Consiglio di Stato Sez. VI n. 404 del 19 gennaio 2026
Ambiente in genere.Natura dell’AIA e limiti al potere inibitorio comunale
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) costituisce un titolo unico e onnicomprensivo che assorbe le valutazioni di conformità urbanistica; pertanto, il Comune non può inibire autonomamente un’attività industriale legittimamente autorizzata dalla Regione, dovendo semmai sollecitare la riconvocazione della Conferenza di servizi. È illegittimo l’ordine di demolizione che includa manufatti oggetto di una domanda di condono edilizio ancora pendente, operando in tal caso la sospensione legale dei procedimenti sanzionatori. Integra il vizio di eccesso di potere per sviamento l’adozione di ordinanze di demolizione o inibitorie che, pur formalmente giustificate da difformità edilizie, mirino surrettiziamente a impedire lo svolgimento di un’attività di gestione rifiuti già autorizzata, violando il principio di tipicità degli atti e il riparto di competenze previsto dal d.lgs. n. 152/2006. La compatibilità urbanistica di un impianto in zona produttiva deve essere valutata con favore qualora le norme tecniche non escludano espressamente le attività manifatturiere e di trattamento materiali
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00404/2026REG.PROV.COLL.
N. 01038/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2023, proposto da Comune di Coriano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ernesto Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Petroltecnica S.p.A., Rovereta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigino Biagini, Simona Priolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 921/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Petroltecnica S.p.A. e di Rovereta S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Luigino Biagini e Simona Priolo in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata, dopo averli riuniti, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto dalla parte appellata avverso l’ordinanza n.17 del 5 aprile del 2019 che aveva disposto la sospensione delle attività industriali gestite dalla parte appellata, su di un sito nel territorio comunale in via Rovereta; ha invece accolto il ricorso proposto dalla stessa avverso i provvedimenti con cui rispettivamente l’8 ed il 19 maggio del 2019, il Comune di Coriano ha ordinato la demolizione e la cessazione definitiva delle suddette attività industriali.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) Violazione e falsa applicazione artt. 31 e 24 d.P.R. 380/2001; art. 13 L.R. 23/2004. Violazione dei principi 6 generali in materia di sanzioni edilizie. Errata motivazione. Violazione art. 7 L. 241/1990 e s.m.i.. Errores in iudicando
b) Errores in iudicando. Extrapetizione. Errata interpretazione dei provvedimenti impugnati. Illogicità. Violazione art. 34 c.p.a. Violazione del principio della separazione dei poteri. Perplessità. Errata valutazione dei mezzi di prova e delle risultanze istruttorie”.
2. Si sono costituite in giudizio, con unico atto di costituzione, la società Petroltecnica S.p.a e la Società Rovereta S.r.L. entrambe contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. I fatti di cui alla presente controversia possono essere così riassunti: la società Rovereta a r.l. è titolare e gestisce in Comune di Coriano (RN) un impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali di proprietà di Petroltecnica S.p.A. specialista nella bonifica di siti inquinati. Tale attività è condotta sull’area sin dal 1993, anche se aveva, in origine, un oggetto parzialmente diverso prevedendosi solo lo stoccaggio di rifiuti, e non il successivo trattamento per il riuso.
L’intrapresa è stata avviata in seguito all'approvazione di un Piano particolareggiato, con stipulazione della relativa Convenzione, all’epoca rilasciata dal Circondario di Rimini, quale ente territoriale delegato dalla Regione Emilia Romagna, per la costruzione dello stabilimento e i successivi adeguamenti degli impianti richiesti.
Lo stesso comune appellante aveva autorizzato la realizzazione delle opere e degli impianti necessari all’esercizio dell’attività anche dopo la scadenza del menzionato piano attuativo, evidentemente ritenendo che l’insediamento fosse conforme alle previsioni urbanistiche dell’area, ubicata in zona D produttiva.
Sennonché – giova da subito precisare – il presente contenzioso è nato perché mentre la parte appellata ritiene che tale destinazione sia senz’altro compatibile con qualsiasi attività industriale, e dunque ricomprende anche quella relativa al trattamento e al recupero di materiali di rifiuto e loro trasformazione, al contrario il comune appellante ritiene che, al più, la classificazione di zona consentirebbe solo l’attività di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti.
Peraltro, nell’esercizio della detta attività aziendale si era reso necessario, nel tempo, effettuare interventi edilizi di adeguamento, alcuni dei quali erano stati realizzati senza munirsi degli appositi titoli dalla parte appellante, che pertanto, il 10 dicembre del 2004, aveva presentato una domanda di condono edilizio ex d.l. n.269 del 2003, avente ad oggetto alcune difformità edilizie presenti nel fabbricato di Via Rovereta n. 32, con procedimento che è tuttora pendente.
A seguito dell’entrata in vigore dei D.Lgs. n. 59/2005 e n. 152/2006, il 30 ottobre del 2007, la Provincia di Rimini rilasciava una prima Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) cui faceva seguito, in accoglimento della richiesta di ampliamento dell’impianto presentata da Rovereta s.r.l., il rilascio di un’ulteriore A.I.A. (prot. N. 244 del 29 settembre del 2009) la cui efficacia veniva successivamente prorogata con provvedimento prot. N. 1465 del 29.07.2014.
Senonché, all’esito dei sopralluoghi svolti il 27 aprile e l’8 maggio del 2018 il Comune di Coriano il 5 aprile del 2019 ordinava la sospensione dei lavori e delle attività, con il provvedimento n.17, impugnato con il primo dei ricorsi proposti dalla parte appellata.
Successivamente, a distanza di un anno dall’ultimo sopralluogo, l’8 maggio del 2019, il Comune ordinava la demolizione delle opere ritenute abusive nel frattempo realizzate, e venti giorni dopo, ossia il 28 maggio successivo, inibiva definitivamente lo svolgimento dell’attività industriale di trattamento dei rifiuti.
Questi ulteriori provvedimenti venivano impugnati dalla parte appellata, con autonomo ricorso.
Il primo giudice, dopo avere riunito i due ricorsi, e dopo aver disposto un accertamento tecnico d’ufficio, teso a verificare destinazione urbanistica dell’area e sua eventuale incompatibilità con l’installazione di un impianto di gestione dei rifiuti, accoglieva il secondo ricorso, ossia quello proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e di quella che inibiva definitivamente l’attività aziendale, dichiarando improcedibile il primo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata l’originaria sospensione sostituita dal definitivo ordine di arresto dell’attività.
Il TAR Emilia Romagna giustificava l’accoglimento ritenendo, sotto vari profili, fondate le ragioni della parte appellata: in primo luogo evidenziava che, in violazione del principio di tipicità e di legalità dei provvedimenti amministrativi, con gli atti impugnati, il comune appellante aveva indebitamente inibito, esercitando poteri che non gli competevano, l’attività industriale dell’appellata. Osservava ancora che, nonostante formalmente i provvedimenti ripristinatori emessi dal Comune fossero stati giustificati dalla esistenza di abusi edilizi, nella sostanza al contrario essi avevano quale scopo quello di inibire lo svolgimento dell’attività di smaltimento dei rifiuti da parte dell’impresa appellata, il che ne implicava un’illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge, anche considerando che l’impianto aveva ottenuto, ripetutamente, pareri ambientali favorevoli da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e dell’energia, ossia dell’autorità dotata di competenza in materia, che per di più, all’esito del rituale svolgimento di una Conferenza di servizi, aveva rilasciato l’autorizzazione unica integrata di cui all’art.213 del codice dell’ambiente.
Per quanto riguarda la successiva ordinanza di demolizione n.17 del 5 aprile del 2019, interessante gli abusi edilizi rilevati in via Rovereta n. 32, il TAR riscontrava profili autonomi di illegittimità, rilevando che l’amministrazione non avrebbe potuto provvedere in merito, se non dopo avere esaminato la domanda di condono presentata dalla parte nel 2004, ai sensi della l. 326 del 2003, che invece non era ancora stata esitata.
Infine, annullava i provvedimenti anche nelle parti riguardanti gli ulteriori abusi, e cioè i contestati cambi di destinazione d’uso, sia perché risultavano in parte autorizzati dall’AIA n. 244/2009, e sia soprattutto perché riteneva che l’intero provvedimento fosse viziato nella sua impostazione d’origine, rivelando un’intenzione elusiva da parte dell’ente, che li aveva emessi al solo scopo di impedire alla parte appellata di svolgere la propria attività industriale, nonostante fosse stata legittimamente autorizzata.
4. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere sottovalutato che, in realtà, la sospensione e la successiva inibizione delle attività erano state decise per tutelare esigenze igienico-sanitarie, di sicurezza e di incolumità pubblica, suscettibili di essere compromesse a cagione delle difformità edilizie riscontrate in loco. Ché evidentemente qualsivoglia attività, umana e/o industriale che fosse, giammai avrebbe potuto essere svolta senza rispettare elementari prescrizioni di una corretta programmazione urbanistica.
Non a caso – aggiunge la parte appellante - quelle decisioni si fondavano su di un numeroso e dettagliato elenco di abusi edilizi accertati, e puntualmente riportati nei provvedimenti, tra i quali l’esistenza di impianti tecnologici senza titolo e collaudo, l’ampliamento di capannoni privi di autorizzazione sismica, la realizzazione di locali per lo stoccaggio di rifiuti in assenza di titolo edilizio e l’utilizzo difforme degli immobili rispetto ai titoli rilasciati.
La doglianza evidenzia ancora che contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., la giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato la stretta connessione inevitabilmente esistente tra conformità edilizia e agibilità, configurando una corrispondenza biunivoca tra i due concetti e perciò, sottolineava, dal dispiegarsi congiunto dei due fattori, non poteva che conseguire la non assentibilità delle attività ivi esercitate.
Secondo il mezzo di gravame, in altre parole, la sentenza impugnata avrebbe sottovalutato che il mancato possesso dei requisiti igienico-sanitari, in conseguenza delle difformità urbanistico-edilizie riscontrate, inibiva, senza possibilità di deroghe, la prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, che subordina il rilascio dell’agibilità alla conformità dell’opera al progetto edilizio approvato e che, non a caso, impedisce di utilizzare le costruzioni prima che sia presentata la S.C.I.A., contemplando altresì un apposito potere inibitorio dell’attività, in capo alla competente autorità, in caso la segnalazione certificata risulti carente dei requisiti di legge.
Tali emergenze, tanto premesso, consentirebbero di escludere quanto invece ritenuto dal primo giudice, ossia una deviazione funzionale nell’esercizio del potere e/o un uso distorto di quest’ultimo, da parte del comune, il quale invece, nell’occorso, avrebbe agìto nel pieno rispetto delle norme di legge e delle sue attribuzioni di controllo e vigilanza sul territorio.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Osta, al suo accoglimento, una preliminare considerazione che parte dall’effetto inibitorio dell’attività aziendale della parte appellata che nei fatti, è conseguito giuridicamente dall’adozione dei provvedimenti impugnati.
Detto effetto, infatti, contrasta irrefragabilmente – come osservato dalla parte appellata, e rilevato dal primo giudice - con tutti i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale che l’ARPAE, ossia l’Autorità regionale per la prevenzione dell’Ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna ha originariamente rilasciato e successivamente, e in più occasioni, rinnovato, assentendo allo svolgimento dell’attività produttiva da un punto di vista e ambientale e urbanistico.
La natura onnicomprensiva (che include cioè anche gli aspetti di conformità urbanistica) attribuita dalla legge a detta autorizzazione, non a caso definita “unica” anche nel gergo tecnico, escludeva il potere del Comune di sindacarne, anche solo a questi limitati effetti, la legittimità, contrariamente a quanto ritenuto con la doglianza in esame.
Legittimità che – converrà aggiungerlo, anche se sulla questione sarà necessario ritornare infra, in relazione alla delibazione del secondo motivo di appello – pare potersi ritenersi sussistente dal momento che, come pure rilevato dal primo giudice, l’intervenuta modifica della zonizzazione – l’area è classificata D1 – ad opera del PRG del 1997, ha comunque fatto salve le attività economiche precedentemente svolte sul sito e che tanto meno il sopravvenuto annullamento, in sede giurisdizionale, del nuovo piano urbanistico del 2003, ha significativamente inciso su detta classificazione.
4.1.2. In definitiva, la doglianza va disattesa. Del resto, anche a voler ritenere non provata la ventilata (dalla parte privata) intenzione elusiva, i provvedimenti impugnati sono comunque affetti dal vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti sotto altro profilo, perché contrastano con i provvedimenti legittimamente emessi dalla competente autorità. Il che, peraltro, li pone anche in contrasto con le norme che disciplinano natura ed efficacia della autorizzazione unica integrata, ossia gli artt. 213 ess. del d. lgs. n.152 del 2006.
5. Il secondo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere ravvisato, in entrambi i provvedimenti impugnati col secondo ricorso, il vizio di eccesso di potere per sviamento, ritenendo che la vera finalità perseguita dall’amministrazione comunale fosse in realtà quella di inibire alla parte appellata l’attività di smaltimento dei rifiuti.
La parte appellante sostiene innanzitutto che, in parte qua, quella statuizione sarebbe viziata da ultrapetizione perché il rilevato sviamento non sarebbe stato dedotto nei mezzi di gravame proposti dalla parte appellata.
In ogni caso, aggiunge che, almeno con l’ordinanza di demolizione, l’ente aveva legittimamente imposto la sola riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e perciò, che a tutto concedere, avendo in questo caso esercitato un proprio potere, né discendendo, da tale atto, alcun effetto inibitorio dell’attività aziendale, neppure in via indiretta, non era riscontrabile alcuna illegittimità.
Quanto all’avere l’ente adottato l’ordine di demolizione, nonostante pendesse la domanda di condono, la doglianza precisa che il suddetto provvedimento non riguardava la parte oggetto della istanza di sanatoria, presentata per gli interventi sulla “palazzina uffici” – e cioè ampliamento del piano seminterrato e aumento di altezza al piano terra – ma l’uso difforme degli immobili rispetto ai titoli edilizi rilasciati (da garage e depositi a uffici e laboratori).
Era quest’ultimo l’effetto oggetto dell’ordine ripristinatorio, e cioè una vicenda estranea al condono, sulla quale il comune poteva dunque pacificamente intervenire.
Pertanto, aggiunge la doglianza, il primo giudice così statuendo avrebbe altresì violato il disposto del comma 2 dell’art.34 del c.p.a. perché, prima che il Comune si pronunciasse in merito, aveva affermato la piena ed integrale compatibilità urbanistica dell’impianto rispetto all’attuale destinazione dell’area.
Tanto meno, secondo la doglianza in esame, potrebbe essere invocata la perdurante efficacia dell’AIA, ancorché prorogata e rinnovata nel tempo, perché questo provvedimento (rectius: questi provvedimenti) era stato rilasciato a condizione che vi fosse conformità edilizia degli edifici che ne erano oggetto, conformità che appunto sarebbe venuta meno in seguito all’annullamento, in sede giurisdizionale, della variante urbanistica del 2005, che aveva temporaneamente consentito il recupero di rifiuti speciali nella zona D1. Con l’annullamento della variante la disciplina sarebbe tornata ad essere quella originaria (zona D1 con soli usi consentiti C1, C2 e C6), che non ammette attività di gestione dei rifiuti, ma al più il loro temporaneo deposito e stoccaggio e ciò avrebbe provocato la perdita di efficacia dell’AIA che non costituisce più un valido titolo edilizio.
Non a caso, aggiunge l’appellante, il verificatore nominato dal TAR ha sì affermato la compatibilità tra attività industriale e zona di insediamento, ma solo in via astratta.
5.1. Il motivo è complessivamente infondato.
5.1.1. Innanzitutto va escluso nella pronuncia l’esistenza del difetto di ultrapetizione. Infatti sia dalla rubricazione/intitolazione dei motivi di primo grado, che dal complessivo impianto sistematico del gravame, si evince che l’allora parte ricorrente aveva chiaramente prospettato l’esistenza di un vizio di eccesso di potere per sviamento.
Il senso della critica portata agli atti impugnati dall’allora ricorrente emergeva evidente, a tacer d’altro, dal fatto che la parte attrice aveva sottolineato, con particolare enfasi, come il Comune avesse reiterato provvedimenti negativi in suo danno, e come tutti fossero, direttamente o indirettamente, in realtà finalizzati a bloccare lo svolgimento dell’attività di gestione e smaltimento dei rifiuti.
5.1.2. Tanto meno si rivela fondata, dalla lettura del relativo provvedimento, l’obiezione dell’appellante secondo la quale l’ordinanza di demolizione n.17 del 5 aprile del 2019 era riferita ad interventi non ricompresi nell’istanza di condono proposta dalla parte nel 2004. Con quell’atto, infatti, si dispone la demolizione di tutti gli abusi esistenti sull’area, senza distinguere tra manufatti abusivi e indebiti mutamenti di destinazione e quindi giocoforza il dispositivo ricomprende anche gli abusi per i quali era stato chiesto il condono.
Effetto che obiettivamente contrasta con la sospensione del procedimento amministrativo per l’applicazione delle sanzioni edilizie prevista, in pendenza di una domanda di condono, dall’art.38 della l. 47/85, norma applicabile al caso di specie in forza del rinvio contenuto nel comma 25 dell’art.32 del d.l. n.326 del 2003.
Che esclude, peraltro, la stessa prospettabilità di una violazione del comma 2 dell’art.34 del c.p.a. come ipotizzata dal comune nella sua doglianza.
5.1.3. Quanto alla dedotta sopravvenuta inefficacia dell’AIA n.244 del 2009 il discorso è piuttosto articolato, ma, può anticiparsi, che, anche in questo caso, la relativa doglianza va disattesa.
5.1.3.1. Innanzitutto vi è da osservare che le due ordinanze impugnate hanno contestato e si riferiscono, tra l’altro, a mutamenti di destinazione asseritamente difformi da quelle contemplate nei titoli edilizi. Tuttavia detti mutamenti sono stati apportati e accertati in un periodo anteriore al rilascio dell’autorizzazione integrata e ai successivi rinnovi, che si riferivano a modifiche non sostanziali, dunque sono in evidente contrasto con questi ultimi atti.
5.1.3.2. E non può non rilevarsi come detto contrasto evidenzi altresì uno straripamento dalle proprie attribuzioni da parte del Comune che ha esercitato il proprio potere di vigilanza edilizia nonostante, per l’appunto, l’intera attività fosse già sottoposta a regime AIA, disciplina che alterava, ai sensi e per gli effetti dell’art.213 del codice dell’ambiente, l’ordinario riparto delle competenze.
5.1.3.3. Oltre a quanto già osservato in relazione al primo motivo d’appello, va infatti qui ricordato che l’Autorizzazione Integrata Ambientale, che costituisce un atto unico, è stata ritualmente rilasciata all’esito di una Conferenza di servizi cui ha partecipato anche il Comune.
La sua multilateralità, quale atto risultante dall’intervento di più enti, ognuno dotato di competenze diverse, attribuisce a questo provvedimento natura di atto ampliativo/autorizzatorio con ampia gamma di effetti, come recita il comma 6 dell’art.208 D. lgs. n.152 del 2006, a norma del quale “ l’approvazione sostituisce tutti i provvedimenti che risultino necessari per l’avvio dell’attività che ne è oggetto.” Nel caso di specie, dunque, con essa, non solo è stata autorizzata la gestione dell’impianto in questione, ma anche la sua costruzione, ovviamente nei limiti delle condizioni e delle prescrizioni imposte all’esito della celebrazione della conferenza, autorizzazione che, dopo quel momento, non è più stata revocata.
Stando così le cose, l’unico margine di operatività, in diritto, per un intervento autonomo del comune era un potere di iniziativa procedimentale, nel senso che, là ove avesse ritenuto sussistente una difformità insanabile fra quanto edificato dalla parte appellata e quanto previsto nel progetto approvato, avrebbe potuto e dovuto chiedere una riconvocazione della conferenza di servizi al fine di farla provvedere in merito.
Iniziativa che non risulta essere stata intrapresa.
5.1.3.4. Tanto meno il sopravvenuto annullamento degli atti urbanistici, in sede giurisdizionale, in particolare la variante del 2005 al PRG del 2003, che originariamente avevano assentito alla destinazione dell’area a quella specifica attività industriale, di per sé solo consentiva al Comune di intervenire in materia, come invece fece, illico et immediate, perché, appunto per il principio del contrarius actus, anche in questo caso avrebbe dovuto chiedere la riconvocazione della conferenza per procedere ad un’eventuale rivisitazione dell’autorizzazione già rilasciata.
5.1.3.5. Anche a voler prescindere da questi aspetti di carattere procedimentale, che pure il Comune appellante ha violato, si osserva che è comunque dubitabile che sussista effettivamente un contrasto tra la classificazione delle aree e l’attività industriale svolta, nonostante la sopravvenuta invalidazione del PRG approvato nel 2003 e della variante.
5.1.3.5.1. Innanzitutto non può non osservarsi che la deduzione è in contrasto coi precedenti provvedimenti comunali che, sin dal 1990, hanno autorizzato detta attività, in uno ai corrispondenti interventi edilizi proposti dalla parte appellata.
Ma – osserva lo stesso appellante – le dette autorizzazioni erano relative alle sole attività di stoccaggio dei rifiuti, mentre allo stato sarebbe preclusa quella di trattamento a fini di riutilizzazione degli stessi. Tuttavia questa circostanza non trova sicura conferma in atti. E difatti, l’estensione di quella attività industriale, dallo stoccaggio al trattamento dei rifiuti, se non da prima, risale almeno al 2005, quando fu chiesta la prima autorizzazione, e anche successivamente a quella data vi sono provvedimenti autorizzatori rilasciati dal Comune, un cui rappresentante ha peraltro partecipato ai lavori della prima conferenza di servizi, senza opporre un motivato rifiuto al rilascio dell’autorizzazione.
Un’opposizione da parte dell’ente locale ci fu, in realtà, solo il 29 aprile del 2016, in occasione della celebrazione di una nuova conferenza di servizi, ma, a seguito delle repliche dell’appellata, il successivo 29 novembre del 2016, il parere contrario venne ritirato.
Il che significa che la contraddittorietà permane.
5.1.3.5.2. A parte quanto precede che già, di per sé, rileverebbe quale autonoma causa di illegittimità dei provvedimenti impugnati, se non altro sotto il profilo della tutela dell’affidamento, si deve ancora osservare che è altresì dubbio che esista un contrasto fra la normativa urbanistica applicabile e l’attività industriale in argomento.
A tal proposito va innanzitutto considerato – ed è dato di non poco rilievo - che il 2 novembre del 2022 ARPAE ha nuovamente rilasciato alla società appellata una ulteriore autorizzazione ambientale, il che ancora una volta conforta l’opinione di una sostanziale generale assentibilità dell’azienda.
Inoltre non sembra che sopravvenuto annullamento della variante del 2005, che aveva introdotto il cd. “uso C5 speciale” tra le destinazioni dell’area, abbia avuto effetti rilevanti sull’autorizzabilità dell’attività.
Infatti l’art.54 delle originarie previsioni di PRG, per le zone D1, ossia quelle tornate in vigore dopo l’annullamento della nuova regolazione urbanistica approvata nel 2003, nelle quali era ricompresa l’area di insediamento, ossia tessuti consolidati a destinazione produttiva e/o mista e commerciale di riqualificazione del PRG del 97, non consentiva le sole destinazioni C6 e cioè i soli depositi all’aperto, come sembra suggerire la doglianza in esame, ma anche quelle C2, ossia le attività manifatturiere industriale (senza ulteriori specificazioni) e artigianali.
Il che, come peraltro ritenuto in sede di conferenza di servizi dall’ARPAE consentiva - pur non essendo esplicitamente menzionato il cd. “uso speciale”, come invece prevedeva il nuovo piano - qualunque tipo di attività, potendosi in essa ricomprendersi il trattamento e recupero di materiali da rifiuto, destinati ad essere riutilizzati con una nuova immissione sul mercato.
5.3.5.3. A conferma della compatibilità si osserva infine che l’art.124 delle NdA del PRG del 1997 prevedeva espressamente che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ovunque fossero collocate, purché presenti alla data di approvazione del PRG approvato il 29 luglio del 2003, potessero essere proseguite, il che validava, anche dopo la perdita di efficacia del suddetto PRG del 2003, la legittimità dell’impianto in indirizzo, come del resto affermato dalla stesso verificatore nominato dal tribunale.
5.3.5.4. Quanto alla precisazione di quest’ultimo, contenuta nella sua relazione finale, secondo cui la compatibilità fra impianto e destinazione sussisteva in via astratta, non pare essere dato rilevante ai fini del decidere, innanzitutto perché si tratta di circostanza marginale, nel contesto di una perizia che ha comunque mostrato di condividere gli approdi cui era giunta l’ARPAE e viceversa di non apprezzare la posizione della parte appellante.
Inoltre, perché è verosimile che, con quella locuzione, il verificatore abbia, semplicemente, e correttamente, inteso lasciare l’ultima parola, per così dire, agli organi competenti e, fra essi, a quello che gli aveva commissionato l’incarico, mostrando così di non voler debordare dall’oggetto dei quesiti che gli erano stati rivolti.
6. Questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere




