DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n.238
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Gazzetta Ufficiale N. 271 del 21 Novembre 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004), ed in particolare
l'articolo 20;
Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, recante
attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000,
recante linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della
sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
2000;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000,
recante individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di
processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze
pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente
livello di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
23 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 9 maggio
2001, recante requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del
16 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25 febbraio 2005, recante linee guida per la predisposizione del
piano di emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del
16 marzo 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute, dell'interno, delle attivita'
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il
trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad
eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del
deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze
pericolose di cui all'allegato I;»;
b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali,
compresi gli idrocarburi;»;
c) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti
operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe
di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui
all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla
lavorazione chimica e termica dei minerali;»;
d) al comma 3, le parole: «e quello della sanita',» sono
sostituite dalle seguenti: «, e quelli della sanita' e
dell'interno,»;
e) al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle
seguenti: «, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze
pericolose di cui all'articolo 2, comma 1,».
Art. 2.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
il comma 3 e' abrogato.
Art. 3.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al Prefetto», sono inserite le
seguenti: «; al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente
per territorio»;
b) al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate;
c) al comma 3 le parole: «dal recepimento delle relative
disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative
disposizioni comunitarie»;
d) il comma e' sostituito dal seguente:
«4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito,
ovvero nel caso di aumento significativo della quantita' e di
modifica significativa della natura o dello stato fisico delle
sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le
impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che
potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai
sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonche' di variazioni delle
informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente,
nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e
la scheda di cui all'allegato V»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla
regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato,
nonche' al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per
territorio, le informazioni di cui all'allegato V.»;
f) dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che
ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di
rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo
stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo
conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle
attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui
al comma 1.».
Art. 4.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i
dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle
organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di
sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze
pericolose presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento
di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli
stabilimenti gia' esistenti.»;
b) al comma 4 le parole: «nonche' della relazione prevista
all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate.
Art. 5.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i
commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 6.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
ai commi 1, alinea, 3 e 5, dopo le parole: «personale che lavora
nello stabilimento,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il
personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,».
Art. 7.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato,
in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo
6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui
all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilita' o la
possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono
essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti
stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in
essi.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di
riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della
natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i
rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di
sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle
informazioni alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorita'
competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.
2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
accerta che:
a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui
al comma 2-bis, lettera a);
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di
cui al comma 2-bis, lettera b).».
Art. 8.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, e' sostituita dalla seguente:
«(Assetto del territorio e controllo dell'urbaniz-zazione)»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto,
nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del
territorio, della necessita' di prevedere e mantenere opportune
distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e
le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le
aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o
particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra
gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
c) al comma 6 le parole da: «vicino a zone» fino a: «interesse
naturale» sono sostituite dalle seguenti: «vicino a zone
residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di
trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare
interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista
naturale».
Art. 9.
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «del commercio e
dell'artigianato,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la
Conferenza unificata,»;
b) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la
seguente:
«c-bis) comunica alta Commissione europea il nome e la ragione
sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti
all'articolo 2, comma 1, nonche' informazioni sulle attivita' dei
suddetti stabilimenti.».
Art. 10.
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di
cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonche' per
l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4,
anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo
6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».
Art. 11.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b) dopo le parole «incidenti rilevanti»
sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante la cooperazione
rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di
protezione civile»;
b) al comma 3, dopo le parole: «riveduto e aggiornato» sono
inserite le seguenti parole: «previa consultazione della
popolazione,»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal
Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la Conferenza
unificata, ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque
anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e
delle esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza
esterna esistenti.»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche agli stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non
assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di
emergenza esterno e' redatto sulla scorta delle informazioni di cui
al medesimo articolo 6 e all'articolo 12.»;
e) al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo n. 112 del
1998» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le procedure
di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».
Art. 12.
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «viene eventualmente
previsto» sono sostituite dalle seguenti parole: «e' previsto»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti
nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello
stabilimento.».
Art. 13.
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate te seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all'articolo 8, comma 10» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8, comma 9»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nella forma piu' idonea, a ogni persona ed a ogni struttura
frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente
rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo
2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli
stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal
sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.».
Art. 14.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo puo' accedere a
qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti
necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine
sopralluogo.».
Art. 15.
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al
fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi
tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento,
per garantire che il gestore possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita'
esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente
rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di
incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto
ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di
sicurezza presentato.».
Art. 16.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 e 4, dopo le parole «nelle eventuali misure
integrative prescritte dall'autorita' competente» sono inserite le
seguenti: «, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo
25,»;
b) al comma 7, le parole: «all'articolo 5, comma 3,» sono
eliminate;
c) al comma 7, le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14, comma 6».
Art. 17.
1. L'allegato B al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e'
abrogato
Art. 18.
1. L'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e'
sostituito dall'allegato A al presente decreto.
Art. 19.
1. All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
il punto IV B e' sostituito dal seguente:
«B. Valutazione dell'ampiezza e della gravita' delle conseguenze
degli incidenti rilevanti identificati, nonche' piante, immagini o
adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da
siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento.».
Art. 20.
1. All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto i) della lettera c) e' sostituito dal seguente:
«i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilita' del
personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad
ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessita' in
materia di formazione del personale e relativa attuazione;
coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese
subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;»;
b) il punto v) della lettera c) e' sostituito dal seguente:
«v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle
procedure per identificare le prevedibili situazioni di emergenza
tramite un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e
riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali
situazioni di emergenza, e per impartire una formazione specifica al
personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale
che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di
imprese subappaltatrici;».
Art. 21.
1. All'allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione 1 le parole: «La Societa' ha presentato la
relazione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo»
sono eliminate;
b) alla sezione 2, la parola: «fabbricante.» e' sostituita dalla
seguente: «gestore.»;
c) alla sezione 2, dopo il primo paragrafo e' aggiunto il
seguente: «Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate
in campo ambientale dallo stabilimento»;
d) alla sezione 3, e' aggiunto il seguente trattino:
«- riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata
scala, che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle
principali aree produttive, logistiche e amministrative»;
e) alla sezione 4 le parole: «Sostanze e preparati soggetti al
decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988» sono sostituite
dalle seguenti: «Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo
n. 334/1999»;
f) alla sezione 4, prima della colonna: «Nome comune o generico»
e' inserita la seguente: «Numero CAS o altro indice identificativo
della sostanza/ preparato»;
g) alta sezione 7 le parole da: «Le informazioni debbono ...» a:
«... desunte dal Rapporto di sicurezza)» sono sostituite dalle
seguenti: «Le informazioni debbono fare esplicito riferimento ai
Piani di emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai Piani di
emergenza esterni di cui all'articolo 20 del presente decreto.
Qualora i Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il
gestore dovra' riportare le informazioni desunte dal Rapporto di
sicurezza, ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui
all'allegato III, lettera c), punto v)»;
h) alla sezione 9, il titolo e' sostituito dal seguente:
«Informazioni per le autorita' competenti sugli scenari incidentali
con impatto all'esterno dello stabilimento (fare riferimento alle
zone individuate nel Piano di emergenza esterno. Quando il PEE non e'
stato predisposto o non e' previsto dalla normativa vigente, il
gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi).».
Art. 22.
1. All'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
le parole: «comma 11» sono costituite dalle seguenti: «comma 10».
Art. 23.
1. I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettati alle
disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»:
a) inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la
scheda di informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo n. 334 del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo
stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) attuano il Sistema di gestione della sicurezza di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999
tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, nei modi di cui al suddetto
articolo 7, comma 2;
d) inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni
caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) predispongono il Piano di emergenza interno di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi
stabiliti allo stesso articolo 11 tempestivamente e, in ogni caso,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4,
del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti dallo
stesso articolo 11, tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti
individuati dallo stesso comma 4, nonche' al Comando provinciale dei
Vigili del fuoco competente del territorio.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 334 del 1999, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della
salute, delle attivita' produttive e per i beni e le attivita'
culturali, previa espressa intesa con la Conferenza unificata, da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del
territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione
per le zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad
integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il
decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto
della necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli
stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone
frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree
ricreative e le aree di particolare interesse naturale o
particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra
gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed individuano
inoltre:
a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel
quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle
componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici,
interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;
b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni,
nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure
aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente,
anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente
interessate da scenari di danno;
c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei
procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini
del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente
rilevante.
Art. 24.
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Storace, Ministro della sa-lute
Pisanu, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture
e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato A
(previsto dall'art. 18, comma 1,
che sostituisce l'allegato I
al decreto legislativo n. 334 del 1999)
omissis