Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 45587 del 11 dicembre 2024 (CC 14 nov 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Marro
Urbanistica.Giudice penale e titolo abilitativo
Il giudice penale non è vincolato nella valutazione ad esso spettante e relativa alla configurabilità del reato urbanistico, alla esistenza e persistente validità di un titolo abilitativo ove, fattualmente, ne emerga la illegittimità, non trattandosi di procedere alla sua disapplicazione. Inoltre, si è più volte affermato che in tema di reati edilizi, il giudice penale ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina legislativa in materia urbanistico-edilizia, senza che ciò comporti l'eventuale "disapplicazione" dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela, da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici
Consiglio di Stato Sez. II n. 8591 del sentenza 28 ottobre 2024
Urbanistica.Applicabilità art. 34-bis del TU edilizia
La tolleranza del 2% prevista dall’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, rubricato “Tolleranze costruttive” è applicabile alle difformità realizzate nel corso della realizzazione di un progetto approvato e non anche alle ipotesidi scostamenti previsti in un progetto finalizzato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conseguenza di un provvedimento repressivo di abusi.
Cass. Sez. III n. 45425 del 11 dicembre 2024 (CC 27 nov 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Vanacore
Urbanistica.Diritto all'abitazione ed esecuzione ordine di demolizione di immobile abusivo
Il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. L'autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto. Tali fatti non possono dipendere dalla inerzia del ricorrente ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia.
Consiglio di Stato Sez. V n. 9216 del 18 novembre 2024
Ambiente in genere.Soggetto destinatario di una ordinanza contingibile e urgente
Il soggetto destinatario di una ordinanza contingibile e urgente non deve essere necessariamente il proprietario dell’area ma è sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, essendo questo il presupposto logico e materiale per l’esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo. L’ordinanza va rivolta nei confronti del soggetto che si trova in rapporto con la fonte di pericolo tale da consentire di eliminare il riscontrato pericolo di danno, indipendentemente dalla natura dal titolo in base al quale ha disponibilità del bene.
TAR Sicilia (CT) Sez. V n. 3981 del 4 dicembre 2024
Urbanistica.Autorizzazione sismica in sanatoria non riconosciuta dall'ordinamento
L'istituto della autorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto nel nostro ordinamento. In particolare va osservato che l'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 persegue il fine di eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico ed è espressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio. A fronte di una così grave ed incontestata violazione di norme riferite alla tutela dell’incolumità pubblica in quanto riferite alla stabilità degli edifici alla corretta applicazione delle tecniche di costruzione, derivante dall’assenza di un (necessariamente) preventivo parere di regolarità sismica delle opere è evidente l’irrilevanza di una lamentata lesione dei diritti di partecipazione procedimentale, dal momento che ogni ipotetico apporto, in caso di presentazione di osservazioni, non avrebbe potuto comunque ovviare al difetto di un requisito non “ recuperabile”, come detto, in via postuma (segnalazione Ing. M. Federici)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9397 del 22 novembre 2024
Rifiuti.Obblighi di bonifica e messa in sicurezza
Pronuncia sulla sussistenza o meno di un obbligo di messa in sicurezza e di bonifica in capo a società non responsabili dell’inquinamento, con disamina della normativa e della giurisprudenza.
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