TAR Campania, (NA), Sez. III, n. 4124, del 14 agosto 2013
Urbanistica.Autorizzazione gratuita per strutture interrate solo per due lati
La realizzazione di locale pertinenziale ai sensi dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, va assoggettata al regime di autorizzazione gratuita ivi previsto, applicabile anche alle strutture interrate solo per due lati e, a maggior ragione, a quelle seminterrate. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 04124/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09578/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9578 del 1998, proposto da:
Vincenzo Lucignano, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Roberto Marrama e Alfredo Contieri, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Raffaele De Cesare n. 7;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla copia del ricorso notificata ed in virtù di delibera di G.C. n. 856 del 30.9.1998, dall’Avv.to Lucia Cicatiello, con il quale domicilia in Napoli presso la segreteria del T.A.R. Campania;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza n. 156 del 28 luglio 1998 con cui l’amministrazione comunale ha ordinato la sospensione e la demolizione di opere abusive in corso;
b) di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, inclusa la comunicazione del 24.6.1998, prot. n. 28406 e la nota dell’amministrazione comunale del 4 agosto 1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S.Giorgio a Cremano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2013 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato al Comune di San Giorgio a Cremano il 16 settembre 1998 e depositato il successivo giorno 25, il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione emesso il 28 luglio 1998 dal dirigente di quel Comune relativamente a opere edilizie realizzate in assenza di concessione e consistenti nella realizzazione di un locale delle dimensioni m. 2,5 x 3,8 x 2,7 di altezza, nel seminterrato del fabbricato.
Il ricorso censura eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, istruttoria carente ed insufficiente, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, arbitrio, incongruità della sanzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 47 del 1985 e dell’art. 7 l. n. 1497 del 1939, violazione dell’art. 9 l. n. 122 del 1989 e degli artt. 10 e 13 della legge n. 47 del 1985, in quanto:
1) le verifiche della p.a., avviate in relazione ad un solo box auto, hanno condotto la p.a. a reputare tale intervento quale appendice finale di un intervento riguardante anche altri box che, in realtà, risultano costruiti dagli anni settanta ovvero dalla realizzazione del medesimo edificio, come peraltro si evincerebbe dalla stessa istruttoria;
2) è ingiustificata la richiesta di ripristino del sito seminterrato, non valutabile in relazione ad alcun pregiudizio ambientale o paesistico, anche tenuto conto del fatto che il ricorrente intende proporre domanda di accertamento in sanatoria;
3) la sanzione della demolizione sarebbe comunque incongrua in relazione al disposto dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989 che consente ai proprietari degli immobili di realizzare nel sottosuolo dei parcheggi pertinenziali in regime autorizzatorio e, comunque, per non essere stata effettuata alcuna valutazione in ordine a profili ambientali.
Si è altresì costituito in giudizio quest’ultimo chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella Camera di consiglio del 16 dicembre 1998, il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per l’assorbente motivo che di seguito si esamina.
Il provvedimento gravato dispone la riduzione in pristino, perché realizzate in violazione della normativa urbanistico-edilizia, delle opere consistenti nella realizzazione, nel seminterrato del fabbricato sito alla via Mazzini n. 41, fabbr. C, del Comune di San Giorgio a Cremano, di un «locale adibito a ripostiglio avente le seguenti dimensioni: larghezza m. 2,5, lunghezza m. 3,8, altezza m. 2,7. Tale locale deriva da un frazionamento di un unico locale originario mediante la realizzazione di due tramezzature in lapil cemento e chiusura con una porta di ferro a due ante di larghezza m. 2,5 ed altezza 70cm. L’ultimo lato è costituito dal muro perimetrale del fabbricato».
Osserva il Collegio che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, l’opera in questione, consistente nella realizzazione di locale pertinenziale ai sensi dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, va assoggettata al regime di autorizzazione gratuita ivi previsto, applicabile anche alle strutture interrate solo per due lati (cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 3 ottobre 2005, n. 1531) e, a maggior ragione, a quelle seminterrate.
Dispone infatti la norma in questione che «i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni (comma 1). L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita (comma 2, primo periodo)».
Alla luce di tale disposizione, può dunque affermarsi la illegittimità della sanzione ripristinatoria irrogata, tipica del diverso regime concessorio.
Né, in contrario, vengono in rilievo vincoli paesaggistici ed ambientali della cui esistenza e natura non è data analitica ragione nel provvedimento gravato.
2. Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 9578/1998), lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di San Giorgio a Cremano, a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)