Consiglio di Stato Sez. VI n. 10222 del 22 dicembre 2025
Urbanistica.Valutazione del carattere precario di un manufatto
Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata. In questo senso, che la struttura sia astrattamente amovibile, non rileva ai fini della precarietà, laddove in concreto, poiché funzionalmente inerente ad attività od uso persistente, essa non venga mai rimossa
Pubblicato il 22/12/2025
N. 10222/2025REG.PROV.COLL.
N. 01042/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2023, proposto dalla signora Teresina Iussi, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Francesco Rotella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 658/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 novembre 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, udito per l’amministrazione appellata l’Avvocato Salvatore Mirabile in collegamento da remoto, e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’Avv. Roberto Francesco Rotella per la parte appellante.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 225/2020 del 26 agosto 2020 il Comune di Moncalieri, a seguito di sopralluoghi sull’area nonché di rituale comunicazione di avvio del procedimento, ha ingiunto la demolizione, con rimessione in pristino dei luoghi, di alcuni manufatti realizzati su terreno di proprietà dell’odierna appellante, realizzati in assenza di idoneo titolo edilizio.
Nel medesimo provvedimento l’Amministrazione ha rilevato che le opere realizzate insistevano su un lotto originariamente agricolo alterandone l’uso per l’aumento del carico antropico, con conseguente produzione di rifiuti, aggravio dei servizi pubblici e peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche del territorio.
2. L’interessata impugnava tale provvedimento davanti al T.A.R. del Piemonte, che respingeva il ricorso escludendo che potesse escludersi di opere precarie, ed osservando in proposito che la precarietà di un manufatto non dipende dai materiali o dal tipo di ancoraggio al suolo, ma dall’uso cui esso è effettivamente destinato che deve essere realmente temporaneo o occasionale. Nel caso in esame, ha escluso la natura precaria del fabbricato, ritenendo che le sue caratteristiche morfologiche fossero incompatibili con un uso provvisorio.
3. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Moncalieri.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisioneall’udienza straordinaria del 5 novembre 2025.
4. Preliminarmente deve osservarsi che il Comune di Moncalieri ha formulato due eccezioni: una di inammissibilità del ricorso in primo grado perché proposto contestando una sola delle (plurime) ragioni sulle quali si fondava l’ordinanza di demolizione (che poggiava anche su ulteriori e autonomi motivi, idonei di per sé a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato); una seconda, di inammissibilità del ricorso in appello per mancanza del requisito della specificità dei motivi di gravame (che replicano le doglianze sollevate in primo grado senza muovere specifiche censure alla sentenza impugnata).
Dall’esame di tali eccezioni può prescindersi in ragione dell’infondatezza, nel merito, del ricorso.
5. Con un unico motivo di appello, l’interessata deduce che il provvedimento impugnato non ha adeguatamente considerato il carattere provvisorio e la natura precaria dei manufatti – in particolare dei prefabbricati, di cui uno adibito a deposito attrezzi e l’altro anche a uso abitativo – elementi desumibili dalle caratteristiche costruttive e dalla situazione dei luoghi, contraddistinta dall’assenza di un collegamento strutturale al terreno e dalla presenza di una roulotte, per sua natura amovibile. Sostiene, inoltre, che l’impatto delle opere sul contesto vincolato sia del tutto marginale e, pertanto, non tale da giustificare l’adozione dell’ordinanza di demolizione. La natura precaria delle opere, prosegue, ne consentirebbe la realizzazione anche in zona agricola da parte di soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo.
6. Il mezzo è infondato.
Esso, in primo luogo, non supera le condivisibili argomentazioni poste a fondamento della sentenza gravata, secondo la quale “i prefabbricati non hanno una destinazione transitoria e temporanea. In particolare quello destinato ad abitazione risulta rifinito, completo di cucina, terrazzo, sanitari, allacciamento idrico ad un pozzo con presenza di fossa biologica (cfr. doc. n. 8 e n. 9 di parte resistente). Nelle proprie difese l’amministrazione evidenzia la presenza di piastrelle, tamponamenti interni e punti luce. Il livello di tale opera risulta altresì comprovato dalla documentazione fotografica allegata agli atti (cfr. doc. 7 di parte resistente). Orbene le circostanze di fatto appena evidenziate non sono smentite o confutate dalla ricorrente. Il Comune sottolinea inoltre che nell’area, a destinazione agricola, l’art. 28.11 delle NTA consente, a coloro che non abbiano la qualifica di imprenditore agricolo, la realizzazione di costruzioni per deposito attrezzi di dimensione massima di 12 mq. Nel caso di specie l’edificazione principale presenta una superficie di circa 100 mq. Appare di piana evidenza che il complesso delle opere oggetto di ordinanza sia, unitariamente inteso, funzionale ad un uso non precario e temporaneo. Ciò a prescindere, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal fatto che il fabbricato sia sollevato da terra”.
Il motivo di appello in esame reitera la contraria tesi posta a fondamento del ricorso di primo grado: ma non contiene elementi od argomenti tali da superare le richiamate motivazioni con cui il primo giudice ha ritenuto infondata la relativa prospettazione.
In tal senso la fondatezza dell’eccezione comunale relativa alla mancanza di specificità dei motivi ridonda comunque sull’infondatezza nel merito del gravame.
7. Si aggiunga inoltre, in tal senso, che la prospettazione dell’appellante è smentita dalla pacifica giurisprudenza in materia (ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 2 ottobre 2024, n.7942 : “il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata...In questo senso, che la struttura sia astrattamente amovibile, non rileva ai fini della precarietà, laddove in concreto, poiché funzionalmente inerente ad attività od uso persistente, essa non venga mai rimossa”; nello stesso senso anche: Cons. Stato, sez. VI 28 aprile 2023 n. 4; Cons. Stato, Sez. VII, 07/03/2023, n. 2368; Consiglio di Stato sez. VI, 11/01/2018, n.150).
L’applicazione di tali princìpi alla specifica fattispecie dedotta consegue all’accurata ricostruzione fattuale della stessa compiuta nel giudizio di primo grado.
8. È pertanto manifestamente infondata la doglianza formulata nel ricorso in appello, secondo la quale “Il Collegio di prime cure non ha tenuto alcun conto delle osservazioni e doglianze espresse dai privati, omettendo del tutto di valutarne il contenuto in sede di decisone, violando così nuovamente il dovere di istruttoria proprio del Giudicante, nonché il dovere di motivare adeguatamente la decisone allorquando la stessa appare ictu oculi contraria al contenuto dei documenti depositati agli atti, in modo che il ricorrente abbia contezza del processo logico giuridico che ha indotto il Giudice a discostarsi dall’istruttoria”.
Al contrario, nel corso del giudizio di primo grado è stata operata un’accurata ricostruzione delle caratteristiche dell’immobile, rispetto alla quale la parte interessata muove delle critiche invero generiche e comunque non supportate da alcuna evidenza.
9. Del pari è infondata la doglianza secondo la quale “La pronuncia oggi gravata non ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento assunto dall’ente senza una specifica motivazione con riferimento alla ritenuta incompatibilità delle opere con la valenza di tutela dell’area, limitandosi al generico richiamo ad un vincolo omettendo di motivare in ordine al pregiudizio che all’area deriverebbe dall’intervento in contestazione”.
Una volta acclarata l’abusività dell’opera, non precaria, nessun ulteriore onere motivatorio incombeva sull’amministrazione ai fini dell’adozione del provvedimento in questione.
10. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Moncalieri delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere




