 T.A.R. CALABRIA (CZ) Sez. I n. 31 del 12 gennaio 2011
T.A.R. CALABRIA (CZ) Sez. I n. 31 del 12 gennaio 2011
Urbanistica. Piano di lottizzazione
L'Amministrazione, dopo aver approvato un piano di lottizzazione e prima della stipula della relativa convenzione, può rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione di lottizzazione): ciò discende, a tacer d'altro, dalla natura meramente programmatoria del piano di lottizzazione, che è, di per sé, inidoneo a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente qualificate in ordine al regime urbanistico delle aree ricomprese nello strumento attuativo, nonché dalla separatezza tra la fase della approvazione del piano e quella della stipula della convenzione (non casualmente rimesse a organi istituzionali diversi, essendo la prima atto di pianificazione e programmazione e la seconda atto di gestione).
N. 00031/2011 REG.PROV.COLL.
 
 N. 01288/1995 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso R.G. n. 1288 del 1995, proposto da Fazio Francesco Maria e Maria  Caterina Fazio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Romei e Demetrio  Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Demetrio Verbaro, in  Catanzaro, via Barbaro, n. 12; 
 contro
 Comune di Scalea, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso  dall'avv. Raffaele Mirigliani, con domicilio eletto presso lo studio dello  stesso, in Catanzaro, viale G. Argento, n. 14; 
 per l'annullamento
 della Deliberazione di C.C. n. 61 del 14.11.1994, con la quale è stata  dichiarata cessata la validità dello schema di convenzione, nonché del relativo  piano di lottizzazione per un insediamento residenziale in località “La Bruca”,  già assentito ai germani Fazio .
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scalea;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2010, il cons. Concetta  Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO
 Con atto notificato in data 2.5.1995 e depositato in data 1.6.1995, i ricorrenti  premettevano che, con Deliberazione di C.C. n. 49 del 22.10.1983 del Comune di  Scalea, divenuta esecutiva a seguito dell’atto di controllo del CO.RE.CO n. 7452  del 19.12.1983, era stato approvato il progetto di lottizzazione presentato con  riferimento ai propri terreni, siti in località “La Bruca”, in catast. part.  11/118/84/90/119/120A/10/94°/14/32B/31°/94B/120B/132/12/49/108/17/109, Fg. n.  18, normati, secondo l’allora vigente PRG, come “zona CT5 -espansione turistica  con indice di edificabilità di mc/mq 0,80”, con contestuale approvazione dello  schema di convenzione e conferimento di mandato al Sindaco, per i successivi  adempimenti di competenza.
 Precisavano che, a seguito della diffida del 24.11.1993 e dell’atto  stragiudiziale di diffida del 25.10.1994, il Comune, con la nota prot. n. 15678  del 4.11.1994, nonostante la positiva relazione dell’UTC del giorno 8.4.1994,  rifiutava la stipula della convenzione per atto pubblico, rimettendo la  questione al Consiglio Comunale, il quale, infine, si determinava con l’epigrafata  delibera.
 A sostegno del proprio ricorso, svolgevano svariate censure, sostenendo, in  sostanza, che il rifiuto di stipulare la convenzione denoterebbe perplessità e  contraddittorietà dell’azione amministrativa. Evidenziavano, inoltre, che vi  sarebbe difetto di competenza del Consiglio Comunale, dal momento che sarebbe  stato nominato un “commissario ad acta” per la redazione del piano regolatore.
 Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
 Con atto depositato in data 4.8.1995, si costituiva il Comune intimato ed  insisteva per la legittimità del proprio comportamento, rilevando che la  semplice approvazione di uno schema di convenzione, peraltro con prescrizioni e  condizioni, non potrebbe essere considerata preclusiva della possibilità, per la  P.A., di non dar corso alla stipulazione della convenzione, a causa di  sopravvenienze normative e fattuali incompatibili o, comunque, tali da alterare  il rapporto nella sua iniziale consistenza.
 Con memoria depositata in data 14.6.2010, parte ricorrente insisteva nelle già  prese conclusioni.
 Con memoria depositata in data 8.11.2010, il Comune insisteva per il rigetto del  ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
 Alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2010, il ricorso passava in  decisione.
 DIRITTO
 1. Con il presente gravame, si censura il comportamento del Comune di Scalea,  che, dopo aver approvato il piano di lottizzazione e relativo schema di  convenzione con Delibera di C.C. n. 49 del 1983, con riferimento ai terreni di  parte ricorrente, siti in località “La Bruca”, in catast. part.  11/118/84/90/119/120A/10/94°/14/32B/31°/94B/120B/132/12/49/108/17/109, Fg. n.  18, normati, secondo l’allora vigente PRG, come “zona CT5 -espansione turistica  con indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,80”, si è determinato  negativamente, ai fini della stipula dell’atto convenzionale, con l’epigrafata  Deliberazione di C.C. n. 61 del 14.11.1994, oggetto dell’odierna impugnativa.
 Ritiene, in linea generale, il Collegio che l'Amministrazione, dopo aver  approvato un piano di lottizzazione e prima della stipula della relativa  convenzione, possa rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla  medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la  convenzione di lottizzazione): ciò discende, a tacer d'altro, dalla natura  meramente programmatoria del piano di lottizzazione, che è, di per sé, inidoneo  a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente qualificate in  ordine al regime urbanistico delle aree ricomprese nello strumento attuativo,  nonché dalla separatezza tra la fase della approvazione del piano e quella della  stipula della convenzione (non casualmente rimesse a organi istituzionali  diversi, essendo la prima atto di pianificazione e programmazione e la seconda  atto di gestione).
 Si osserva, inoltre, che, anche a voler ammettere (come implicitamente sostenuto  dalla parte ricorrente) che, dall'approvazione del piano di lottizzazione e  dello schema di convenzione, possa scaturire, a carico dell'Amministrazione  Comunale, l’obbligo di stipulare la convenzione accessiva, e che,  correlativamente, i ricorrenti possano vantare un vero e proprio diritto in tal  senso, è incontestato che nessuna iniziativa (a parte i solleciti di cui alla  diffida del 24.11.1993 ed all’atto stragiudiziale di diffida del 25.10.1994) sia  stata assunta dai ricorrenti nel corso di dieci anni a fronte dell'inerzia del  Comune: e poco importa, in questa sede, se tali iniziative dovessero  sostanziarsi in un'azione ex. art. 2932 c.c. (come è per l'inadempimento degli  obblighi di contrarre), ovvero nei rimedi amministrativi avverso l'inerzia della  p.a.
 Pertanto, nella specie, la realtà fattuale in relazione alla quale il Comune di  Scalea si è trovato a modellare la propria azione amministrativa, è stata,  innegabilmente, quella di una lottizzazione approvata e non ancora stipulata, ed  è su questa realtà che va parametrata la legittimità delle scelte compiute in  ordine ai suoli per cui è causa.
 2. Orbene, ritiene il Collegio che, nella specie, non sussista il dedotto  difetto di competenza del Consiglio Comunale, poiché, se è vero che, secondo la  (allora) vigente normativa di cui all’art. 151 del RD 4.2.1915 n. 148, trasfusa  nella Deliberazione di C.C. n. 49 del 22.10.1983 del Comune di Scalea - di cui  si chiede l’esecuzione- al Sindaco spetta il potere di emanare gli atti  consequenziali all’approvazione della convenzione di lottizzazione, è anche  vero, che nella specie, l’impugnata Delibera, anche a causa del lungo tempo  trascorso, ha dovuto statuire sull’attuale conformità di detto piano di  lottizzazione alla sopravvenuta normativa nonché sulla stessa attualità’  dell’interesse pubblico a darvi corso, con ciò, quindi, esercitando quei poteri  discrezionali di valutazione del merito, nella sostanza corrispondenti a quelli  che vengono esercitati in sede di emanazione di un provvedimento di secondo  grado, quali l’annullamento e la revoca, tipicamente riconducibili al  “contrarius actus”, rispetto alle previsioni di cui all'art. 28 della legge  n.1150 del 1942.
 Ciò, in quanto la convenzione di lottizzazione conclusa dalla p.a. con il  privato interessato al rilascio di una concessione edilizia non assume valenza  privatistica ed autonoma rispetto all'atto autoritativo di concessione, ma si  inserisce nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di essa.
 Invero, come evidenziato dal CO.RE.CO. (atto prot. n.1622 del 3.3.1995), in sede  di disamina del reclamo proposto dai ricorrenti avverso l’epigrafata  Deliberazione, nelle more fra la data della Delibera di C.C. n. 49 del 1983 e la  data dell’impugnata Deliberazione di C.C. n. 61 del 14.11.1994, sono intervenuti  fondamentali disposizioni legislative, quali, ad esempio, quelle contenute nella  Legge 8 agosto 1985 n. 431, che impone vincoli e limitazioni significativi  all’edificabilità, per ragioni inerenti la tutela ambientale.
 Inoltre, la relazione del CO.RE.CO. evidenzia che lo schema di lottizzazione a  suo tempo approvato si pone in contrasto con l’art. 28 della legge 17.8.1942 n.  1150, poiché non prevede i termini di durata della lottizzazione, non prevede,  tra le opere di urbanizzazione primaria da eseguire a carico dei lottizzanti, la  rete di distribuzione primaria, la rete di distribuzione elettrica e del gas e  gli spazi a verde attrezzato, mentre dispone che i suoli a verde debbano  rimanere di proprietà del privato, in contrasto con le prescrizioni di cui al  comma 5, n. 1 del precitato art. 28 della legge 17.8.1942 n. 1150, il quale  dispone che tutte le opere di urbanizzazione primaria, compresi gli spazi di  verde attrezzato, debbano essere ceduti gratuitamente al Comune.
 In ordine alle suddette questioni, esaminate dall’organo tutorio che ha concluso  per la legittimità dell’impugnata Delibera, nessuna censura viene sollevata dai  ricorrenti.
 Pertanto, le doglianze non meritano adesione.
 In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.
 La complessità e la delicatezza della fattispecie consigliano di disporre  l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
 P.Q.M.
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
 Spese compensate
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010  con l'intervento dei magistrati:
 Giuseppe Romeo, Presidente
 Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
 Giovanni Iannini, Consigliere
 L'ESTENSORE                                                                                                    IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 12/01/2011
 
                    




