parte della madre, deve infine escludersi, l’applicabilità delle misura in tema di lottizzazione abusiva per la espressa esclusione prevista dall’art. 18 comma 11.
2) Violazione di legge, artt 3 e 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta;
La comunicazione di avvio del procedimento è al più necessaria quando l’adozione del provvedimento implichi l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento, ed in particolare quando l’atto è destinato a spiegare notevoli e gravi effetti per il destinatario.
L’amministrazione ha adottato la grave misura prevista dall’art. 18 della legge n. 47/1985, senza considerare che nella specie non si è in presenza di opere “iniziate” come prevede il comma 1 dell’art. 18, bensì di fabbricati ed urbanizzazioni realizzate in tempi diversi, comunque prima del 1985 ed oggetto di specifica domanda di concessione in sanatoria.
In un unico provvedimento viene contestata la realizzazione di opere seguite in venti anni, senza alcuna acquisizione istruttoria, da cui sarebbe emersa senza dubbio la insussistenza di un disegno lottizzatorio.
3)Violazione di legge, art. 3 della legge n. 241/1990, violazione della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di motivazione per genericità ed indeterminatezza;
L’Amministrazione, in palese violazione della normativa rubricata, senza pronunciarsi sulle domande di sanatoria presentate ha adottato un provvedimento da cui, in mancanza di una revoca, conseguirà direttamente l’abbattimento delle costruzioni realizzate dai ricorrenti.
La contraddittorietà del predetto comportamento è aggravata dal fatto che il Comune, nel frattempo, ha richiesto documenti ed incassato oneri di urbanizzazione per la definizione delle pratiche di condono.
Nel provvedimento impugnato non sono indicate nemmeno le opere di urbanizzazione che si assumono realizzate nelle aree preordinate alla lottizzazione, quali abusi edilizi siano stato eseguiti, e da parte di quali dei destinatari dell’ordinanza. Tale individuazione è ancora più necessaria dal momento che nell’atto impugnato si perviene in modo generico ed indeterminato ad ipotizzare l’esistenza di una lottizzazione in corso.
Con motivi aggiunti notificati il 30.04.2001, Cioce Serafino, Cioce Tobia e Polverino Anna, Cioce Salvatore e Mele Fortuna, Di Costanzo Gennaro, Imperatrice Giuseppina, Di Vicino Salvatore, Di Vicino Francesca, Di Vicino Clara - eredi Di Vicino Francesco, impugnavano, chiedendone l’annullamento, la disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001, deducendone la illegittimità derivata dai vizi denunciati con riferimento alla sospensione costituente atto presupposto, nonché per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, mancanza dei presupposti di fatto, altri profili;
I ricorrenti hanno acquistato gli immobili oggetto di acquisizione negli anni 1980,1993 e 1995, i suoli sono stati frazionati nel 1980, sicchè è evidente che la iniziativa lottizzatoria non può in alcun modo essere contestata ai ricorrenti, atteso che le attività compiute dai singoli proprietari, in modo autonomo ed in momenti distinti, escludono in radice l’esistenza di qualsiasi univoco intento, diretto all’abusiva lottizzazione dell’area.
Occorre nuovamente ribadire l’apoditticità e l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il Dirigente del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli ha omesso di indicare nell’impugnato provvedimento gli elementi precisi ed univoci evidenzianti l’intento lottizzatorio posto in essere dai ricorrenti; indicazione tanto più necessaria allorquando i provvedimenti repressivi intervengano a distanza di tempo.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 11 della legge n. 47/1985, eccesso di potere sotto molteplici aspetti;
Per il ricorrente Di Costanzo Gennaro occorre ribadire che l’area di sua proprietà, oggetto di acquisizione al patrimonio comunale, gli è pervenuta per donazione della madre Gizzi Olimpia con atto del 1994. Ne consegue la inapplicabilità delle misure sanzionatorie per la espressa esclusione prevista dall’art. 18 comma 11 della legge n. 47/1985.
