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TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI sez. VIII Giudice UNICO ( dott. A. PEPE) sentenza n. 11235/04, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Ambiente (Avv. M. Gerardo Avv. Dist.Stato di Napoli) c. Fontana Blue spa ( avv.ti. G. Olivieri e G. Pellegrino) nonché Comune di Castelvolturno (avv. V.Colalillo), Sindaco di Pozzuoli quale commissario straordinario del Ministero della Protezione Civile n.c., Ministero della Protezione Civile , Ministero dell’Interno e Ministero della Marina Mercantile (Avv. M. Gerardo Avv. Dist.Stato di Napoli), Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF ITALIA) Onlus (avv. R. Razzano e M. Balletta).

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DANNO AMBIENTALE – RISARCIMENTO – MUTATIO ED EMENDATIO LIBELLI

1. Aver rinunciato alla domanda principale ed aver reso la domanda subordinata l’unica domanda non ha certo mutato il petitum e/o la causa petendi, non potendo rinvenirsi tale mutamento nel semplice fatto che la pretesa risarcitoria ha perso il suo collegamento con l’eventuale impossibilità della domanda di riduzione in pristino per il divenire.

La domanda di risarcimento in forma specifica, ossia di riduzione in pristino, contiene in se la domanda di risarcimento per equivalente che costituisce un minus della prima, per cui perde ancora più consistenza l’asserito rapporto di novità fondato sulla persistenza della sola seconda domanda

2. DANNO AMBIENTALE – RISARCIMENTO – ATTIVITA’ DI UTILIZZO DI BENI ABUSIVAMENTE REALIZZATI

E già la sola attività di utilizzo con profitti economici di opere edilizie può costituire fonte di danno ambientale perché …. è evidente la sussistenza di tale tipo di danno anche in relazione al mero sfruttamento del territorio abusivamente trasformato, in quanto anche tale sfruttamento esclude la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali nonchè l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terresti o marini.

3. DANNO AMBIENTALE – RISARCIMENTO PER OPERE REALIZZATE ANTE ART. 18 L. 349/86 MA GESTITE ED UTILIZZATE ANCHE SUCCESSIVAMENTE.

Attesa la natura meramente ricognitiva dell’art. 18 L. 349/86, diventa irrilevante il dato temporale della conclusione dell’opera di edificazione, perché tale attività, ove pregiudizievole all’ambiente, resta sanzionata dall’art. 2043 c.c.

Ma nella specie vi è di più. Queste considerazioni, infatti, presuppongono la limitazione dell’area dell’illecito ambientale alla mera attività di trasformazione del territorio, senza considerare la sanzionabilità, sopra evidenziata, della successiva attività di gestione e sfruttamento del territorio; il tutto senza poi considerare quella continuità tra l’edificazione e gestione che, invece, come detto, appare inconfutabile e porta ad inquadrare in termini unitari l’intero danno ambientale subito dalla collettività in relazione alla trasformazione del territorio oggi occupato dalla Riviera Funtana Bleu.

4. DANNO AMBIENTALE – RISARCIMENTO PER OPERE REALIZZATE ANTE ART. 18 L. 349/86 ED UTILIZZATE ECONOMICAMENTE ANCHE POST 1986– LEGITTIMAZIONE AD AGIRE.

La valenza meramente ricognitiva dell’art. 18 L. 349/86 incide anche sul tema della legittimazione ad agire, nel senso che deve ritenersi che anche prima di tale legge i soggetti abilitati ai sensi dell’art. 18, ovvero lo Stato ed enti locali, potessero agire in forza dell’art. 2043 c.c.

D’altra parte se il danno ambientale in esame deve essere ricondotto in via unitaria all’opera di edificazione e di gestione delle opere abusive, ecco che l’illecito oggetto di causa, perdurando nel tempo, finisce per rientrare, anche sotto il profilo temporale, nell’ambito di applicabilità della L. 349/86.

Seppure è vero che la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta lo Stato nella sua unitarietà, è nondimeno vero che il Ministero dell’Ambiente è la specifica articolazione dello Stato avente competenza nella materia in esame, è la branca dell’amministrazione statale istituita, appunto con la citata L. 349/86, per una più articolata e completa protezione dell’ambiente; dal che ne deriva che l’azione per il risarcimento del danno ambientale spetta, oggi, al Ministero dell’Ambiente.

5. DANNO AMBIENTALE CAUSATO MEDIANTE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI BENI ABUSIVAMENTE REALIZZATI- ILLECITO PERMANENTE

Se si identifica unitariamente la natura dell’illecito oggetto di causa nell’attività di edificazione e gestione del territorio e se, comunque, perdura sino a che persistano le opere abusive, assume la veste di un illecito permanente, il quale a differenza dell’illecito istantaneo ad effetti permanenti, è risarcibile mediante un’azione il cui dies a quo decorre dalla cessazione della permanenza.

6. DANNO AMBIENTALE CRITERI DEL RISARCIMENTO SECONDO EQUITA’ EX ART. 18, comma 6, L. 394/86.

Fermo che i criteri normativi dell’art. 18 comma 6, a prescindere dall’immediata applicabilità della L. 349/86, appaiono congrui anche con riferimento ad un’azione fondata sul principio generale dell’art. 2043 c.c., ritiene il giudicante che la proposta di quantificazione in £. 14.700.000.000 ed in £. 30.500.000.000 delle voci spese di ripristino e profitto conseguito vada accolta.In conclusione, la Fontana Bleu spa va condannata a pagare al Ministero dell’Ambiente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) cui vanno poi aggiunti gli interessi legali dal dì della sentenza al soddisfo.

Massima a cura degli avv.ti Maurizio Balletta e Rosella Razzano