Rifiuti.Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR)
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 142 del 10 febbraio 2021
Rifiuti.Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR)
Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento qualifica un sito come potenzialmente inquinato, circostanza che comporta la necessità di effettuarne la caratterizzazione e l’analisi di rischio sito specifica. Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) sono invece i livelli di contaminazione specifici -individuati con l’analisi rischio sito specifica- il cui superamento qualifica un sito come effettivamente contaminato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e la bonifica.In sintesi la CSC deve considerarsi un valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione, mentre la CSR identifica il livello di contaminazione residua accettabile, calcolato mediante analisi di rischio, sul quale impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica (Allegato 1 al Titolo V della parte Quarta del d.lgs. 142/2006).
Beni culturali.Turismo rurale
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Corte costituzionale sent. n. 29 del 3 marzo 2021
Oggetto: Paesaggio - Beni culturali - Norme della Regione Puglia - Turismo rurale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 20 del 1998 - Previsione che sono consentiti e fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici di interesse storico o artistico, al fine della trasformazione in strutture ricettive - Eventuale ampliamento vincolato alla conservazione e al recupero di manufatti sotterranei preesistenti.
Dispositivo: non fondatezza
Acque.Nozione di scarico
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Cass. Sez. III n. 6528 del 19 febbraio 2021 (PU 20 ott 2020)
Pres. Di Nicola Est. Andreazza Ric. Calia
Acque.Nozione di scarico
Per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli, appunto, delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore
Rifiuti.Bonifica e competenze
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 145 del 12febbraio 2021
Rifiuti.Bonifica e competenze
La presenza di un sito di interesse nazionale ex art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 non cancella la competenza provinciale prevista dall'art. 244, d.lgs. n. 152 circa l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e la diffida a predisporre la messa in sicurezza e la bonifica. Al Ministero spetta la competenza sul contenuto della bonifica, come stabilito dal comma 4 dell'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 , ossia la decisione sulla tipologia e sulle modalità tecniche dell'intervento
Rifiuti.Abbandono e deposito incontrollato
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Cass. Sez. III n. 6149 del 17 febbraio 2021 (PU 8 ott 2020)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Musio
Rifiuti.Abbandono e deposito incontrollato
Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile”, cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro
Rifiuti. Ordinanza contingibile e urgente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1192 del 9 febbraio 2021
Rifiuti. Ordinanza contingibile e urgente
L’ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell’indifferibilità e dell’urgenza di provvedere non ha carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio a tutela della incolumità pubblica. Pertanto, l’ordine non può che incombere sul proprietario o su colui che ne ha la libera disponibilità (fattispecie relativa a rifiuti contenenti amianto)
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- Rifiuti.Nuovi obiettivi europei sui rifiuti? Avanti!
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- Urbanistica.Impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolizione
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