TAR Toscana, Sez. III, n. 1553, del 12 novembre 2013
Urbanistica.Edifici sparsi e vincolo cimiteriale
E’ bene sottolineare che il vincolo cimiteriale riguarda anche gli edifici sparsi utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli o aventi destinazione diversa da quella abitativa ponendosi persino rispetto ad essi l'esigenza, perseguita dall'art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934, di salvaguardare la salubrità pubblica e di consentire futuri ampliamenti del cimitero. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 01553/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02310/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2004, proposto da:
Mancini Giuliano, rappresentato e difeso dagli avv. Felice Cecchi, Daniela Fornaini, con domicilio eletto presso Felice Cecchi in Firenze, piazza Nazario Sauro 2;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Minucci, Andrea Sansoni, Francesca De Santis, con domicilio eletto presso Andrea Sansoni in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale;
per l'annullamento
le ordinanze n. 2004/DD/07175 e n. 2004/DD/07178 con le quali si determinava il diniego sulle domande di concessione a sanatoria rispettivamente n. 55555/88 - posizione n. S/73531 e n. 56609/88 - posizione S/74245 ambedue motivate sul fatto che le opere si trovano all'interno dell'area di rispetto del Cimitero del Pino, all'altezza del Viuzzo del Pozzetto, nonché di tutti gli atti di esse ordinanze propedeutici e preparatori, o da esse conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2013 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori F. Cecchi e A. Minucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con atto ritualmente notificato e depositato il nominato ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati di diniego di concessione a sanatoria di manufatti realizzati all’interno di area soggetta a vincolo cimiteriale.
Si sostiene nel ricorso che le domande di sanatoria sarebbero state presentate per mero scrupolo trattandosi di coperture di un’area agricola effettuata con telo di plastica e senza protezione laterale, tipo pergolato, e con lastra di plastica ondulata. Sarebbe quindi erronea e illegittima la qualificazione di capanne agricole.
Chiede, pertanto, che il Tribunale convalidi i provvedimenti di reiezione motivando però che non si tratti di opere soggette alla normativa urbanistica, in tal senso dovrebbero essere gli stessi atti annullati.
Si è costituito il comune di Firenze depositando memoria con la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso trattandosi di opere rilevanti sotto il profilo urbanistico e che quindi sarebbero legittime le ordinanze impugnate per l’insistenza del vincolo cimiteriale.
Ulteriori scritti difensivi sono stati prodotti dal ricorrente.
2) Il ricorso è infondato.
Si prescinde dalla questione dell’ammissibilità di un’azione volta alla conferma della parte dispositiva del provvedimento impugnato e alla modifica, invece, della sua motivazione, concretando tale azione la richiesta di una pronuncia di accertamento negativo di natura dichiarativa non ammissibile nell’ambito della giurisdizione di legittimità qual è quella oggetto del presente scrutinio giurisdizionale.
Va innanzi tutto rilevato che il provvedimento impugnato è conseguente a due espresse domande di sanatoria presentate dal ricorrente che obbligava l’Amministrazione comunale a istruire il relativo procedimento e a concluderlo con un provvedimenti definitivi, come correttamente avvenuto.
La tesi, poi, che nella specie si tratterebbe di manufatti privi di rilievo urbanistico-edilizio è smentita per tabulas dalla consistenza dei manufatti stessi (due capanne agricole che ricoprono l’una una superficie di mq. 53,64 e l’altra una superficie di mq. 15,84), confermata dalla documentazione fotografica che evidenzia che si tratta di opere che, se pur realizzate con materiale precario, insistono stabilmente sul terreno sul quale sono collocate. In base, pertanto, all’art. 10 del t.u. n. 380 del 2001, concretandosi una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio le stesse opere erano soggette al permesso di costruire. Donde il loro rilievo sotto il profilo del rispetto dell’area di vincolo cimiteriale. E dal momento che non è contestato che le stesse capanne insistono entro la fascia di 200 metri del vincolo cimiteriale, come indicato nei provvedimenti di diniego impugnati, e che la sussistenza di un tale vincolo sia ostativo alla permanenza di opere rilevanti sul piano urbanistico-edilizio, le opere realizzate abusivamente non sono sanabili stante l’inedificabilità assoluta derivante dal disposto dell’art. 338 del testo unico sulla sanità.
Va comunque rilevato, per completezza, che il vincolo cimiteriale riguarda anche gli edifici sparsi (Cons. Stato, V, 14/9/2010, n. 6671; idem, 3/5/2007, n. 1933; TAR Campania, Napoli, II, 13/2/2009, n. 802; idem, 25/1/2007, n. 711) utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli o aventi destinazione diversa da quella abitativa (Cons. Stato, V, 23/8/2000, n. 4574), ponendosi persino rispetto ad essi l'esigenza, perseguita dall'art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934, di salvaguardare la salubrità pubblica e di consentire futuri ampliamenti del cimitero (TAR Toscana, sez. III, 25.10.2011 n. 1542; TAR Abruzzo, L'Aquila, I, 14/10/2008, n. 1141).
Infatti, l'apposizione del vincolo in questione persegue una molteplicità di interessi pubblici: la tutela di esigenze igienico sanitarie e della sacralità del luogo, l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale; pertanto anche la costruzione di case sparse, e persino la realizzazione di edifici isolati non destinati ad abitazione, deve rispettare la distanza minima di 200 metri, senza che sia richiesta all'Ente pubblico una valutazione in concreto della compatibilità della presenza del manufatto rispetto al vincolo de quo (Tar Toscana, sez. II, 27 novembre 2008, n. 3046; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933; idem, 27 agosto 1999, n. 1006).
Il ricorso va, pertanto, respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore
Eleonora Di Santo, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)