Non c'è da vergognarsi se si sostiene che nel settore ambientale la responsabilità penale degli industriali inquinatori deve essere più limitata di quella "normale"
di Gianfranco AMENDOLA
Dico la verità, se io fossi un industriale accusato di disastro ambientale, dopo la brillante replica del prof. avv. Carlo Ruga Riva1 alle mie modeste critiche all'inserimento di "abusivamente" nella norma incriminatrice2, non avrei alcun dubbio: lo nominerei subito come avvocato difensore, costi quel che costi.
Perchè, lo devo riconoscere, non solo ha dimostrato che quell'"abusivamente" è una mano santa, ma mi ha proprio messo a posto con la signorilità che si conviene ad un cattedratico. Mi ha insegnato come si legge e si interpreta il diritto comunitario, dimostrando, peraltro, di avere una buona conoscenza dell'inglese. Mi ha accomunato a Mussolini (“criticando il nuovo delitto si finisce con il santificare una disposizione fascista “ (l’art. 434 c.p.) e a Berlusconi ("Forza Italia è stato l'unico partito a votare compattamente contro la nuova legge"). Mi ha spiegato che la dottrina e la giurisprudenza sono dalla sua parte, che se voglio scrivere di delitti ambientali, devo leggere "Il sole 24 ore" (lo confesso, non lo leggo) e che le mie modeste citazioni di dottrina sono "inconferenti". Insomma, mi ha fatto fare proprio una bella figura. E, con l'occasione, si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa, come quando afferma, con una piccola (ma scusabile) punta di frustrazione, che “l’accademia, nel diritto penale dell’ambiente, non ha mai contato nulla e il formante giurisprudenziale domina incontrastato da sempre”.
Di fronte a tanta bravura in punta di penna, ero tentato di non replicare, ma, per rispetto ai lettori di questo sito, sento il dovere (a malincuore) di fare almeno tre sommesse puntualizzazioni, evitando ogni polemica personale e limitandomi a questioni di merito dove, evidentemente per mia colpa non mi ero fatto capire. In estrema sintesi:
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Il diritto comunitario. Sono stato vicepresidente della commissione ambiente del Parlamento europeo e, quindi, qualcosa ne so. E allora lo ripeto. Chiunque voglia leggere la direttiva 2008/99/CE capisce subito che essa non introduce nuovi reati ma si limita a prescrivere che delle condotte, già illecite per il diritto comunitario, siano punite con sanzioni adeguate, proporzionate e dissuasive qualora provochino gravi danni all’ambiente o alla salute. E’, evidente, quindi, che la direttiva parte dagli “illeciti”. Ma è altrettanto evidente che, se uno Stato membro (l’Italia) vuole seguire un percorso diverso, partendo dall’evento, può farlo: in tal modo, infatti, tale evento sarà reato (ovviamente in base alle regole generali di quel paese) non solo se viene provocato da condotte già vietate di per sé (illeciti) ma anche se viene provocato in altro modo. Ad esempio, per l’Italia, per imprudenza, imperizia o negligenza. Insomma, il più comprende il meno. E non si vede dove sia la “deroga” alla direttiva se si punisce il disastro ambientale senza "abusivamente".
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“Abusivamente” equivale a “illecitamente”. Torno a ripetere: a mio sommesso avviso, non è rilevante perché qualsiasi avverbio è fuorviante. Tuttavia, in altra sede (cui rinvio) 3, ho già dimostrato che basta leggere il codice penale (ma è anche una questione di italiano) per capire che il legislatore non usa affatto indifferentemente i due avverbi; e che, se ci rifacciamo al precedente dell’art. 260 TUA, non è affatto vero che questa è la conclusione consolidata della Cassazione più recente; è solo vero -ed ho elencato tutte le sentenze- che dal 2008 ci sono state alcune sentenze della terza sezione della Cassazione le quali hanno (meritoriamente) tentato di allargare al massimo, verso "illecitamente" l'avverbio "abusivamente"4. Speriamo che questa tendenza si consolidi con riferimento al (nuovo) disastro ambientale, anche se di esso si occuperà una sezione diversa della Suprema Corte. Di certo, comunque, se non ci fosse stato "abusivamente", il problema non si sarebbe neppure posto.
