TAR Lazio (RM) Sez. II-Bis n. 8892 del 30 ottobre 2012
Urbanistica. Elettrodotti e variante urbanistica.
In base al disposto degli artt. 87 e 88 del D.P.R. n. 616/1977, gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche in quanto realizzate per il perseguimento di interessi generali, e non necessitano di variante urbanistica potendo i progetti di elettrodotto essere eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia intervenuta l'intesa con le regioni e con gli enti locali territorialmente interessati . (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 08892/2012 REG.PROV.COLL.
N. 08973/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8973 del 2010, proposto da:
Comune di Pace del Mela e Comune di San Filippo del Mela, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto presso Ugo Di Pietro in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 229;
contro
Terna s.p.a., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Esposito, Filomena Passeggio e Giancarlo Bruno, con domicilio eletto presso Mario Esposito in Roma, via Lattanzio, 66;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Comune di Condrò, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto 239/EL-76/11/113/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 8.7.2010, con il quale è stata rilasciata a Terna s.p.a. l’autorizzazione unica per la costruzione dell’elettrodotto a 380 kv in doppia terna “Sorgente-Rizziconi”, nonché degli atti presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terna s.p.a., del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Comuni di Pace del Mela e di San Filippo del Mela ricorrono avverso l’autorizzazione unica rilasciata a Terna s.p.a. l’8.7.2010 dal Ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, per la costruzione di un elettrodotto in doppia terna a 380 kv, denominato “Sorgente-Rizziconi”.
Presentano le deduzioni di seguito descritte in sintesi.
1) L’istruttoria del provvedimento di autorizzazione è carente sotto l’aspetto motivazionale nella valutazione di possibili siti alternativi, in risposta alle esigenze delle comunità locali riguardo all’impatto ambientale dell’opera, nonché per la mancata risposta alle osservazioni presentate da cittadini ed enti.
2) Nelle preliminari valutazioni d’impatto ambientale sono stati omessi i rilievi sull’entità dell’inquinamento da ozono che verrebbe dalla messa in funzione dell’impianto, né sono state applicate le regole definite dall’Istituto Superiore della Sanità per le valutazioni d’impatto ambientale.
3) È stata violata la disposizione di cui all’art. 1, comma 26, della L. n. 239/2004, che prescrive la definizione di un procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica.
4) L’intesa con la Regione Sicilia, formalizzata a livello regionale con decreto dell’assessorato dell’industria, non è stata preceduta dal parere dell’assessorato territorio e ambiente – ufficio speciale area a elevato rischio di crisi ambientale e dal parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, obbligatori per le aree a elevato rischio di crisi ambientale, quale il comprensorio del Mela.
5) È stato violato l’art. 7 della Legge Regionale della Sicilia n. 71/1978, che prevede la competenza dei consigli comunali per l’adozione dei piani regolatori e delle loro varianti, giacché il decreto di autorizzazione unica stabilisce che detta autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché la società controinteressata Terna s.p.a. Le controparti hanno presentato memorie di controricorso e repliche.
Terna s.p.a. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per genericità e carenza d’interesse, considerato che i Comuni ricorrenti hanno accettato il programma di produzione e gestione della rete elettrica nel territorio, sottoscrivendo un protocollo d’intesa in data 25.1.2007. Sotto altro profilo eccepiscono l’inammissibilità per tardività nell’impugnazione del decreto 29.7.2009 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con il quale è stato espresso il parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto.
La causa è passata in decisione all’udienza del 5 luglio 2012.
DIRITTO
Sono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso presentate da Terna s.p.a.
I comuni del comprensorio del Mela rivestono interesse al progetto autorizzato con il decreto ministeriale contestato in questa sede, sia per la corretta esecuzione del progetto, sia per la regolarità del procedimento di formazione della volontà autorizzatoria, dato che l’opera deve essere realizzata in parte nel territorio di loro competenza. L’interesse dedotto in giudizio è riferito, nei motivi di doglianza, alla regolarità del procedimentale, riguardo alla quale sono lamentate lacune. Detto interesse non confligge con l’intesa di massima definita nel 2007, giacché le censure investono fasi interlocutorie – valutazioni di impatto ambientale, competenze, ecc. – riferibili alle attività preliminari svolte tra il 2009 e il 2010.