Con ricorso iscritto al n. 4345/2000 Cioce Giorgio, Corrado Rosa e Chiaro Ciro, quali proprietari di piccoli fondi ubicati in località San Lorenzo, frazionati ed acquistati prima della entrata in vigore della legge n. 47/1985, impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di sospensione n.8489 del 27.12.1999 deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione della legge n. 47/1985, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, mancanza dei presupposti di fatto, altri profili;
Il provvedimento di sospensione ha natura cautelare, ed è emesso sul presupposto che la lottizzazione sia in corso al fine di evitare che la stessa venga portata ad ulteriori conseguenze.
Nel caso di specie, il provvedimento di sospensione è intervenuto allorquando alcuna opera, lavoro o altro tipo di attività era in corso.
Dalla documentazione versata in atti , risulta, con tutta evidenza, che i ricorrenti hanno acquistato le aree già frazionate da circa un ventennio realizzandovi successivamente le costruzioni.
In mancanza dell’attualità delle opere dirette alla lottizzazione, l’intervento repressivo adottato dal Comune si dimostra assolutamente illegittimo perché contrario alle finalità della disposizione che mira a garantire una repressione preventiva.
L’ambito di applicazione della disposizione è altresì limitato agli atti ed ai frazionamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge n. 47/1985.
Gli appezzamenti di terreno in oggetto sono stati acquistati e frazionati nel 1980 e quindi prima della entrata in vigore della legge n. 47/1985.
Il provvedimento è stato adottato a distanza di venti anni dall’acquisto dei fondi, in assenza di opere realizzate. Va inoltre evidenziata altresì la mancanza di una specifica motivazione per il caso in cui gli interventi repressivi intervengano a distanza di tempo.
Né vale richiamare, a giustificazione del provvedimento impugnato, i vincoli insistenti sulle aree in questione. Tali vincoli, alla cui tutela è preposta un’autorità amministrativa diversa dal Comune, che non è stata coinvolta nel procedimento, possono al massimo essere rilevanti in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria e non invece in tale fattispecie.
2) Violazione di legge, artt 3 e 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, altri profili;
La comunicazione di avvio del procedimento è al più necessaria quando l’adozione del provvedimento implichi l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento, ed in particolare quando l’atto è destinato a spiegare notevoli e gravi effetti per il destinatario.
In un unico provvedimento viene contestata la realizzazione di opere seguite in venti anni, senza alcuna acquisizione istruttoria, da cui sarebbe emersa senza dubbio la insussistenza di un disegno lottizzatorio.
3) Violazione di legge, art. 3 della legge n. 241/1990, violazione della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di motivazione per genericità ed indeterminatezza;
Nel provvedimento impugnato non sono indicate nemmeno le opere di urbanizzazione che si assumono realizzate nelle aree preordinate alla lottizzazione, né quali abusi edilizi siano stati eseguiti, e da parte di quali dei destinatari dell’ordinanza. Tale individuazione è ancora più necessaria dal momento che nell’atto impugnato si perviene in modo generico ed indeterminato ad ipotizzare l’esistenza di una lottizzazione in corso.
Con motivi aggiunti notificati il 30.04.2001, Cioce Giorgio, Corrado Rosa e Chiaro Ciro, impugnavano, chiedendone l’annullamento, la disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001, deducendone la illegittimità derivata dai vizi denunciati con riferimento alla sospensione costituente atto presupposto, nonché per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, mancanza dei presupposti di fatto, altri profili;
I ricorrenti hanno acquistato gli immobili oggetto di acquisizione negli anni 1980,1993 e 1995, i suoli sono stati frazionati nel 1980, sicchè è evidente che la iniziativa lottizzatoria non può in alcun modo essere contestata ai ricorrenti, atteso che le attività compiute dai singoli proprietari, in modo autonomo ed in momenti distinti, escludono in radice l’esistenza di qualsiasi univoco intento, diretto all’abusiva lottizzazione dell’area.