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Antigiuridicità . Per Ruga Riva “l’antigiuridicità opera oggettivamente, a prescindere dai criteri di imputazione della colpevolezza (dolo o colpa)… e a prescindere da qualsiasi valutazione sulla (eventuale) colpa soggettivamente rimproverabile all’autore del fatto”. Eppure nel suo primo articolo da me criticato5, mi pareva di aver letto che “ove la mancata rappresentazione del carattere abusivo della condotta sia frutto di negligenza l’agente potrà rispondere dell’inquinamento a titolo di colpa”. E non capisco come si possa definire “inconferente”, a questo proposito, la mia citazione della prof. Vergine (il cui pensiero Ruga Riva dice di condividere) secondo cui “se per il penalista l'espressione <<fatto>> comprende il <<complesso degli elementi che delineano il volto del reato>>, anche la violazione di disposizioni ... la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale (oggi sintetizzata in <<abusivamente>>) dovrà essere colposa ..." 6
Si tratta, come è evidente, di tre puntualizzazioni, per me importanti perchè evidentemente si trattava di mie considerazioni non sufficientemente chiare, ma assolutamente secondarie rispetto al vero nocciolo della questione che, lo ripeto, è il seguente: l'aggiunta dell'avverbio "abusivamente", in qualunque modo si voglia interpretare, è o no una limitazione della "normale" responsabilità penale delle imprese nel settore ambientale?
Di certo per mia colpa, non sono riuscito a trovare, nella dotta replica di Ruga Riva, una risposta esplicita e diretta a questa domanda, che è il cuore del problema. Infatti, mentre nel primo articolo da me criticato, considerava la clausola "abusivamente" “condivisibile” ed “opportuna in sé”7, oggi sostiene invece che essa “o è inutile o è, al più, utile a richiamare l’interprete ad una data interpretazione del rischio consentito, cui sarebbe, comunque, tenuto …. “ . Se, a questo punto, Ruga Riva ha cambiato idea e concorda con me (ma anche con tanti altri, fra cui l’ufficio del Massimario della Cassazione) che, allora, era meglio non inserire l’avverbio “abusivamente” nella fattispecie di reato del disastro ambientale, non ho altro da dire. Anzi, tanto di cappello.
Ma, andando oltre, si capisce che vuole dire ben altro. Infatti poco dopo, il professore-avvocato, in un impeto di audace diritto creativo (che gli perdoniamo volentieri), ci informa che, in realtà, l'avverbio "abusivamente" si deve ritenere implicito anche nella fattispecie del disastro innominato8 (dove, per fortuna l’avverbio non c’è), che, a suo dire, non sarebbe ipotizzabile se l’imprenditore non fuoriesce dall’ambito del rischio consentito, perimetrato dal rispetto delle norme di legge e delle pertinenti prescrizioni amministrative, “salvo la prova di collusioni o di reati finalizzati a fissare soglie/prescrizioni non conformi alla legge o al patrimonio scientifico consolidato”.
Sarà certamente un caso, ma sembra di sentire Confindustria quando propone di “eliminare la punibilità a titolo di colpa”; richiedendo, quindi, di “limitare la punibilità dei reati in commento alle sole fattispecie dolose”, e che anche l’autorizzazione illegittima abbia efficacia scriminante, salvo il caso estremo che vi sia la prova che essa sia frutto di un delitto preordinato contro la P.A., commesso di concerto con i funzionari che l’hanno illegittimamente rilasciata (ad esempio, corruzione) 9 .
Ruga Riva, in realtà, non arriva a tanto ma ammette francamente che, per lui, nonostante l'art. 43 c.p., in campo ambientale la colpa per imprudenza, imperizia o negligenza non esiste perchè l'imprenditore deve stare sereno e non può esserlo a meno che non inquini 0 (zero), in quanto "ci sarà sempre una nuovissima tecnologia...." che può fare rientrare il suo comportamento, pur rispettoso delle leggi e delle prescrizioni, oltre la soglia di rischio. Onestamente, questo ci sembra veramente azzardato. Avevo scritto, citando anche la giurisprudenza costituzionale sull’elemento soggettivo, - ma forse, come sempre, non mi ero fatto capire- che <<se non vi è alcuna violazione di legge o di prescrizioni contenute in titoli abilitativi, se nessun rimprovero, neppure di negligenza, imperizia e imprudenza, può essere mosso all'agente ed il fatto avviene per cause non prevedibili e non prevenibili, nessuna responsabilità penale è, comunque, ipotizzabile. Senza alcun bisogno di inserire "abusivamente">>. E, quindi, l'imprenditore di Ruga Riva, se è in buona fede, può stare sereno, anche senza "abusivamente" ed anche senza spendere i soldi per l'avvocato.
In proposito, tuttavia, avevo fatto altri esempi, tratti dalla realtà, dove, a mio avviso, “abusivamente” rileva, nel senso di escludere la punibilità che altrimenti si sarebbe potuta e dovuta ravvisare: <<se, ad esempio, un industriale provoca un disastro ambientale a causa di una particolare situazione locale o per l'impiego di una sostanza non oggetto di prescrizioni e limiti normativi o a causa di una carenza del suo impianto non oggetto di prescrizioni (e l'elenco, tratto dalla realtà, potrebbe continuare), il disastro ambientale non sarebbe cagionato abusivamente e l'industriale non sarebbe punibile, neanche se avrebbe potuto accorgersene (e magari se n'è accorto) con la normale diligenza>>. Tanto più, avevo scritto, che, in materia ambientale, spesso <<le norme di legge sono piene di vuoti e di smagliature e le prescrizioni amministrative sono carenti o compiacenti>>.
Che cosa pensi Ruga Riva di questi esempi, non è dato sapere perchè nella sua brillante replica non ne parla. Tuttavia, in base a quanto sopra riportato, azzardo che Ruga Riva dovrebbe confermare che si tratta di disastri non punibili proprio perché, appunto, non cagionati "abusivamente". Anzi, se ho ben capito, secondo lui non sarebbero punibili comunque, anche se non ci fosse l'avverbio.
Ma allora perchè non dirlo apertamente e chiudere ogni polemica? Per Ruga Riva la responsabilità imprenditoriale nei delitti che offendono l’ambiente (in particolare, nel disastro ambientale), deve, comunque (con o senza “abusivamente”), essere più limitata rispetto a quella normale in quanto deve essere "perimetrata dal rispetto delle norme di legge e delle pertinenti prescrizioni amministrative" e non può derivare da colpa generica per imprudenza, imperizia o negligenza.
Anche se è l'unico a pensarlo, anche se, a questo punto, non è ben chiaro perché, se “inutile”, abbia chiesto ed ottenuto di inserire “abusivamente” nella fattispecie di disastro ambientale, e anche se la Corte Costituzionale dice esattamente il contrario10, non c'è da vergognarsi, è una opinione rispettabile.
Così i lettori di questo sito avranno chiari i veri termini della questione e non saranno più assillati da questo maledetto "abusivamente". Ed io non sarò costretto a ripetere ancora una volta cose già dette.
Una ultima osservazione. A mio sommesso avviso, la questione dell'"abusivamente" non è solo importante di per sè ma soprattutto come spia di una (per me) preoccupante tendenza sviluppatasi a partire dal caso ILVA11 secondo cui, in tempi di crisi economica ed occupazionale, il diritto alla salute può, in qualche modo, essere sacrificato attraverso modifiche legislative ad hoc oppure chiedendo ai magistrati di essere "ragionevoli". So bene che, in qualche modo, se ne è fatta carico anche la Corte Costituzionale (proprio a proposito dell'ILVA) con una sentenza (85/2013), dove tuttavia, se da un lato si afferma che non vi sono diritti costituzionali "tiranni", dall'altro si conclude, per fortuna, che "i valori dell'ambiente e della salute .. non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorchè costituzionalmente tutelati"12.
Eliminare al più presto "abusivamente" dalla fattispecie incriminatrice del disastro ambientale sarebbe, allora, non solo opportuno ma soprattutto un buon segnale per il popolo inquinato13.
1 RUGA RIVA, Ancora sul concetto di abusivamente nei delitti ambientali: replica a Gianfranco Amendola, in questo sito, 6 luglio 2015
2 AMENDOLA, Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie, in questo sito, 26 giugno 2015
3. Per una rassegna di giurisprudenza in proposito, si rinvia ai nostri La Confindustria ed il disastro ambientale abusivo, in questione giustizia. it e Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?, in questo sito.
4 In proposito si rinvia alla costruttiva e condivisibile valorizzazione di questo orientamento operata da RAMACCI, Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68, in questo sito, 8 giugno 2015 e dall'ufficio del Massimario della Cassazione.
5 RUGA RIVA, Il nuovo delitto di inquinamento ambientale, in questo sito, 23 giugno 2015
6 VERGINE, I nuovi delitti ambientali: a proposito del ddl n. 1345 del 2014, in Ambiente e sviluppo 2014, n. 6, pag. 450
7 E' peraltro pacifico che la clausola "abusivamente" è stata suggerita al legislatore proprio da RUGA RIVA
8 A dire il vero, sembra che RUGA RIVA estenda questa conclusione ad un ambito più generale, ritenendo, in altro scritto cui rinvia (Il caso ILVA: profili penali-ambientali, in questo sito, 17 ottobre 2014), che, comunque, "la condotta osservante le norme di settore e le prescrizioni dell’autorità amministrativa, per quanto abbia in ipotesi causato un evento pericoloso (il disastro, l’avvelenamento) non ha creato un pericolo giuridicamente riprovato dall’ordinamento".
9 Cfr. la nota consegnata dal Direttore Generale di Confindustria alle Commissioni riunite giustizia e territorio, ambiente e beni ambientali del Senato nel corso dell’ audizione dell’11 settembre 2014 a proposito del DDL sugli “ecoreati”, ove, peraltro, si collega espressamente l'avverbio "abusivamente" al "procedimento di rilascio delle necessarie autorizzazioni"
10 v. appresso, nota 12
11 Non a caso, sempre RUGA RIVA, Il caso ILVA: profili penali-ambientali, cit., muove pesanti critiche ai magistrati di Taranto che hanno avuto il coraggio di fermare il massacro di vite umane che tanti facevano finta di non vedere.
12 Strano che RUGA RIVA, pur richiamando l'art. 674 c.p., non abbia citato, quanto meno per completezza, anche Corte costituzionale 16 marzo 1990, n. 127 dove, a proposito di inquinamento atmosferico, la Corte sconfessa totalmente le tesi oggi sostenute dal nostro professore, affermando, tra l'altro, che "il limite massimo di emissione inquinante ... non potrà mai superare quello ultimo assoluto ed indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive: tutela affidata al principio fondamentale di cui all'art. 32 della Costituzione, cui lo stesso art. 41, secondo comma, si richiama... Si intende che il giudice presume, in linea generale, che i limiti massimi di emissione fissati dall'autorità siano rispettosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. In ipotesi, però, che seri dubbi sorgano, particolarmente in relazione al verificarsi nella zona di manifestazioni morbose attribuibili all'inquinamento atmosferico, egli ben può disporre indagini scientifiche atte a stabilire la compatibilità del limite massimo delle emissioni con la loro tollerabilità, traendone le conseguenze giuridiche del caso. Nessuna norma ordinaria, infatti, può sottrarsi all'ossequio della legge fondamentale, sicchè è in tal senso che va interpretato l'inciso <<nei casi non consentiti dalla legge>> di cui all'art. 674 c.p." Ovviamente, aggiungiamo noi, per la responsabilità penale, in un caso del genere, è determinante, come sempre, la valutazione della buona fede.
13 A costo di dare un dispiacere a RUGA RIVA che fa di tutt'erba un fascio, non credo affatto che "il popolo italiano sia largamente sprovvisto di coscienza civica ed ecologica…”.