TAR Lombardia (MI) Sez. II  n. 2730 del 9 novembre 2012.
Urbanistica.Ai piani di recupero si applica la disciplina statale per i piani particolareggiati.

I piani di recupero, nella configurazione ad essi data dagli art. 28 e 30, l. 5 agosto 1978 n. 457, sono strumenti di pianificazione urbanistica a finalità attuative e di livello gerarchicamente subordinato ai quali si riconnettono obblighi di trasformazione edilizia e urbanistica per i proprietari e per il Comune e che non hanno, quindi, una natura meramente programmatica; di conseguenza è ad essi applicabile, per esplicita volontà di legge, la disciplina statale per i piani particolareggiati . (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02730/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02211/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Claudio Tricella, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Perego, presso il cui studio, in Milano, via Cesare Battisti, 13, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Cernusco Sul Naviglio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Muntoni, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;

nei confronti di

Daniele Tricella, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Restivo, presso il cui studio, in Milano, via Corridoni, 6, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale di Cernusco sul Naviglio n. 375 del 3.12.2008, di approvazione della proposta di piano di recupero ad iniziativa privata presentata dai confinanti, i sig.ri Carlo Tricella, Daniele Tricella, Mariadele Fedeli e Giuseppe Fedeli e della deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 6 agosto 2008 di adozione del piano e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 4 luglio 2006 di approvazione definitiva della individuazione della zona di recupero n. 18, nella parte in cui individua l’ambito 11 della zona di recupero 18.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cernusco sul Naviglio e di Daniele Tricella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Claudio Tricella con ricorso straordinario al Capo dello Stato - notificato in data 13 luglio 2009 – ha chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Cernusco sul Naviglio n. 375 del 3.12.2008, di approvazione della proposta di piano di recupero ad iniziativa privata presentata dai confinanti, i sig.ri Carlo Tricella, Daniele Tricella, Mariadele Fedeli e Giuseppe Fedeli e della deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 6 agosto 2008 di adozione del piano. Ha chiesto, inoltre, l’annullamento parziale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 4 luglio 2006 di approvazione definitiva della individuazione della zona di recupero n. 18, contenente la perimetrazione interna dell’ambito 11, relativa al piano di recupero in questione.

2. Il Comune di Cernusco sul Naviglio ed il sig. Daniele Tricella, con atti notificati al sig. Claudio Tricella, rispettivamente, in data 11.9.2009 e 10.9.2009, si sono opposti, ex art. 10, co. 1, d.P.R. n. 1199 del 1971, alla trattazione del ricorso in sede straordinaria chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.

3. In data 13 ottobre 2009 il sig. Claudio Tricella ha depositato, presso la segreteria del T.a.r., l’atto di costituzione in giudizio ai sensi del menzionato art. 10; ha, quindi, notificato all’amministrazione comunale ed al controinteressato, in data 16 ottobre 2009, copia dell’atto di costituzione in giudizio e la relativa attestazione di deposito.

4. In via preliminare il ricorrente chiede che sia dichiarata l’illegittimità della richiesta di trasposizione del ricorso straordinario, formulata dal Comune di Cernusco sul Naviglio, per violazione dell’art. 21 septies, l. n. 241/1990 e dell’art. 33, c. 3 dello statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27.9.2006; per sviamento dell’interesse pubblico ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, in quanto l’atto di opposizione ex art. 10, d.P.R. n. 1199/1971 sarebbe stato sottoscritto dal Sindaco in difetto della preventiva deliberazione di autorizzazione da parte della Giunta Comunale; inoltre, afferma il ricorrente, la notifica al controinteressato sarebbe nulla per erronea indicazione del domicilio del controinteressato.

5. In via subordinata, il ricorrente ripropone avverso gli atti impugnati le seguenti censure formulate con il ricorso straordinario:

I. incompetenza della Giunta Comunale;

II. illegittimità derivata delle deliberazioni di adozione e di approvazione del piano di recupero per effetto della illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 4 luglio 2006;

III. Violazione dell’art. 30, l. n. 475/1978;

IV. Violazione dell’art. 3.7.2 del d.m. del 1 febbraio 1986.

6. Con ricorso per motivi aggiunti il sig. Claudio Tricella, a seguito della conoscenza delle osservazioni presentate in data 8 maggio 2006 dai sig.ri Carlo Tricella, Daniele Tricella, Mariadele Fedeli e Giuseppe Fedeli, prodotte dal controinteressato nel ricorso n. 1844/09, ha proposto le seguenti ulteriori censure avverso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 4.7.2006:

I. eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e per travisamento dei fatti in quanto il lotto di cui ai mappali n. 123-124 sarebbe intercluso e quindi inedificabile ed in quanto la mera impegnativa del confinante non sarebbe un idoneo presupposto, non essendo mai stata stipulata una convenzione con le proprietà frontiste;

II. difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento di potere

III. illegittimità derivata degli atti impugnati con il ricorso r.g. 676/2011.

7. Si è costituito in giudizio il Comune di Cernusco sul Naviglio e, oltre a dedurre l'infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività.

8. Si è altresì costituito il sig. Daniele Tricella, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

9. L’eccezione sollevata dal sig. Claudio Tricella, secondo cui la richiesta di trasposizione del ricorso straordinario, formulata dal Comune di Cernusco sul Naviglio, sarebbe viziata in quanto sottoscritta dal Sindaco in difetto della preventiva deliberazione di autorizzazione da parte della Giunta Comunale e per nullità della notifica al controinteressato, è infondata.

Con deliberazione n. 231 del 7.9.2009 la Giunta Comunale ha, difatti, autorizzato il Sindaco a proporre opposizione ex art. 10, d.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal sig. Claudio Tricella (cfr. doc. n. 1 dell’amministrazione).

Né la notifica dell’atto di opposizione al controinteressato è affetta da vizi, avendo l’amministrazione provato che il sig. Daniele Tricella ha ritirato tale atto presso la casa comunale (doc. 3 dell’amministrazione).

6. L’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dall’amministrazione resistente, è fondata.

7. Per giurisprudenza costante, i piani di recupero, nella configurazione ad essi data dagli art. 28 e 30, l. 5 agosto 1978 n. 457, sono strumenti di pianificazione urbanistica a finalità attuative e di livello gerarchicamente subordinato ai quali si riconnettono obblighi di trasformazione edilizia e urbanistica per i proprietari e per il Comune e che non hanno, quindi, una natura meramente programmatica; di conseguenza è ad essi applicabile, per esplicita volontà di legge, la disciplina statale per i piani particolareggiati (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 29 dicembre 2010, n. 9537).

In particolare, in forza del richiamo contenuto all’art. 28, c. 4, l. 5 agosto 1978, n. 457, trova applicazione l’art. 16, l. n. 1150/1942, ai sensi del quale “il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito”.

In forza di questa previsione - in questa parte vigente, essendo l’abrogazione disposta dall’art. 58, d.P.R. n. 327/2001 limitata alle norme riguardanti l'espropriazione - sussiste in capo alla p.a. un obbligo di notifica individuale, ma solo per i proprietari di immobili direttamente incisi dalla disciplina del piano di recupero (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 29 dicembre 2010, n. 9537).

Nel caso di specie, il ricorrente si afferma proprietario delle aree situate nel Comune di Cernusco sul Naviglio censiste in catasto al foglio 29, mappali 137, 131 e 125.

Si tratta di aree esterne al perimetro del piano di recupero ZR 18, ambito 11 (il quale ha ad oggetto i mappali 123 e 124 del foglio 19) e che, quindi, non essendo direttamente incise dai provvedimenti impugnati, non danno titolo ad una notifica individuale.

Né può ritenersi che l’atto di approvazione del piano di recupero dovesse essere notificato al sig. Claudio Tricella in forza dell’asserito diritto di comproprietà su una porzione del mappale 124.

Tranne in casi eccezionali in cui vi sia una sicura ed esatta conoscenza della situazione dominicale, è difatti sufficiente che l’amministrazione effettui le notifiche ai proprietari risultanti dai registri catastali, senza che sia quindi necessario effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire le vicende riguardanti la titolarità delle aree.

Nel caso di specie, il diritto di comproprietà su una porzione del mappale 124, vantato dal ricorrente, non risulta dai registri catastali ed il suo accertamento comporta complesse indagini che l’amministrazione non era, certamente, tenuta a compiere.

Non essendo, perciò, richiesta la notifica al sig. Claudio Tricella delle deliberazioni di adozione e di approvazione del piano di recupero, trova applicazione la norma, ora dettata all’art. 41 cod.proc.amm., che àncora il dies a quo per impugnare al giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione.

8. Decorre, parimenti, dalla pubblicazione nell'albo pretorio il termine per impugnare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 4 luglio 2006, di individuazione delle zone di recupero del patrimonio esistente, ex art. 27, l. n. 457/1978.

Per gli atti aventi natura pianificatoria e riguardanti, come nel caso di specie, ampie zone e comparti territoriali, non è, difatti, richiesta la notifica individuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5158).

9. La deliberazione di approvazione del piano di recupero è stata pubblicata all’albo pretorio dal 23 febbraio 2009 sino al 10 marzo 2009; la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 4 luglio 2006 è stata pubblicata all’albo pretorio dal 18 luglio 2006 al 2 agosto 2006.

10. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato notificato in data 13 luglio 2009, oltre il termine di decadenza di centoventi giorni, previsto all’art. 9, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che scadeva in data 8 luglio 2009; esso è pertanto irricevibile.

Parimenti irricevibili sono i motivi aggiunti.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 3.000,00 (tremila/00) – di cui 2.500,00 (duemilacinquecento) a favore del Comune di Cernusco sul Naviglio e 500,00 (cinquecento/00) a favore di Daniele Tricella - oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Concetta Plantamura, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)