L’impugnato provvedimento è intervenuto allorquando alcuna opera, lavoro o altro tipo di attività era in corso.
Occorre nuovamente ribadire l’apoditticità e l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il Dirigente del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli ha omesso di indicare nell’impugnato provvedimento gli elementi precisi ed univoci evidenzianti l’intento lottizzatorio posto in essere dai ricorrenti; indicazione tanto più necessaria allorquando i provvedimenti repressivi intervengano a distanza di tempo.
Con ricorso iscritto al n. 5248/2001 Marasca Rosario e Impagliazzo Mariangela, quali proprietari del fondo sito nel Comune di Napoli località S.Lorebzo, ed iscritto al foglio n. 89 particella 272 e sub 5, impugnavano, chiedendone l’annullamento, la disposizione dirigenziale di acquisizione, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1) Eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione di legge, errata applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985;
La zona oggetto di acquisizione è stata urbanizzata in modo abusivo sin dai primi anni settanta, e lo sviluppo edilizio non ha seguito tuttavia una logica comune, ma è stato caratterizzato da uno sfruttamento selvaggio del territorio legato alle necessità dei singoli.
Tanto risulta proprio dalla documentazione citata a sostegno del provvedimento di acquisizione che, cronologicamente, individua e distingue vari momenti dell’edificazione abusiva e, quindi, proprio per tale motivo esclude la fattispecie di cui all’art. 18 della legge n. 47/1985. Le varie stradine e presunte opere di urbanizzazione sono la prova della disomogeneità degli interventi edilizi.
Il provvedimento è inoltre affetto da evidente difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2) Sospensione dell’efficacia, applicazione della legge n. 47/1985, art. 39 della legge n. 724/1994;
La proprietà oggetto di acquisizione è oggetto di istanza di concessione in sanatoria su cui allo stato pende ancora il procedimento amministrativo per cui si impone la sospensione prevista per legge.
Con ricorso iscritto al n. 5673/2001, Del Vecchio Vincenzo e Russo Gennaro, quali proprietari di piccoli fondi ubicati in località San Lorenzo, frazionati ed acquistati prima della entrata in vigore della legge n. 47/1985, impugnavano, chiedendone l’annullamento, la disposizione dirigenziale di acquisizione dei fondi in parola n. 131 del 21.02.2001, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, mancanza dei presupposti di fatto, altri profili;
La pretesa iniziativa lottizzatoria non può in alcun modo essere contestata ai ricorrenti i cui suoli sono stati frazionati nel 1980, e, le attività compiute dai singoli proprietari, in modo autonomo ed in momenti distinti, escludono in radice l’esistenza di qualsiasi univoco intento diretto all’abusiva lottizzazione dell’area.
L’ambito di applicazione della disposizione è altresì limitato agli atti ed ai frazionamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge n. 47/1985.
Il provvedimento è stato adottato a distanza di venti anni dall’acquisto dei fondi, in assenza di opere realizzate, di opere di urbanizzazione, nemmeno indicate, ed in presenza di un utilizzo a fini agricoli, sicchè è più che dimostrato che l’acquisto dei terreni non era assolutamente preordinato a trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Va inoltre evidenziata altresì la mancanza di una specifica motivazione per il caso in cui gli interventi repressivi intervengano a distanza di tempo.
2) Violazione di legge, artt 3 e 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, altri profili;
La comunicazione di avvio del procedimento è al più necessaria quando l’adozione del provvedimento implichi l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento, ed in particolare quando l’atto è destinato a spiegare notevoli e gravi effetti per il destinatario.
In un unico provvedimento viene contestata la realizzazione di opere seguite in venti anni, senza alcuna acquisizione istruttoria, da cui sarebbe emersa senza dubbio la insussistenza di un disegno lottizzatorio.
