TAR Veneto, Sez. II n. 798 del 11 giugno 2021
Urbanistica.Procedura speciale prevista dall’art. 8 del D.p.r. 160/2010

La procedura disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all’insediamento da realizzare

Pubblicato il 11/06/2021

N. 00798/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00740/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 740 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Maver Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Ciscato, Gianluca Ghirigatto, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo 135;

contro

Comune di Piovene Rocchette, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Anna Domenichelli, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;

nei confronti

Paola Calvi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera del Consiglio Comunale del 16/06/2017 con cui il Comune di Piovene Rocchette ha respinto l'istanza di attivazione della procedura dello Sportello unico per le attività produttive di cui al combinato disposto della Legge Regionale n. 55/2012, art 4 c.2, e dell'art. 8 del DPR. n. 160/2010 per l'insediamento, all'interno di un'area molto vasta destinata in via preferenziale dal PAT allo sviluppo produttivo, di un'attività di autolavaggio e rimessaggio camper - con contestuale cambio di destinazione di zona del PI da zona E2 “Agricola di pianura” a zona DI.2 “Produttiva industriale ed artigianale di espansione”, prot. SUAP n. REP_PROV_VI/VI- SUPRO 79698/12-07-2016 e protocollo comunale n. 9426 del 13.07.2016;

per quanto di ragione e occorrer possa, delle antecedenti deliberazioni consiliari soprassessorie, n. 12 del 15/02/2017 e n. 22 del 5/04/2017;

nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MAVER SAS il 25/7/2017:

del provvedimento di diniego del progetto per l'insediamento di un'attività di autolavaggio e rimessaggio camper in variante al PI ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e art. 4 LR 55/2012 emesso dal responsabile SUAP arch. Dal Brun, comunicato all'odierna ricorrente in data 30/06/2016


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piovene Rocchette;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Si controverte sulla legittimità del diniego opposto dal Comune di Piovene Rocchette al progetto presentato dalla ditta Maver s.a.s., già titolare di una carrozzeria nel territorio comunale, per l’insediamento di una nuova attività di autolavaggio e rimessaggio camper in un’area di circa 5.200 mq, avente destinazione agricola, situata nelle immediate vicinanze, ma non adiacente, a quella su cui insiste la carrozzeria e più precisamente lungo la S.P. 349 del Costo (via Thiene), in variante allo strumento urbanistico.

In particolare, la ditta ricorrente ha chiesto l’applicazione della procedura speciale prevista dall’art. 8 del D.p.r. 160/2010 e dall’art. 4 della L.r. 55/2012, che, per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, prevede un procedimento semplificato di variante agli strumenti urbanistici, mediante convocazione della conferenza di servizi, qualora i piani comunali non individuino aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individuino aree insufficienti (cfr. art. 8, D.P.R. 160/2010); mancanza o insufficienza di aree idonee che deve essere verificata dal responsabile SUAP prima della convocazione della conferenza di servizi.

Il suddetto progetto - ritenuto in prima battuta accoglibile dal Responsabile SUAP, che reputava applicabile la procedura eccezionale dell’art. 4, L.r. 55/12 - è stato denegato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 37/2017, qui impugnata, in ragione della evidenziata disponibilità all’interno del territorio comunale di aree produttive idonee all’insediamento richiesto dalla ditta ricorrente.

Con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il suddetto diniego, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Ente Civico si è costituito in giudizio, contrastando le avverse pretese.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti non meritano accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

La giurisprudenza ha, più volte, evidenziato il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dall'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità "ordinaria" di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l'insufficienza di queste, laddove per "insufficienza" deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all'insediamento da realizzare (Consiglio di Stato, sentenza n. 5273 del 28-08-2020; Cons. Stato, sez. IV, sentenza n.27 dell'8 gennaio 2016; cfr. anche le ivi richiamate Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2011, nr. 4308; id., 25 giugno 2007, nr. 3593; id., 3 marzo 2006, nr. 1038).

La medesima giurisprudenza ha, altresì, messo in luce l’autonomia di cui gode il Consiglio Comunale nel valutare le determinazioni emerse in seno alla conferenza di servizi nel decidere sulla proposta di variante (“... il procedimento si conclude con una conferenza di servizi la cui determinazione costituisce proposta di variante urbanistica sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate, il Consiglio comunale si pronuncia entro sessanta giorni; peraltro la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla conferenza di servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-08-2020, n. 5273; Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2017, n. 940; Cons. Stato, IV, 4151/2013 Cons. Stato, V, 1972/2013).

In applicazione dei suesposti principi, il Collegio reputa immune dai prospettati vizi di legittimità il provvedimento impugnato con il quale il Consiglio Comunale ha rigettato l’istanza della ricorrente – che aveva chiesto la trasformazione di ca. 5.200 mq di area agricola in area produttiva – sul rilievo che esistono all’interno del Comune nelle vicinanze dell’area in cui la ditta Maver avrebbe voluto insediare la nuova attività, lotti inedificati aventi destinazione produttiva e di dimensioni tali da poter accogliere l’insediamento progettato (vedi doc. 8 P.A., Tavola 2.3 del vigente P.I. nella quale sono evidenziate le aree “D1.2 con destinazione “Industriale, artigianale, commerciale, direzionale di espansione” ancora libere da costruzioni e poste nelle vicinanze dell’area in cui si sarebbe voluta insediare la ditta Maver).

Alla luce delle suesposte osservazioni - considerata l’eccezionalità della procedura semplificata invocata dalla ricorrente, ritenuto che il provvedimento impugnato non sia affetto da errore di fatto nell’individuazione delle aree disponibili e che la ricorrente non abbia provato l’impossibilità di localizzare la nuova attività economica in una delle aree a destinazione produttiva indicate dal Comune come idonee ad ospitarla - il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 3000, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario