Cass. Sez.III n. 28560 del 3 luglio 2014 (ud.26 mar. 2014)
Pres. Mannino Est. Di Nicola Ric. Alonzo
Urbanistica. Limiti alla potestà legislativa regionale
In materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia (nella specie, la Regione Sicilia), la relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il "fumus" del reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 con riferimento alla traslazione e riallocazione di un padiglione espositivo presentante i connotati della stabilità strutturale ed ubicato su suolo demaniale, effettuate sulla base di un "nulla-osta", e non, invece, previo rilascio di una concessione edilizia, titolo equivalente, nella legislazione regionale siciliana, al permesso di costruire).
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 26 settembre 2013, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, limitatamente al reato di cui all'art. 1161 c.n. (capo b) della rubrica), confermando nel resto l'impugnato decreto. Il vincolo era stato imposto su un manufatto, sito in (OMISSIS) sotto l'arcata ferroviaria, costituito da un padiglione adibito alla vendita di frutta e verdura (attività commerciale esercitata dalla ditta Agata Alonzo), poichè realizzato in assenza di concessione edilizia e in zona sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico, in violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c) e in assenza di concessione demaniale (poichè scaduta il 31 dicembre 2012) con conseguente violazione dell'art. 1161 c.n.. Nel pervenire alla suddetta conclusione, il tribunale della libertà ha osservato che, a prescindere dal rilascio della concessione demaniale da parte dell'autorità portuale in data 18 febbraio 2010 e dalla successiva autorizzazione demaniale alla traslazione delle opere in data 18 luglio 2012, la realizzazione del padiglione espositivo nelle sue articolate unità e la successiva traslazione (quest'ultima al di là di quanto affermato nel rilasciato "nulla osta", stridente con il tenore del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 8) erano avvenute in assenza della prescritta concessione edilizia (equivalente nella Regione Sicilia, in base alla L.R. n. 37 del 1985, al permesso di costruire), ravvisandosi perciò il fumus del reato urbanistico in quanto gli interventi postulavano D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 10, comma 1, lett. a), il permesso di costruire (concessione edilizia), laddove, con riferimento al reato di occupazione abusiva di suolo demaniale ex art. 1161 c.n., era intervenuto il provvedimento del 19 luglio 2013 con il quale l'autorità portuale aveva prorogato la concessione in precedenza resa fino al 31 dicembre 2013, sicchè, seppure configurabile medio tempore il reato, non ricorrevano più le esigenze cautelari, integrate dal solo reato urbanistico.
2. - Avverso la suddetta ordinanza, A.A. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ed affidando il gravame ad un unico complesso motivo col quale lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Deduce la ricorrente che, con apposito provvedimento rilasciato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, l'autorità portuale di (OMISSIS) aveva autorizzato A.A. a traslare un padiglione espositivo in prefabbricato di ferro, da adibire alla commercializzazione di prodotti commestibili all'interno del portico 30 dell'arcata ferroviaria, per una superficie di ingombro pari a mq 26.25, ed una superficie scoperta asservita antistante pari a mq 15 con inizio lavori a partire dal mese di settembre 2012.
La suddetta autorizzazione veniva rilasciata a seguito del previsto procedimento istruttorio voluto dalle previsioni normative del codice della navigazione, dal relativo Regolamento di esecuzione dello stesso e dalla previsioni di cui alla L. n. 241 del 1990, procedimento inteso ad acquisire il parere, puntualmente reso, delle competenti autorità amministrative.
Quanto, in particolare, al parere di competenza del comune di Catania circa la conformità urbanistica dell'intervento edilizio de quo, veniva convocata dalla autorità portuale una conferenza di servizi in ordine alla pianificazione delle occupazioni in aree extra - portuali.
Il definitivo parere favorevole del comune di Catania veniva reso con il rilascio di un "nulla osta", dal punto di vista urbanistico, all'arretramento (traslazione) delle strutture esistenti.
Ciò posto, secondo la ricorrente, il tribunale etneo non solo avrebbe disatteso le precedenti acquisizioni ma avrebbe erroneamente disapplicato e male interpretato la normativa regionale in materia urbanistica.
Avendo infatti l'art. 116 Cost. attribuito alla Sicilia forme e condizioni particolari di autonomia secondo uno statuto speciale adottato con legge costituzionale, tale Statuto, all'art. 14, riserva alla competenza legislativa esclusiva della Regione anche la materia dell'urbanistica, ovviamente comprensiva di tutti gli aspetti gestionali, di tutela, programmatici e normativi dell'assetto territoriale e dell'attività edificatoria.
Sebbene la normativa regionale imponga un provvedimento concessorio per l'esecuzione di qualsiasi attività che comporti trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, tuttavia il rilascio del titolo edificatorio deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti nei singoli comuni.
Nell'adottare nel 1964 il vigente PRG, il Comune di Catania non ha impresso alle aree demaniali marittime che ricadono nel territorio comunale alcuna disciplina urbanistica.
L'assenza di ogni parametro urbanistico se, da un lato, esclude che il titolo edilizio possa tradursi nel rilascio di un provvedimento tipico (concessione e/o autorizzazione edilizia) per la pratica impossibilità per lo stesso di conformarsi ad una inesistente normativa di zona, dall'altro, non priva comunque il Comune di ogni potere di intervento sull'assentibilità di una realizzanda costruzione sull'area demaniale avuta in concessione da un privato.
Nel caso di specie, quindi, la costruzione, realizzata dalla ditta Alonzo su area avuta in concessione dalla competente autorità portuale, era assistita dal "nulla - osta" urbanistico rilasciato a seguito della verifica degli elaborati grafici prodotti e dei successivi chiarimenti intervenuti.
Non assumerebbe pertanto alcuna rilevanza la circostanza che il titolo autorizzativo non abbia assunto il nomen iuris della "concessione edilizia", una volta che il potere spettante al Comune sia stato esercitato sia pure nella diversa forma del "nulla-osta", conseguendo da ciò l'assenza del fumus commissi delicti posto a fondamento del titolo cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Con accertamento di fatto congruamente motivato, fondato sul verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria e sull'allegata documentazione fotografica, il Collegio cautelare ha tratto il logico convincimento per il quale il padiglione espositivo di cui si discute - per la tipologia dei materiali utilizzati, per la solidità di fissazione al suolo, per la presenza degli impianti idrico, elettrici e di climatizzazione e di un servizio igienico - presentasse sin dalla sua originaria edificazione i connotati della stabilità strutturale.
Peraltro, il durevole asservimento delle due unità che lo componevano - in quanto destinate, rispettivamente, all'attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e a ufficio - indubbiamente costituivano circostanze indicative della stabilità funzionale del manufatto, quale luogo di lavoro.
Ed è dalla stabilità strutturale e funzionale delle opere, attestata dalla destinazione delle stesse a soddisfare esigenze di edilizia commerciale di carattere durevole, che il tribunale distrettuale ha tratto la convinzione che, per la realizzazione del padiglione e per la sua successiva traslazione, fosse necessaria la concessione edilizia (provvedimento equivalente, per la Regione Sicilia, al permesso di costruire).
Questa Sezione ha reiteratamente precisato che, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche delle Regioni a Statuto speciale, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (Sez. 3, n. 33039 del 15/06/2006, P.M. in proc. Moltisanti, Rv. 234935).
Tanto sul rilievo che, con la sentenza n. 303 del 2003 la Corte Costituzionale ha affermato che, in ordine all'attività urbanistico- edilizia, "lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia".
Le leggi Regionali (e quindi anche la L.R. Sicilia n. 37 del 1985 e L.R. Sicilia n. 4 del 2003) devono (ex art. 117 Cost.) comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale perchè, in materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia (nella specie, la Regione Sicilia), la relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi (Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, dep. 15/01/2008, Giangrasso, Rv. 238555).
I giudici cautelari hanno ritenuto il carattere non precario dell'opera in questione, anche in considerazione del fatto che essa fosse funzionalmente destinata a soddisfare bisogni duraturi e non provvisori, e da ciò hanno correttamente ritenuto la necessità della concessione edilizia per la traslazione e la successiva allocazione del manufatto, stimando irrilevante che, in assenza del titolo abilitativo richiesto, fosse stato rilasciato un nulla osta del tutto inidoneo per essere ritenuto come atto equipollente o sostitutivo della concessione edilizia mancante.
3. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014