Cass. Sez. III n. 14281 del 8 aprile 2016 (Ud 4 feb 2016)
Pres. Amoresano Est. Di Stasi Ric. Mocetti ed altro
Urbanistica.Volumi tecnici
Sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione (quali: serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda età), che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.5.2013, il Tribunale di Orvieto, pronunciando nei confronti di Mocetti Roberto e Mocetti Francesco, imputati dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/01 e di cui agli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 per aver realizzato una grossa panca di legno, posta al di fuori del loro esercizio commerciale del tipo macelleria, ancorata al terreno tramite bulloni, per mettervi dentro parte dell'impianto di refrigerazione necessario al funzionamento delle celle frigorifere destinate a conservare carne, in assenza di permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (in Orvieto il 8.2.2011) e senza autorizzazione paesaggistica, li dichiarava responsabili dei reati ascrittigli e li condannava alla pena di euro 10.000,00 di ammenda ciascuno, con concessione di entrambi i benefici.
Con sentenza del 20.1.2015, la Corte di appello di Perugia, a seguito di appello proposto dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Orvieto e rideterminava la pena nei confronti dei due imputati per i due reati unificati ex art. 81 cod. pen., con le attenuanti generiche, in giorni dieci di arresto ed euro 36.000,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese del grado, ordinando la demolizione del manufatto abusivo e confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Mocetti Roberto e Mocetti Francesco, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, dísp att. cod. proc. pen.: a. Violazione e falsa applicazione degli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, 167 e 181, 192 comma 1, 546 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., omissione, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
I ricorrenti deducono che erroneamente la Corte territoriale non qualificava quale volume tecnico il manufatto, nel mentre risultano esistenti, nella specie, il rapporto di strumentalità rispetto all'utilizzo del vano negozio al quale si connette, l'impossibilità di soluzione edilizia differente e la certa proporzionalità tra la panca e l'immobile di pertinenza; del pari erroneamente e con motivazione illogica la Corte di appello escludeva che il manufatto avesse natura di pertinenza.
b. Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004, in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. , omissione, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
I ricorrenti deducono che con motivazione omessa ed illogica la Corte di appello riteneva sussistente il reato contestato al capo b) dell'imputazione, in quanto ometteva di qualificare il manufatto quale volume tecnico. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con l'adozione dei derivati provvedimenti dì legge.
Con memoria difensiva depositata in data 29.1.2016 i ricorrenti deducevano, quale elemento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che era in corso di approvazione una sostanziale modifica al Regolamento Comunale per l'arredo ed il decoro dell'ambiente urbano, che consentiva di far rientrare, legittimamente, il manufatto nel dettato dell'art. 66 comma 3 del regolamento emendato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione (quali: serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda età), che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (sez. 3 sez. 17.11.2010, dep. 25.2.2011, sez. 3 3.10.2008, n. 37575, Ronconi; 21.5.2008, n. 20267, Valguarnera; nonché C. Stato, sez. 5, 31.1.2006, n. 354). I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell'indice edificatorio, in quanto non sono generatori del cd. "carico urbanistico" e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni.
Restano esclusi, invece, dalla nozione e sono computabili nel volume i vani che assolvono funzioni complementari all'abitazione (quali quelli di sgombero, le soffitte e gli stenditoi chiusi).
Ritiene questo Collegio - condividendo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (T.a.r. Campania, Salerno, sez. 2, 13.7.2009, n. 3987; T.a.r. Puglia, Lecce, sez. 1, 22.11.2007, n. 3963; T.a.r. Liguria, Genova, sez. I, 30.1.2007, n. 10) - che, per l'identificazione della nozione di "volume tecnico", assumono valore tre ordini dì parametri, il primo, positivo, dì tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa) e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne deriva che la nozione in esame può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale; ed è invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni.
Tutte le valutazioni connesse ai principi dianzi affermati non hanno costituito oggetto di specifica e motivata valutazione della sentenza impugnata.
Nella specie, Il Tribunale, nonostante specifico motivo di appello, nell'escludere la natura di volume tecnico, ha solo enunciato i tre ordini di parametri giurisprudenziali per l'identificazione della nozione di volume tecnico ma non ha specificamente argomentato in ordine alla loro esclusione in relazione alla peculiarità del caso concreto con riferimento agli elementi evidenziati dalla difesa a fondamento dei motivi di appello.
Tale omissione motivazionale vizia parzialmente l'atto decisorio.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 4/2/2016