La peculiarità dell’interesse dedotto, di ordine procedimentale nell’ambito della formazione del provvedimento di autorizzazione unica, riporta a quest’ultimo gli aspetti lesivi, ancorché i sub procedimenti intesi a definire la compatibilità ambientale delle opere siano dotati di autonomia, ed è perciò a questo, quale atto conclusivo di una fattispecie complessa a formazione progressiva, per quanto riguarda la qualificazione dell’interesse, che debbono essere riferiti i termini iniziale e finale per la contestazione in giudizio.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
Il progetto presenta alcune soluzioni alternative e la commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale ha indicato modifiche che Terna s.p.a. ha recepito provvedendo a disporre integrazioni tecniche.
Nella definizione dei limiti di esposizione alle fonti elettromagnetiche il progettista si è attenuto alle vincolanti disposizioni normative di cui al D.P.C.M. 8.7.2003, relative ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.
Quanto alla mancanza del parere dell’ufficio speciale area ad elevato rischio di crisi presso l’assessorato regionale siciliano per il territorio e l’ambiente – peraltro soppresso nel 2009, in costanza della formazione del giudizio di valutazione ambientale da parte della Regione Sicilia – e del parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, occorre considerare che il giudizio favorevole dell’organo competente è sostitutivo, ai sensi dell’art. 91, comma 6, della L.R. Sicilia 3.5.2001 n. 6, di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Per ciò che concerne le irregolarità dedotte con riferimento alla normativa di cui alla legge n. 239/2004, relativa al procedimento per l’autorizzazione unica, occorre considerare come la giurisprudenza dominante abbia riconosciuto carattere autonomo al procedimento di valutazione di impatto ambientale rispetto a quello di autorizzazione unica, non potendosi peraltro trascurare la circostanza che nel secondo confluisce comunque anche il procedimento relativo alla v.i.a., essendo l'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto di tutti i possibili valori meritevoli di tutela, ivi compresi quei valori ambientali alla cui tutela è finalizzata la v.i.a. (Cons.St., IV, 3.3.2009 n. 1213; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 8.7.2009 n. 1209; T.A.R. Umbria, I, 9.2.2010 n. 59). Con la conseguenza che i procedimenti per la valutazione della compatibilità ambientale di opere sono dotati di autonomia normativa e istruttoria, e i pareri finali sono ripresi dal procedimento per l’autorizzazione unica che li presuppone, ancorché disciplinato da differenti regole e assistito da iter istruttorio proprio.
In ordine alle censure sulla competenza dei comuni del comprensorio del Mela e alla lamentata situazione locale di rischio ecologico il Collegio non può fare a meno di porre in evidenza come non sia mancato il coinvolgimento degli enti locali nel procedimento di autorizzazione unica e nei sub procedimenti di v.i.a.; tanto che gli stessi Comuni ricorrenti nel 2007 erano addivenuti, come già ricordato, a un protocollo d’intesa - preceduto nel 2004 da accordi programmatici con la Regione Sicilia – nel quale aderivano, quale soluzione condivisa, alla progettata localizzazione dell’opera quale fascia di fattibilità del tracciato, sia pure come presupposto e indirizzo nello studio di impatto ambientale per l’individuazione di diversi tracciati alternativi (art. 5 del protocollo d’intesa del 25.1.2007, sottoscritto dai Comuni di Pace del Mela e di San Filippo del Mela). L’adesione da parte dei Comuni, ancorché di massima, alla localizzazione prevista per l’opera ha incidenza anche ai fini dell’assetto urbanistico di competenza degli stessi enti locali.
Peraltro la giurisprudenza ha ormai chiarito che, in base al disposto degli artt. 87 e 88 del D.P.R. n. 616/1977, gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche in quanto realizzate per il perseguimento di interessi generali, e non necessitano di variante urbanistica potendo i progetti di elettrodotto essere eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia intervenuta l'intesa con le regioni e con gli enti locali territorialmente interessati (Cons.St., IV, 3.5.2005 n. 2136; T.A.R. Marche 9.10.1992 n. 588).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Francesco Arzillo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)