Cass. Sez. III n.41331 del 6 novembre 2008 (Ud. 7 ott. 2008)
Pres. Vitalone Est. Sarno Ric. Marsella
Rifiuti. Terre e rocce da scavo
La disciplina delle terre e delle rocce di scavo trova specifica regolamentazione nell\'art. 186 del DLvo 152/06, così come sostituito dal DLvo n. 4/2008, e dunque, ai sensi del comma 5 della disposizione citata, le stesse sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti solo qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni indicate nell\'articolo medesimo. A tale proposito non appare sufficiente per ipotizzare il reato la mera circostanza che esse vengano utilizzate per il riempimento di una cava (modalità questa già espressamente ricondotta nell\' originaria versione dell\' art. 186 comma 5 nel concetto di effettivo utilizzo), né la attività di frammentazione può essere di per se stessa intesa come trasformazione preliminare ai sensi dell\'articolo 186, comma l, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come attualmente modificato dal DLvo n. 4/2008, in quanto l\'attività di macinatura delle terre e rocce da scavo non determina di per se stessa alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale.
Confermava nel resto, invece, il provvedimento impugnato, emesso in relazione ai reati di cui agli art 256 DLvo 152/06 e 181 DLvo 42/04 emesso dal GIP del tribunale in data 26.3.2008 nei confronti della Gardenia srl, sequestro ricomprendente anche una cava dimessa utilizzata prima del sequestro di PG del 10.3.08 per lo sversamento del materiale di risulta (terre e rocce di scavo) provenienti dallo scavo del cantiere sito in Piazza della libertà di Avellino ed inoltre ancora utilizzata per lo scavo di roccia lapidea per la produzione di materiale calcareo per l’impianto di frantumazione.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Marsella nella qualità di amministratore di Gardenia srl il quale, limitatamente ai macchinari ancora in sequestro eccepisce:
a) violazione dell’art. 321 cpp;
b) motivazione meramente apparente in ordine al periculum in mora — sviamento in punto di periculum.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che i due motivi possono essere congiuntamente esaminati apparendo sostanzialmente unica la doglianza che ha per oggetto l’assenza del periculum in mora con riguardo ai macchinari ancora in sequestro e si sostiene che il pericolo di protrazione del reato ipotizzato appare utilmente neutralizzato già con il sequestro della cava e che non è la libera disponibilità dei macchinari a rappresentare una situazione di pericolo, quanto il materiale della cava che attraverso quei macchinari può essere lavorato.
Ciò posto osserva il Collegio che rispetto ad entrambe le ipotesi di reato formulate (violazione della disciplina dei rifiuti e coltivazione della cava senza autorizzazione paesaggistica) il tribunale finisce per ricorrere, per quanto concerne il periculum in mora, ad una motivazione di stile facendo generico riferimento al concreto pericolo di protrazione della condotta criminosa o comunque di aggravamento delle conseguenze dei reati indicati.
Orbene, avuto riguardo alla violazione dell’art. 181 DLvo 42/04, certamente ipotizzabile sulla base di precedenti pronunciamenti di questa Sezione (Sez. 3, n. 20195 del 19/04/2006 Rv. 234331) non spiega effettivamente il giudice di merito quale influenza negativa possa avere il dissequestro dei mezzi meccanici posto che, come già evidenziato da questa Corte in altra decisione concernente analoga fattispecie (Sez. 3, n. 11769 del 23/01/2008 Rv. 239250), rimanendo in sequestro la cava, è comunque inibita ogni iniziativa tendente a qualsiasi utilizzazione di essa.
Quanto alla ulteriore violazione ipotizzata, premesso che la disciplina delle terre e delle rocce di scavo trova specifica regolamentazione nell’art. 186 del DLvo 152/06, così come sostituito dal DLvo n. 4/2008, e che dunque, ai sensi del comma 5 della disposizione citata, le stesse sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti solo qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo medesimo; andrebbero a monte chiarite le ragioni per le quali esse sono considerate nella specie rifiuti.
Non appare infatti sufficiente per ipotizzare il reato la mera circostanza che esse vengano utilizzate per il riempimento della cava (modalità questa già espressamente ricondotta nell’originaria versione dell’art. 186 comma 5 nel concetto di effettivo utilizzo), né la attività di frammentazione può essere di per se stessa intesa come trasformazione preliminare ai sensi dell’articolo 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come attualmente modificato dal DLvo n. 4/2008, in quanto l’attività di macinatura delle terre e rocce da scavo non determina di per se stessa alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale.
In conclusione la ordinanza va annullata con rinvio degli atti al giudice di merito affinchè integri la motivazione tenendo conto dei rilievi indicati.