TAR Campania (NA), Sez. IV, n. 4347, del 17 settembre 2013
Urbanistica.Ripostiglio in alluminio può essere considerato opera pertinenziale.

La realizzazione su un terrazzo a livello di un ripostiglio in alluminio di circa mt.1,50 x 2,40 può essere considerata opera pertinenziale. Nel caso in esame sia la struttura che la funzione del predetto “manufatto in alluminio” depongono chiaramente per l’impossibilità di fruirne autonomamente come vano aggiunto all’appartamento e, dunque, per la sua natura pertinenziale Con la precisazione che per l'individuazione di un'opera quale pertinenza rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali, sicché non può attribuirsi il carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza solo perché destinate a servizio del bene principale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04347/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06022/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6022 del 2009, proposto da: 
Loredana Sola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Della Corte e Luca Ruggiero, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, via Veneto, 288/A;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Napoli n.539 del 05/08/2009 con il quale veniva ordinata ex art.33 il ripristino delle opere abusive realizzate alla via delle Repubbliche Marinare n.138, consistenti nella realizzazione , su un terrazzo a livello, di un ripostiglio in alluminio di circa mt.1,50 x 1,20 x 2,40 di h.; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6022 dell’anno 2009, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di essere proprietaria, assieme al proprio coniuge, dell’immobile sito in Napoli alla via delle Repubbliche Marinare n. 138;

di aver realizzato, sul terrazzo di pertinenza del predetto appartamento, un ripostiglio in alluminio di modestissime dimensioni;

che l’Amministrazione adottava l’atto impugnato.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 17.07.2013, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) Violazione art.33 DPR 380/2001, eccesso di potere, atteso che la demolizione non poteva essere ordinata, trattandosi di opere per cui non è necessario il permesso di costruire; 2) Violazione art. 29 DPR 380/01; 3) Violazione art. 2 L.R.C. n.19/01, artt. 3, 22 e 37 DPR 380/01, art. 3 legge 241/90; 4) Violazione art.3 DPR 380/01, violazione art.97 Cost., violazione del giusto procedimento; 5) Violazione art. 3 commi I e IV legge 241/90, difetto di istruttoria e di motivazione; 6) Violazione artt. 7 e 10 legge 241/90.

L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

Deve infatti ritenersi fondata la prima censura, secondo cui – per l’opera in questione – non era necessario il permesso di costruire. Infatti, come ritenuto costantemente da questo Tribunale, il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel caso di un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa essere utilizzato in modo autonomo e separato. (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 15 settembre 2008 , n. 10138); in altri termini, in sede edilizia la nozione di pertinenza va definita sia in relazione alla necessità ed oggettività del rapporto pertinenziale sia alla consistenza dell'opera, che non deve essere tale da alterare in modo significativo l'assetto del territorio (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 maggio 2009 , n. 2829).

Con la precisazione che per l'individuazione di un'opera quale pertinenza rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali, sicché non può attribuirsi il carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza solo perché destinate a servizio del bene principale (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 24 aprile 2009 , n. 2163).

Nel caso in esame sia la struttura che la funzione (sopra descritte) del predetto “manufatto in alluminio” depongono chiaramente per l’impossibilità di fruirne autonomamente come vano aggiunto all’appartamento e, dunque, per la sua natura pertinenziale, di guisa che la censura merita accoglimento.

Possono essere assorbite le altre censure.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 6022 dell’anno 2009 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)