3) Violazione di legge, art. 3 della legge n. 241/1990, violazione della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di motivazione per genericità ed indeterminatezza;
Nel provvedimento impugnato non sono indicate nemmeno le opere di urbanizzazione che si assumono realizzate nelle aree preordinate alla lottizzazione, né quali abusi edilizi siano stati eseguiti, e da parte di quali dei destinatari dell’ordinanza. Tale individuazione è ancora più necessaria dal momento che nell’atto impugnato si perviene in modo generico ed indeterminato ad ipotizzare l’esistenza di una lottizzazione in corso.
Nella specie i ricorrenti non hanno realizzato alcuna delle attività contestate nel provvedimento ed hanno il solo torto di aver acquistato un suolo e di averlo utilizzato secondo gli usi previsti dalla legge.
3) Violazione dell’art. 3 della legge n. 24171990, violazione della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994, eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata, difetto assoluto di motivazione per genericità ed indeterminatezza;
Il provvedimento impugnato non è stato preceduto da alcuna valutazione degli interessi legittimi dei ricorrenti ed adottato in assenza di qualunque acquisizione istruttoria che avrebbe evidenziato l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto idonei a giustificare l’adozione dell’atto contestato.
Con ricorso iscritto al n. 5736/2001, Amabile Maria, Amabile Agostino, Amabile Francesca, Amabile Chiara, Amabile Rita e Amabile Salvatore, quali proprietari jure successionis di un terreno situato a Napoli in località S.Lorenzo, iscritto in castato fg n. 89 p.lla 438, condotto in virtù di colonia dai genitori dei ricorrenti, impugnavano, chiedendone l’annullamento la disposizione dirigenziale di acquisizione n. 131 del 21.02.2001, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere, inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, perplessità;
I genitori dei ricorrenti erano i coloni del terreno oggetto di acquisizione, ed il terreno è stato acquistato nella stessa consistenza originaria, e , successivamente, trasmesso jure successionis ai figli e frazionato.
Quello che i genitori coltivavano è stato venduto dalla proprietaria nel 1984 e solo successivamente trasmesso agli otto figli, sicchè, se pure lottizzazione vi è stata, la stessa non può essere contestata ai ricorrenti che si sono limitati a dividere un’eredità legittimamente acquisita dai genitori.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 4771985, eccesso di potere, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, assenza di motivazione, apoditticità;
La giurisprudenza ha affermato che è illegittimo il provvedimento di sospensione di una lottizzazione abusiva qualora l’atto di vendita di una porzione del terreno, limitata rispetto all’area complessiva, sia stato effettuato in favore di un coltivatore diretto, per cui la vendita non può dirsi preordinata in modo non equivoco allo sfruttamento del terreno per scopi edificatori ed in cui a distanza quasi decennale sano seguiti ulteriori atti di vendita dei lotti frazionati che abbiano avuto, per risultato, la finale destinazione a scopi edificatori delle porzioni di terreno oggetto delle stesse successive alienazioni, e come sanzione, l’intervento repressivo del Comune (Tar Lazio Roma, sez, II 18.02.1999 n. 596).
Inoltre il frazionamento di un terreno nell’ambito di una divisione ereditaria non è elemento di per sé solo sufficiente a dimostrare la ricorrenza di una lottizzazione abusiva sanzionabile (T.a.r. L’Aquila, 20.01.1998, n. 183).
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, eccesso di potere, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento, perplessità;
La Giurisprudenza ha altresì affermato che l’identificazione della condotta illecita si collega ad un giudizio che opera su un piano presuntivo, e deve quindi fondarsi su elementi caratterizzati dalla gravità, precisione e concordanza. La indicazione di tali elementi manca nel provvedimento impugnato.
I ricorrenti ancora esercitano l’attività agricola sui fondi di loro proprietà, tanto che lo stesso Comune di Napoli ha, in passato, ordinato la rimozione, per motivi di igiene, di taluni animali da allevamento detenuti dagli stessi ricorrenti.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt 7,8, e 10 della legge n. 24171990, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria;
L’onere di comunicazione di avvio del procedimento sussiste anche nella ipotesi in cui il Comune intenda adottare le sanzioni relative alla presunta lottizzazione abusiva di un fondo.
5)Violazione e falsa applicazione della legge n. 47/1985, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, difetto dei presupposti;
L’intera area, ivi compreso l’appezzamento di proprietà dei ricorrenti è soggetta a sequestro penale disposto dalla Procura della Repubblica presso la ex Pretura Circondariale di Napoli giusta provvedimento di convalida del Gip del 18.09.1998.
Il sequestro penale congela l’intero procedimento per cui illegittimamente è stata disposta l’acquisizione.
Con ricorso iscritto al n. 7438/2001, Di Paola Irene, quale proprietaria unitamente a Sorrentino Amelia di un fondo rustico a destinazione agricola sito in località S.Lorenzo acquistato il 21.07.1983, in parte alienato prima della entrata in vigore della legge n. 47/1985, impugnava la disposizione dirigenziale n. 131 del 21.02.2001 di acquisizione, deducendone la illegittimità , per i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, eccesso di potere per erronea presupposizione dei fatti, sviamento;
Non può parlarsi nella specie di lottizzazione abusiva, non versandosi né in ipotesi di lottizzazione materiale, né in ipotesi di lottizzazione negoziale e/o cartolare. Sul suolo, infatti, non vi sono opere ad eccezione di una stradina interpoderale, sicchè i suoli hanno conservato intatta la loro vocazione agricola.
Né una lottizzazione negoziale può configurarsi nell’originario frazionamento del suolo attesa la vetustà degli atti traslativi.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
Le doglianze dell’amministrazione sono riconducibili a fatti avvenuti oltre venti anni addietro, per cui, proprio a seguito della ricostruzione storica dei fatti, sarebbe stato più utile, oltre che indispensabili per legge, provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento proprio per consentire al privato di non dover subire passivamente l’azione amministrativa, e a distanza di così tanto tempo, consentirgli di prendere posizione sui fatti che tra l’altro trovano il ricorrente carente di qualunque legittimazione passiva.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per erronea presupposizione dei fatti, sviamento, violazione del principio generale tempus regit actum, e degli altri principi generali connessi;
4) Eccesso di potere, sviamento, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, assoluta carenza di motivazione;
Il frazionamento del suolo risale al lontano 1977, ed è mancata una puntuale ed accurata indagine da parte della P.A. onde verificare l’epoca dei fatti ed i presunti autori degli eventuali abusi.
L’amministrazione si costituiva per resistere al ricorso.
Alla udienza pubblica del 19.04.2006 il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione.
Considerato in Diritto
1. Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dei ricorsi menzionati in epigrafe con quello preventivamente instaurato, iscritto al n.3396/2000, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di impugnative proposte avverso i medesimi provvedimenti.
Nel presente giudizio si controverte circa la legittimità dei provvedimenti n. 8489 del 27.12.1999 e n. 131 del 21.02.2001, con cui il Comune di Napoli, in un primo momento, ha intimato, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 47/1985, la sospensione immediata dei lavori abusivi in corso nell’area ubicata in località Pianura-via Montagna Spaccata n. 421, con altro ingresso da via Sartania n. 40, denominata contrada S.Lorenzo, ed ha ingiunto, altresì, nei confronti dei ricorrenti quali proprietari dei suoli e/o responsabili degli abusi, il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi. Successivamente, con disposizione dirigenziale n. 121 del 21.02.2001,il Comune medesimo disponeva l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale.
1.1 Ciò posto, e premesso che, su alcuni dei suoli oggetto di acquisizione, insistono immobili realizzati abusivamente rispetto ai quali è stata dedotta la pendenza di domande di sanatoria, occorre valutare preliminarmente la censura con cui si è addotta la illegittimità degli atti sanzionatori adottati, poiché l’amministrazione comunale avrebbe dovuto sospendere il procedimento di repressione della lottizzazione abusiva, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 47/1985 richiamato dall’art. 39 della legge n. 724/1994, in attesa della definizione delle domande di sanatoria avanzate.
