Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 31969 del 6 agosto 2024 (CC 26 giu 2024)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. PM in proc. Carnuccio
Ambiente in genere.Concessione demaniale suppletiva
La concessione suppletiva, quale prevista dall’art. 24 d.P.R. n. 328 del 1952 (regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione), pur costituendo un provvedimento comunque discrezionale, si pone come eccezione ai principi di matrice euro-unitaria in tema di concessioni e deve quindi essere interpretata restrittivamente; essa, infatti, consente l’affidamento diretto e senza gara al precedente concessionario di un’ulteriore porzione di area demaniale, sicché è necessario individuare preventivamente e rigorosamente le condizioni alle quali tale affidamento diretto possa avvenire, e vagliarne la sussistenza in concreto caso per caso; l’affidamento diretto di una maggiore superficie in ampliamento può ammettersi solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l’estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso e abbia, in ogni caso, una minima consistenza quantitativa, e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione.
Consiglio di Stato Sez. VI n.6558 del 19 luglio 2024
Rumore.Caratteristiche del piano di classificazione acustica
Il piano di classificazione acustica è un atto tecnico-politico, che presuppone un’ampia discrezionalità in capo all’ente nella sua elaborazione, adottato dal Consiglio regionale che persegue la finalità di fissare gli obiettivi ambientali di un’area, in relazione alle sorgenti sonore esistenti, procedendo alla cd. “zonizzazione acustica”, che è un concetto introdotto dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. In attuazione della legge il D.P.C.M. del 14 novembre del 1997 ha definito le sei classi acustiche, corrispondenti alle relative zone, in cui può essere suddiviso il territorio comunale, ognuna delle quali è caratterizzata da limiti di densità acustica crescenti. Grazie alla classificazione, il territorio comunale viene suddiviso in aree acusticamente omogenee che tendenzialmente corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. Il piano di zonizzazione si basa, dunque, sui due dati rivenienti dalle destinazioni urbanistiche e dagli elementi di fatto evincibili in merito all’inquinamento acustico preesistente in ciascuna delle aree classificate.
Consiglio di Stato sez. II n. 6666 del 23 luglio 2024
Urbanistica.Disciplina dei dehors soggetta alla legislazione nazionale e non derogabile da fonte regolamentare
Con riferimento alle strutture a servizio di attività commerciali comunemente denominate con espressione di derivazione francese dehors, è di tutta evidenza l'impossibilità per la fonte regolamentare di derogare ai principi generali in materia urbanistico-edilizia e ambientale, avallando installazioni sostanzialmente permanenti, sol perché rispondenti alle indicazioni tipologiche proposte, ovvero per lo più imposte. La dizione, pertanto, di temporaneità e di asservimento alle esigenze stagionali resta quella declinata dal legislatore nazionale nel ricordato art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, pur con i difetti di coordinamento tra T.u.e. dell'edilizia, nella versione più volte novellata, e d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, concernente, come già detto, sia i casi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica che quelli per i quali la procedura semplificata è semplificata
Consiglio di Stato Sez. II n.6267 del 12 luglio 2024
Beni culturali.Atto impositivo di vincolo
L’atto che impone un vincolo (archeologico, artistico, storico, ecc.) non può essere assimilato ad un atto di natura regolamentare: con esso non sono introdotte norme giuridiche, ma si rende applicabile la disciplina prevista dalla legge ai beni che ne costituiscono l’oggetto. L’atto che impone un tale vincolo è immediatamente lesivo ed impugnabile, anche quando si tratta di un atto che conforma una pluralità di beni. Quando l’atto di imposizione del vincolo è divenuto inoppugnabile (per la mancata tempestiva impugnazione del soggetto legittimato), la sua legittimità non può essere posta in contestazione, in occasione della impugnazione di provvedimenti ulteriori, basati sulla esistenza del vincolo, da cui la necessità dell’immediata impugnazione dell’atto che appone il vincolo.
Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 e s.m.i. cosiddetto Salva Casa
(Sesto scritto di approfondimento)
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6272 del 12 luglio 2024
Ambiente in genere.Obblighi dell'amministrazione comunale sull’istanza di repressione di abusi ambientali realizzati su area confinante, formulata dal relativo proprietario
Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi ambientali realizzati su area confinante, formulata dal relativo proprietario, in quanto quest’ultimo gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività potendo subire gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito non represso, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 cod.proc.amm. Ne discende che il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri di controllo, ripristinatori e repressivi relativi ad abusi ambientali da parte dell’organo preposto, può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere in modo espresso
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