Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 42930 del 11 novembre 2022 (UP 13 set 2022)
Pres. Andreazza Est. Galterio Ric. Boga
Beni culturali.Immissione in circolazione di opere d’arte non autentiche
L’immissione in circolazione di opere d’arte non autentiche non richiede un atto di alienazione o comunque di disposizione del bene da parte del suo titolare. Sul piano della littera legis occorre evidenziare che la previsione di condotte finalizzate da scopi di lucro quali la messa in commercio o la detenzione a tali fini viene accomunata alla mera messa in circolazione stante la presenza della disgiuntiva “o” tra le differenti azioni, rafforzata dall’avverbio di chiusura “comunque”, il che impone di ritenere integrata la condotta penalmente rilevante con la semplice immissione in circolazione dei suddetti beni, laddove la ratio sottesa alla norma in esame è quella, come si ricava dalla matrice comune alle singole condotte criminose contemplate nel primo comma e dalla pubblicità prevista dal terzo comma che accompagna alla sentenza di condanna, di impedire la diffusione sul mercato di opere d’autore spacciate come autentiche a detrimento del valore non solo commerciale, ma altresì culturale, sociologico e storico di quelle universalmente accreditate come opere d’arte, così come dei reperti archeologici.
Il Ministero delle politiche del mare e le sfide dell’economia blu
di Rosaria COSTANZO
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9655 del 3 novembre 2022
Urbanistica.Valutazione globale delle opere abusive
Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, occorre compiere una valutazione globale delle opere medesime, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo “atomistico”, come se fossero del tutto slegati l’uno dall’altro. La valutazione dell'abuso edilizio richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, sicché non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
Cass. Sez. III n. 43590 del 17 novembre 2022 (UP 29 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Ciervo
Rifiuti.Illecita gestione reato eventualmente abituale
Il reato di illecita gestione di rifiuti ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, fatta peraltro eccezione del caso in cui, stante la ripetitività della condotta, esso si configuri quale reato eventualmente abituale, potendosi esso risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, con la conseguenza che, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell’abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico.
Semplificazione edilizia e rigenerazione urbana per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in Campania.
di Antonio VERDEROSA
TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 6806 del 2 novembre 2022
Urbanistica.Demolizione tardiva e improcedibilità della fattispecie acquisitiva.
L’acquisizione delle opere abusive al patrimonio pubblico è finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato (“L'opera acquisita è demolita […] salvo che […]”, così recita il comma 5 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001); per cui, ogni qual volta il proprietario cui è stata rivolta l’ingiunzione abbia provveduto, sia pure in epoca successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, alla demolizione, con integrale ripristino dello stato dei luoghi, la fattispecie acquisitiva di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 31 non è procedibile, attesa la sopraggiunta restitutio in integrum dell’ordine urbanistico-edilizio violato. Quanto sopra vale a fortiori tutte le volte in cui, a fronte della segnalata volontà di avviare e realizzare, sia pur tardivamente, i lavori di demolizione delle opere abusive, il Comune non obietti alcunché, così di fatto consentendo la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso all’attribuzione del potere acquisitivo di cui all’art. 31, divenuto, per l’effetto, improcedibile
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