TAR Lazio (RM) Sez. I-Quater n. 8674 del 10 ottobre 2012
Urbanistica.Sanzioni per abusi edilizi e avvio del procedimento.
La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l'annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l'assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all'edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall'art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 08674/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04468/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4468 del 2007, proposto da:
Luzzi Tommaso, Luzzi Maurizio, Montis Ivana, Spadaro Rosaria,
rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Campagnola, Monica Galano, con domicilio eletto presso Antonio Campagnola in Roma, via Lutezia, 8;
contro
Ente Regionale Parco di Veio;
Comune di Sacrofano, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Taglioni, con domicilio eletto presso Mauro Taglioni in Roma, via degli Scipioni, 181;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Presidente Ente Parco n. 11/07 del 16.3.2007 di sospensione e demolizione opere abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sacrofano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata l’ordinanza del Presidente Ente Parco n. 11/07 del 16.3.2007 di sospensione e demolizione opere abusive.
Dal provvedimento risulta <che – in assenza di relativo nulla osta dell’Ente regionale Parco di Veio (art. 28 LR 29/1997) e in contrasto con le misure di salvaguardia (art. 8 della stessa legge) – è stato realizzato : cambio di destinazione d’uso da rimessa mezzi agricoli ad abitazione del piano seminterrato del corpo principale del manufatto, modifica delle dimensioni delle aperture su due corpi laterali dello stesso; passo carrabile di accesso al lotto di proprietà>.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Violazione art. 28 LR 29/1997; incompetenza ed eccesso di potere per travisamento, sviamento, difetto della causa e dell’interesse pubblico; (le vicende sarebbero estranee all’interesse pubblico di cui è portatore l’Ente Parco);
2). Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, illogicità.
3). Violazione artt. 4, 10 e seguenti L. 241/1990.
In data 4.6.2007 si è costituito il Comune che, peraltro, ha disposto la sospensione del procedimento amministrativo (ex artt. 38 e 44 L. 47/85) in quanto sono state presentate n. 6 domande di condono edilizio dalla ricorrente Spadaro Rosaria, in attesa della loro definizione.
In data 28.2.2012 i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria nella quale insistono circa la circostanza che l’Ente Parco ha censurato profili propriamente rilevanti sul piano urbanistico-edilizio.
In data 4.6.2007 il ricorrente Luzzi Maurizio ha rinunciato al ricorso.
Il ricorso è infondato.
In particolare l’infondatezza del ricorso poggia sulle seguenti argomentazioni :
a). ad avviso del Collegio non rileva la predetta disposta sospensione del procedimento amministrativo, ad opera del Comune di Sacrofano, in quanto il potere esercitato dall’Ente Parco è di tipo diverso rispetto a quello del Comune.
Anche nell’ultima memoria, depositata il 28.2.2012, i ricorrenti insistono nel sostenere che il provvedimento del Parco è diretto a censurare profili propriamente ed esclusivamente rilevanti sul piano urbanistico-edilizio.
Tuttavia, la censura non coglie nel segno in quanto si ritiene che l’Ente Parco abbia legittimamente considerato in particolare i vincoli che gravano sulla zona in questione e, dunque, poteva esercitare i poteri a difesa degli interessi ai quali è istituzionalmente preposto;
b). dagli atti depositati, risulta che <l’area è gravata da una serie di vincoli : ricade in zona A del Parco di Veio (art. 7 LR 29/97) e zona di trasformabilità limitata del PTP n. 4 Valle del Tevere; zona agricola del vigente PRG del Comune di Sacrofano; vincolo paesaggistico (art. 142 DLGS 42/2004)>;
c). infine, per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione), l'adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non deve essere preceduta dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all'esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).
Più recentemente è stato precisato che la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l'annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l'assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all'edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall'art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).
In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
Respinge il ricorso in epigrafe.
Da atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente Luzzi Maurizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)