TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 627 del 15 marzo 2018
Urbanistica.Attività lottizzatoria già intrapresa al precedente proprietario del fondo e abuso ad opera del proprietario attuale.
La fattispecie della lottizzazione abusiva non è esclusa dalla circostanza che l'attività lottizzatoria fosse già stata intrapresa dal precedente proprietario del fondo, atteso che l'eventuale abuso commesso dal dante causa non esclude l'abuso ad opera dell'attuale proprietario
Pubblicato il 15/03/2018
N. 00627/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02960/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2960 del 2016, proposto da Giuseppe Pace, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Mogavero, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sferracavallo, 146/A;
contro
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Impinna, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina, 39, presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza di sospensione, emessa ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (già art. 18 della L. 47/85), n. 50 del 21.6.2016, prot. n. 1037267 del 21.6.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n.2871 del 9 dicembre 2016, eseguita dall’Amministrazione onerata;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. 202 del 08/02/17 di sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del 25.10.2017, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale d’udienza;
FATTO
Con atto notificato il 27 ottobre 2016 e depositato il 18 novembre seguente, il sig. Giuseppe Pace, in qualità di proprietario della p.lla 1062, fg. 106 del N.C.T., ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 380/01 per la lottizzazione abusiva denominata “C”, facente parte di una complessa attività di lottizzazione abusiva - distinta nei comparti “A”, “B”, “C” e “D”- in località Ricchezza “Ciaculli”, con destinazione a verde agricolo, cat. “E1”, Parco urbano, con ingresso da via Gibilrossa 26, tramite cancello elettrico ad apertura automatica, servita da strada interpoderale asfaltata di larghezza pari a 4 m.
Espone che la p.lla originaria n.222, estesa mq 2.540, gli è stata trasferita per atto di donazione e divisione il 28\9\ 1977 dal padre e di avere proceduto al frazionamento nelle due p.lle 1061 e 1062 in data 31\12\1994 e alla vendita della p.lla 1061 con atto del 27 maggio 1997; la p.lla 1062, di cui è rimasto proprietario, è stata soppressa dal NCT e iscritta al NCEU con il n.1108 in data 20\5\1998.
Sulla p.lla n.1108 ha realizzato l’immobile abusivo di che trattasi, mentre sull’altra di proprietà aliena insiste ancora l’agrumeto non recintato.
Il procedimento penale relativo all’abuso edilizio è stato archiviato ai sensi dell’art. 411 c.p.c..
Afferma l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere e a supporto produce perizia tecnica.
Deduce, in sintesi, che non vi sarebbero i presupposti per la configurabilità della fattispecie della lottizzazione negoziale, materiale e/o mista, poichè:
1. il comparto denominato “C” non avrebbe alcuna connessione con gli altri comparti e la donazione tra parenti in linea retta non integra la lottizzazione abusiva (negoziale) per previsione sia dell’art. 18 della l. n.47\85, sia dell’art. 30, comma 10, del DPR n.380\2001;
2. sull’originaria p.lla 222 insisteva già l’immobile oggetto di lite, definito “completo” nella relazione di sopralluogo dello stesso Comune, avvenuto il 27\10\2006;
3. la p.lla 1062, venduta, è tutt’ora inedificata.
Il Comune di Palermo si è formalmente costituito in giudizio e, con successiva memoria del 2.12.2016, ha dedotto, oltre l’irrilevanza dell’archiviazione del giudizio penale ai sensi dell’art. 411 c.p.c. - di cui parte ricorrente comunque non ha prodotto la motivazione - la sussistenza degli elementi rivelatori della lottizzazione, sia cartolare (frazionamento e vendita della p.lla originaria; non esclusione dell’intento lottizzatorio anche nell’ipotesi di divisione ereditaria in presenza degli altri indici rivelatori) sia materiale (trasformazione urbanistica dell’area destinata a verde agricolo mediante edificazione e creazione della strada; impossibilità di sfruttamento agricolo della p.lla residua di ridotte dimensioni).
In adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria n.2871 del 9 dicembre 2016, il Comune resistente ha fornito ulteriori documentati chiarimenti sui fatti di causa precisando che:
1. nel 1974 (volo SAS fotogramma 411) e fino al 1987 (aerofotogrammetria SAS del 18\3\1987, quadrante 9468) sulla originaria p.lla 222 esisteva già un fabbricato di cui però non possono conoscersi la reale consistenza e la destinazione d’uso;
2. già dal 1962 il regolamento edilizio comunale imponeva, anche al di fuori del centro abitato, il previo rilascio del titolo edilizio, sicché gravava su parte ricorrente l’onere di provarne l’esistenza;
3. nell’aerofotogrammetria SAS del 14\9\1994, fotogramma 158, l’immobile non è più visibile perchè demolito e risulta invece allargata la strada di accesso nonché quella d’innesto sulla via Gibilrossa;
4. sempre nell’anno 1994, il giorno 31 dicembre, il ricorrente ha operato il frazionamento della p.lla 222 di mq 2.540 nelle p.lle 1061 (poi venduta nel 1996) e 1062 trasferendo quest’ultima, nel 1997, al catasto urbano con identificativo 1108, a seguito della edificazione di nuova costruzione che risulta ampliata nel 2004 rispetto alla consistenza planimetrica catastale del 1997 (rilievo aerofotogrammetrico “Rossi” del 2004, fotogramma 140) e anche successivamente.
Il Comune sostiene, inoltre, che la lottizzazione del comparto denominato “B”, adiacente alla lottizzazione di che trattasi sarebbe stata effettuata da congiunti del ricorrente.
Con l’ordinanza collegiale cautelare n. 202 del 08/02/17 è stata disposta la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
In vista dell’udienza pubblica di trattazione, parte ricorrente ha contestato le difese del Comune resistente e insistito nei motivi e nelle domande proposte.
All’udienza pubblica del 25\10\2017, su conforme richiesta delle parti, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che, a mente dell’art. 30 del DPR 380/2001, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione (c.d. lottizzazione materiale) nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (c.d. lottizzazione formale, cartolare o negoziale).
La formulazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente, quindi, di affermare che può integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l'assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico.
Il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all'Amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 ottobre 2009, n. 9859).
Il Collegio ritiene che nel caso di specie sia stata correttamente accertata in fatto, e provata in giudizio, la presenza degli indici distintivi della lottizzazione abusiva nella forma mista cartolare/materiale, da parte del Comune resistente.
Innanzitutto, non può essere condivisa la tesi con cui il ricorrente contesta, in apice, la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 30 del DPR 380\2001 in ragione del fatto che egli avrebbe ricevuto il proprio appezzamento di terreno per donazione e, inoltre, non avrebbe posto in essere atti materiali tali da concretare l’ipotizzata lottizzazione abusiva materiale poiché sull’originaria p.lla 222, insisteva già l’immobile oggetto di lite, definito “completo” nella relazione di sopralluogo dello stesso Comune, avvenuto il 27\10\2006.
La disposizione su cui poggia il costrutto attoreo (ultimo comma del citato art. 30, secondo il quale “le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù”) si riferisce, infatti, alle sole lottizzazioni cartolari, e non a tutte le ipotesi lottizzatorie.
E’ vero, infatti, che l’ultimo comma dell’art. 30 rimanda formalmente a “tutte le disposizioni di cui sopra”, e dunque pare riguardare anche le lottizzazioni materiali.
Tuttavia non è casuale il fatto che, nella circostanza, il legislatore, nel disporre l’esclusione dalla fattispecie lottizzatoria, si sia riferito direttamente ed espressamente alla conclusione di alcuni specifici tipi negoziali o all’effettuazione di determinate operazioni catastali, e non già ai beni oggetto di tali negozi o operazioni o all’effettuazione di opere su di essi.
Né il ricorrente ha dato prova certa dell’effettiva preesistenza dell’immobile all’attività di frazionamento catastale.
Al contrario, il Comune resistente ha dimostrato con l’aerofotogrammetria SAS del 14\9\1994, fotogramma 158, che l’immobile non era a quella data più visibile perchè demolito e che risultava invece allargata la strada di accesso nonché quella d’innesto sulla via Gibilrossa.
Né risulta smentita la circostanza del compimento di ampliamenti successivi nel tempo, sia del fabbricato, sia della stradella.
In ogni caso, l’argomento difensivo secondo il quale l’acquisto del terreno sarebbe avvenuto dopo che era già intervenuta la trasformazione urbanistica dell’area, non potrebbe giovare al ricorrente giacchè la fattispecie della lottizzazione abusiva non è esclusa dalla circostanza che l'attività lottizzatoria fosse già stata intrapresa dal precedente proprietario del fondo, atteso che l'eventuale abuso commesso dal dante causa non esclude l'abuso ad opera dell'attuale proprietario (v. Consiglio Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6060).
Quanto al contratto di compravendita della p.lla 1061 con atto del 27 maggio 1997, si osserva che sebbene il terreno ricade in zona agricola, l’acquirente non risulta rivestire la qualità di imprenditore agricolo o coltivatore diretto; inoltre tale p.lla ha un’estensione di mq 1.230 evidentemente incompatibile con la destinazione agricola ed utilizzabile solo per scopi edificatori.
Nel caso in esame, quindi, il provvedimento impugnato – con i relativi allegati A, B e C - dà adeguatamente conto di quali siano gli elementi da cui il Comune resistente ha desunto la sussistenza di una lottizzazione abusiva riguardante l’area in cui ricade la p.lla di proprietà del ricorrente: ha, infatti, posto nella dovuta evidenza la tipologia di opere realizzate, l’avvenuta diffusa edificazione di abitazioni abusive e, infine, ha precisato la destinazione impressa all’area dal PRG: elementi dai quali emerge con chiarezza la trasformazione urbanistica dell’intera area.
Il ricorso perciò va rigettato.
Le spese possono essere eccezionalmente compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Pignataro Cosimo Di Paola