Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. V n. 6342 del 12 novembre 2018
Sviluppo sostenibile.Impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e parere negativo espresso da un organo tecnico-consultivo (ARPA) al di fuori della conferenza di servizi
La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi; tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge. Il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un’Autorità priva di potere in materia. Se tale orientamento giurisprudenziale, il cui fondamento di razionalità è ravvisabile nel fatto che l’autorizzazione unica sia l’epilogo di un procedimento unitario, vale per i soggetti che, in quanto portatori di interessi canonizzati dalla norma, devono partecipare al procedimento conferenziale, a maggiore ragione la soluzione si impone per l’ARPA, organo tecnico-consultivo, seppure con soggettività giuridica pubblica.
Gli incendi negli impianti di trattamento rifiuti
di Aldo DI GIULIO
Corte Costituzionale sent.229 del 6 dicembre 2018
Oggetto: Polizia giudiziaria - Pubblico ministero - Informativa di reato - Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, art. 18, comma 5 - Previsione che gli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato, indipendentemente dagli obblighi prescritti dal codice penale - Ritenuta parziale abrogazione del segreto investigativo disposto dall'art. 329 codice procedura penale.
Dispositivo: accoglie il ricorso
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6403 del 13 novembre 2018
Urbanistica.Frazionamento di immobili e conformità alla strumentazione urbanistica
Oggi – in virtù di modifiche normative intervenute per opera dell’art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 – le attività di manutenzione straordinaria e dunque anche il frazionamento sono in sintesi subordinate ( art. 6 bis TU edilizia) a comunicazione di inizio dei lavori- CILA asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Non c’è quindi alcun dubbio che ad oggi l’attività di manutenzione straordinaria ( e con essa il frazionamento) può essere attuata solo in modo conforme a tutta la strumentazione urbanistica applicabile e cioè solo se non preclusa dal piano o dal regolamento edilizio. In sostanza il nuovo art. 6 bis ha sottratto il frazionamento al novero delle attività di edilizia libera disciplinate dall’art. 6. In precedenza e cioè all’epoca del DL 133/2014 gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) ( e quindi anche il frazionamento) erano invece appunto disciplinati dall’art. 6 TU. Tale articolo ( rubricato: Attività edilizia libera) in sintesi prevedeva appunto la possibilità di effettuare questi interventi di manutenzione straordinaria senza alcun titolo abilitativo ma solo previa comunicazione di inizio lavori all’amministrazione comunale. Ciò però non sta a significare che all’epoca il proprietario fosse libero uti dominus di effettuare tali interventi anche in contrasto con la disciplina urbanistica applicabile all’immobile.
Economia circolare e trasporto transfrontaliero dei rifiuti
di Massimo MEDUGNO e Tiziana RONCHETTI
Cass. Sez. III n. 51480 del 14 novembre 2018 (UP 18 set 2018)
Pres. Lapalorcia Est. Ramacci Ric. Busisi
Ambiente in genere.Inosservanza delle prescrizioni dell’AIA
Le diverse condotte di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA o di quelle imposte dall’autorità indicate nell’art. 29-quaterdecies, comma terzo, d.lgs. 152/06, alle lettere a) e c) costituiscono autonome ipotesi di reato, riguardando la lettera a) ogni caso di emissione, secondo la definizione data dall’art. 5, comma 1, lettera i-septies) d.lgs. 152/06, in violazione dei valori limite (rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7 ed a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa) e, pertanto, anche - e non solo - gli scarichi idrici, mentre quella di cui alla lettera c) riguarda i soli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino valori limite predeterminati.
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