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TAR Emilia Romagna sent. n. 501 del 14 aprile 2006

Edilizia. Ordinanza di demolizione: difetto di motivazione, in ordine al decorso del tempo ed alla persistenza dell’interesse
pubblico all’esercizio astratto del diritto di repressione dell’illecito urbanistico: insussistenza.


Si ringrazia Alan Valentino per la segnalazione

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REPUBBLICA ITALIANA
N. 1152/1994 Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
N. 501 Reg.Sent.
SEZIONE II
Anno 2006
composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. Giorgio Calderoni Consigliere, relatore
Dott. Sergio Fina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1152/1994 proposto da:
TECNOTUBO S.N.C.
rappresentata e difesa da:
CAPODIFERRO AVV. FRANCESCA
SOLAZZI AVV. LUCIO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA DELLA ZECCA 1
presso
SOLAZZI AVV. LUCIO
contro
COMUNE DI GRANAROLO EMILIA
rappresentato e difeso da:
ZORZELLA AVV. NAZZARENA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CAPRARIE 7
presso la sua sede;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione 14 marzo 1994, n. 1768;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2006, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. La Società ricorrente espone di avere realizzato nel 1976 - all’interno dell’area cortiliva adiacente il locale ad uso produttivo che conduce in affitto - un prefabbricato in vetroresina, da utilizzare come sede degli uffici.
Avverso l’ordinanza in epigrafe - che ingiunge la demolizione del suddetto prefabbricato, nonché di opere interne al capannone industriale - la medesima Società deduce le censure di violazione dell’art. 3 legge n. 241/90 e difetto di motivazione, in ordine al decorso del tempo ed alla persistenza dell’interesse pubblico all’.
II. Resiste al ricorso il Comune di Granarolo Emilia.
III. Con Ordinanza 1.6.1994, n. 1152, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
IV. In vista della trattazione del merito della controversia, entrambe le parti costituite hanno dimesso memorie conclusive.
Indi, all’odierna udienza pubblica, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
V.1. Ciò premesso, il Collegio deve preliminarmente ed in via generale ribadire l’indirizzo assunto dalla Sezione che - a fronte di analoghe censure di difetto di motivazione, prospettate in relazione al lungo tempo intercorso fra la realizzazione dell’opera ed il provvedimento repressivo - si è sempre attenuta (cfr. 29 gennaio 2003, n. 51; 14 marzo 2003, n. 238) al principio acquisito che “l’infrazione della norma edilizia ha carattere permanente, per cui il provvedimento sanzionatorio interviene comunque su una situazione antigiuridica attuale. Né può considerarsi automaticamente consolidato in materia edilizia, per effetto del mero decorso del tempo, l’interesse privato al mantenimento di una costruzione abusiva, perché altrimenti verrebbero a perdere ogni ragione logica e giuridica tutte le disposizioni in materia di sanatoria introdotte dalla legge 47/85, per le specifiche ipotesi ivi disciplinate (TAR Liguria, I, 828/2002)”.
V.2. Quanto alla specifica questione del supplemento motivazionale posta da parte ricorrente, il Collegio deve, altresì, dare atto che sono, allo stato, presenti in giurisprudenza due orientamenti:
- uno che, facendo leva sulla natura vincolata dei provvedimenti repressivi di cui si tratta, escludere in radice che gravi sull’Amministrazione uno specifico onere di motivazione in ordine al lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e alle ragioni di pubblico interesse, concreto ed attuale, che ne giustifichino l’adozione, essendo “sufficiente l’oggettivo riscontro dell’abusività dell’opera” (cfr. T.A.R. Campania - Napoli - Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 4336; in precedenza: T.A.R. Toscana, 8 novembre 2000, n. 2292);
- l’altro che, viceversa, riconosce la sussistenza, in capo alla P.A., di un particolare onere di motivazione, nel caso in cui il lungo decorso del tempo fra la realizzazione dell'opera abusiva e l'adozione della misura repressiva, abbia ingenerato, a causa dell'inerzia degli organi amministrativi preposti al controllo del territorio, un affidamento in capo al privato ed una consolidazione della situazione di fatto, per la cui modificazione l'Autorità comunale procedente è tenuta ad indicare puntualmente le ragioni che, a distanza di tanto tempo, giustificano l'azione di un provvedimento sanzionatorio (TAR Campania-Salerno Sez. II, 12 aprile 2005, n. 530; TAR Marche, 29 agosto 2003, n. 976; TAR Sardegna, 6 maggio 2003, n. 542; TAR L’Aquila, 29 aprile 2003, n. 208).
Tuttavia, anche il secondo dei suddetti orientamenti individua, a sua volta, limiti ben precisi di applicazione, e cioè:
a) che costituisce onere dell'interessato fornire prova idonea a documentare l'epoca di costruzione dell'opera asseritamente abusiva (cfr. TAR Campania-Salerno Sez. II, 12 aprile 2005, n. 530, cit.; e T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 12 febbraio 2001 n. 213);
b) che la (risalente) data di commissione dell’abuso sia, in alternativa, desumibile dagli atti del giudizio (TAR Marche, n. 976/2003; cit.) o da altri provvedimenti dell’Amministrazione (TAR L’Aquila, n. 208/2003, cit.) o, comunque, ammessa dall’Amministrazione medesima (TAR Sardegna, n. 543/2003, cit.).
V.3. Nessuna delle anzidette condizioni ricorre nel caso di specie, in cui parte ricorrente non ha in alcun modo provato l’epoca di realizzazione dell’abuso, limitandosi ad indicarla nei propri scritti difensivi; mentre l’Amministrazione ha eccepito (memoria conclusiva) la mancanza di prova di parte in tal senso ed ha dedotto (stessa memoria) di aver appreso l’esistenza degli abusi solo a seguito del sopralluogo effettuato nel novembre 1993, nell’ambito del procedimento afferente il rilascio del certificato di agibilità del capannone produttivo, richiesta dalla Società ricorrente solo nel marzo 1991.
In effetti, agli atti del giudizio la data di commissione dell’abuso (1974/75) non figura accertata in provvedimenti uffciali del Comune, bensì unicamente nel contesto de relato di una persona interessata, riportato nella relazione di servizio, redatta dalla P.M. il 3 febbraio 1994, a seguito del sopralluogo effettuato due giorni prima.
Né per prova di parte né per ammissione di controparte né per obiettivo riscontro processuale può ritenersi, dunque, accertata la sussistenza di una effettiva “inerzia” dell’Amministrazione nel reprimere l’abuso edilizio de quo, cosicché, neppure, può essere posto della stessa uno specifico onere di motivare il provvedimento sanzionatorio adottato.
VI. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto:
- del consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali, richiamati nella presente decisione, in epoca successiva alla proposizione del ricorso;
- dell’esito della fase cautelare del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Bologna, Sezione Seconda, RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, l’ 11 gennaio 2006.
Presidente - (Luigi Papiano)
Cons.rel.est. - (Giorgio Calderoni)
Depositata in Segreteria in data 14.04.2006
Bologna, li 14.04.2006
Il Segretario