La censura è priva di pregio.
Ad avviso del Collegio, la eventuale sanatoria delle opere edilizie realizzate sui suoli oggetto di contestazione per lottizzazione abusiva, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 47/1985, non riveste alcuna incidenza sugli atti del presente procedimento, che è distinto ed autonomo rispetto a quello di sanatoria delle opere edilizie abusive.
Ed infatti, gli interessi alla cui tutela i relativi procedimenti sono destinati - quello relativo alla contestata lottizzazione ed i procedimenti pendenti in presenza di domande di sanatoria - sono del tutto distinti, poiché il procedimento di lottizzazione è riferibile alla tutela e conservazione delle destinazioni pubblicisticamente impresse dagli strumenti urbanistici ad una determinato terreno, che non tollerano di essere vanificate per illecite finalità di edificazione (art. 18 l. n. 47/1985), gli altri sono destinati a far conseguire la sanatoria a singole opere necessitanti di concessione edilizia per la loro realizzazione.
In particolare, la fattispecie di lottizzazione abusiva disciplinata dall’art.. 18 l.n. 47 cit., si riferisce alla mancanza dell'autorizzazione specifica alla lottizzazione, prevista dall'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150.
Alcun rilievo sanante sull’abuso in questione può rivestire, quindi, il rilascio di una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria. Ciò in quanto, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia (cfr C.d.S. sez. V 26.03.1996 n. 301). In tal senso si è pressa altresì la Corte Costituzionale nella sentenza n. 148/1994 con cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme che escludono la condonabilità, ai fini penalistici, del reato di lottizzazione abusiva, nel caso in cui la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed alla strumentazione urbanistica. Sul punto la Corte ha chiarito al riguardo che: “il rilascio della concessione in sanatoria opera nell'ambito di uno schema procedimentale, delineato nell'art. 13 della stessa legge 26 febbraio 1985, n. 47, con previsione di interventi, adempimenti e termini, che appaiono specificamente modellati sulla fattispecie della costruzione priva di concessione. Di qui l'impossibilità di una mera trasposizione di un siffatto schema procedimentale all'ipotesi della lottizzazione abusiva, per la quale occorrerebbero, pertanto, soluzioni normative che mai potrebbero essere apprestate in questa sede, implicando, fermo quanto dedotto in ordine alla non comparabilità delle situazioni, scelte di modi, condizioni e termini che non spetta alla Corte stabilire”.
Pertanto, la constatata autonomia dei procedimenti sanzionatori in questione induce ad escludere l’applicabilità della sospensione invocata ex art. 44 della legge n. 47/1985, posto che la sospensione dei procedimenti ivi prevista non può che riferirsi alle misure sanzionatorie relative agli abusi suscettibili di sanatoria e/o di condono, ove, nel caso di presentazione della relativa istanza entro i termini, la sospensione del procedimento è strumentale a preservare l’interesse dell’istante a veder definito il procedimento instaurato e di evitare che la messa in esecuzione di un provvedimento di ripristino vanifichi del tutto il suo interesse legittimo a vedere definita la domanda di sanatoria
( cfr in tal senso vd anche Cass. Pen. Sez. III, 18.11.1997 n. 3900).
2. In rito, occorre inoltre valutare la questione di inammissibilità sollevata dal Comune di Napoli con riferimento alla posizione dei ricorrenti che, pur destinatari dell’ordine di sospensione dei lavori di cui alla disposizione n.8489/1999, hanno proposto impugnazione limitatamente alla ordinanza di acquisizione n. 131 del 21.02.2001. Ciò è avvenuto precisamente nei ricorsi iscritti ai n.n. 5248/2001, 5673/2001,5736/2001, 7428/2001. La eccezione è stata sollevata dal Comune anche rispetto al ricorso iscritto al n. 7438/2001 proposto da Di Paola Irene ove è stato dichiarato perenta la impugnativa avverso l’ordine di sospensione.
L’eccezione è infondata.
Ad avviso del Collegio la questione deve essere risolta nel senso della ammissibilità di una impugnativa separata del provvedimento di acquisizione, anche in assenza della previa impugnazione del provvedimento di sospensione. Ciò in quanto, nei casi in cui la sospensione preceda, come nella specie, la formale adozione di un atto di acquisizione, non può dirsi che l’effetto acquisitivo sia conseguito automaticamente al decorso dei termini fissati dall’amministrazione nel provvedimento di sospensione.
La sospensione, quale atto di natura cautelare preventiva, è rivolta, nel caso di lottizzazione materiale, ad impedire la prosecuzione dei lavori edilizi e ad impedire atti giuridici di disposizione dei terreni oggetto di lottizzazione.
Nel caso della lottizzazione abusiva, quindi, la legge rimette alla amministrazione uno strumento cautelare di intervento diretto e tempestivo, qual è la sospensione, ma fa salvo in ogni caso un eventuale ripensamento dell’amministrazione medesima che, nei successivi novanta giorni, può revocare il provvedimento di sospensione. Sicchè l’effetto acquisitivo in questo caso discende dal mancato esercizio, nei termini previsti, di un potere di revoca del provvedimento di sospensione, che può essere attivato, sia d’ufficio, melius re perpensa dalla stessa amministrazione, anche sulla base di nuovi elementi, oppure può essere sollecitato dagli stessi destinatari dell’atto di sospensione, attraverso la partecipazione al procedimento repressivo, o la spontanea rimozione degli abusi contestati. Di qui consegue, che, in seguito alla adozione del provvedimento di sospensione, l’effetto acquisitivo non consegue ad una mera attività materiale di mero accertamento di un comportamento di inottemperanza del privato.
Può accadere che l’amministrazione, nell’esercizio delle sua attività discrezionali, entro i successivi novanta giorni, attivi un procedimento di riesame al fine di decidere se permangono o meno, anche sulla base di nuove allegazioni, i presupposti per ritenere integrata la infrazione contestata e rivedere gli accertamenti a suo tempo compiuti.
Di qui consegue la ammissibilità dei ricorsi autonomi proposti solo avverso il provvedimento di acquisizione. Nel senso della ritenuta autonomia dell’acquisizione rispetto al provvedimento di sospensione si è espresso altresì il Consiglio di Stato, seppur incidentalmente, nella sentenza . n.3753/2005.
3. Va a questo punto esaminata, la censura comune ai ricorsi qui riuniti, riferita alla contestata applicabilità, ratione temporis, dell’art. 18 della legge n. 47/1985, sul presupposto che, come risulta per tabulas oltre che dalla motivazione del provvedimento impugnato, i frazionamenti oggetto di contestazione, ed alcune delle vendite che ne sono seguite, sono avvenute tutte in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.
I ricorrenti hanno al riguardo invocato l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 18 cit, a tenore del quale, le disposizioni ivi contenute si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto, dopo l'entrata in vigore della stessa legge.
Le argomentazioni poste dai ricorrenti a sostegno di siffatta censura, benché persuasive poiché legate ad un preciso aggancio normativo, non convincono, in quanto tralasciano di considerare, innanzitutto, il rilievo della disciplina anteriore alla legge n. 47/1985, nonchè la funzione ed il ruolo delle norme volte a sanzionare la c.d. lottizzazione negoziale, ed inoltre omettono di considerare che il Comune, attraverso la disposta sospensione dei lavori, ha inteso sanzionare, nei confronti dei proprietari delle aree e/o responsabili degli abusi, anche una lottizzazione materiale eseguita attraverso opere materiali di trasformazione dei suoli a scopo lottizzatorio.
3.1 Sotto il primo profilo, occorre considerare che, nel periodo anteriore alla entrata in vigore della legge n. 47/1985, prima ancora della riforma approvata con la legge n. 765/1997, l’art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942, al comma 1, imponeva espressamente il divieto di procedere a lottizzazione dei terreni a scopo edilizio, s