TAR Campania (NA), Sez. IV, n. 4057, del 5 agosto 2013
Urbanistica.Verande in vetro a protezione dell’abitazione dall’inquinamento acustico ed atmosferico

Gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande in vetro e alluminio edificate sulla balconata di un appartamento, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui accedono, sono soggetti al preventivo rilascio di apposita concessione edilizia (ora, permesso di costruire). In materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Non è sostenibile il fatto che l’opera sarebbe un mero volume tecnico a protezione dell’abitazione dall’inquinamento acustico ed atmosferico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04057/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01375/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2001, proposto da: 
Rufolo Lucio, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Napolitano, Maria Grazia Ingrosso, con domicilio eletto presso Maria Grazia Ingrosso in Napoli, via Melisurgo N.4;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Lizzi, Giuseppe Tarallo, Gabriele Romano, Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, della avvocatura municipale, domiciliata in Napoli, piazza Municipio palazzo San Giacomo.

per l'annullamento

del provvedimento n.601/2000 di diniego concessione edilizia in sanatoria proposta dal ricorrente , con contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi entro 30 gironi dalla notifica dell’atto;

di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2013 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO



Con il ricorso in epigrafe, il sig. Lucio Rufolo ha impugnato la disposizione dirigenziale recante il diniego della concessione edilizia in sanatoria per accertamento di conformità in relazione ad una veranda della superficie di mq 10 circa per 3 di altezza, realizzata in via Piave n. 32, sul terrazzo a livello dell’appartamento, titolo richiesto con istanza prot. 386/00.

Il provvedimento impugnato è stato assunto sulla scorta di quanto deciso nella seduta del 6 luglio 2000 dalla Commissione edilizia comunale, la quale ha ritenuto che l’intervento in questione non rientrasse tra quelli previsti dal PRG allora vigente costituendo aumento di volume in contrasto con l’art. 16 della variante di salvaguardia .

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 3 reg. edilizio comunale, dell’art. 16 della variante di salvaguardia approvata con DPGRC del 29.6.1998, violazione dell’art. 13 L. 47\85, eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 L. 241\90.

L’atto gravato non darebbe conto delle ragioni del diniego in relazione all’esiguità dell’opera; al stessa dovrebbe essere considerata mero volume tecnico, essendo stata realizzata al solo fine di proteggere l’abitazione dall’inquinamento acustico ed atmosferico.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. 47\85, eccesso di potere per difetto di motivazione ed’istruttoria, manifesta ingiustizia, violazione art. 3 L. 241\90.

La motivazione dell’atto è altresì insufficiente, in quanto si limita a richiamare il parere della Commissione edilizia comunale, asserendo che le norme di attuazione del PRG non consentirebbero aumenti di volume. L’opera in questione, che consiste in una veranda in alluminio e vetro, essendo facilmente removibile, non sarebbe soggetta a titolo concessorio, bensì a mera autorizzazione edilizia, non rappresentando un aumento di volume residenziale ma meramente tecnico .

3) mancanza del parere della commissione edilizia .

Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, sostenendo l’inammissibilità ed infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del 29 maggio 2013 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, e va respinto.

Possono innanzitutto essere esaminati i motivi di gravame, con i quali parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, la cui infondatezza va affermata alla stregua delle seguenti considerazioni .

In primo luogo va rilevato che nell’atto sono riportati l’iter procedimentale percorso, la compiuta istruttoria, e risultano altresì esplicitate, compiutamente ed analiticamente, le ragioni ostative al rilascio della richiesta sanatoria, in relazione alla normativa di riferimento in materia edilizia ed urbanistica.

Né appaiono meritevoli di considerazione le censure attinenti alla natura del manufatto oggetto del provvedimento impugnato e al titolo edilizio necessario per la sua realizzazione.

Per costante giurisprudenza (anche di questo T.A.R.: cfr. ad esempio T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 08 giugno 2007 , n. 6038; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06 luglio 2007 , n. 6551; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 agosto 2007 , n. 7258; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 maggio 2008 , n. 4255; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 febbraio 2009 , n. 847), da cui il Collegio non ravvisa motivi di discostarsi nel caso di specie, gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande in vetro e alluminio edificate sulla balconata di un appartamento, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui accedono, sono soggetti al preventivo rilascio di apposita concessione edilizia (ora, permesso di costruire).

Ciò in quanto, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (Cassazione penale , sez. III, 10 gennaio 2008 , n. 14329).

Né cogli in fuoco della contestazione la censura che l’opera sarebbe un mero volume tecnico a protezione dell’abitazione dall’inquinamento acustico ed atmosferico.

I motivi della parte ricorrente ,benché astrattamente apprezzabili in ragione della documentata vicinanza dell’edificio alla cd. tangenziale di Napoli, come risulta dai rilievi fotografici esibiti, non possono ex se giustificare la realizzazione sine titulo di immobile e correttamente l’amministrazione ne ha negato la sanatoria, in ragione della inammissibilità di aumenti volumetrici nella zona in questione. Invero,come rilevato anche dalla Suprema Corte, la protezione in questione si raggiunge anche attraverso altri accorgimenti,quali l’apposizione dei doppi infissi alle aperture dell’appartamento, mentre la veranda, realizzando anche la difesa dagli agenti atmosferici, pone in essere un aumento non trascurabile della volumetria abitativa, utilizzabile anche a fini residenziali ( cfr. Cassazione penale sez. III 6.4.1998).

La trasformazione di un balcone o di un terrazzino in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria ,di restauro o pertinenziale, ma è opera soggetta a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire.(cfr. Corte di Cassazione sentenza 11/05/2011, n. 18507).

In particolare, una veranda è da considerare un nuovo locale utilizzabile autonomamente, e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile.

Il Comune nella specie ha fatto riferimento alla disciplina urbanistica contenuta nella variante di salvaguardia, ratione temporis applicabile alla istanza de qua risalente all’anno 2000, e segnatamente alla zona A sottozona A2 ove erano consentiti, a parità di volume, nei limiti di conservazione del tessuto urbano esistente, gli interventi di cui all’articolo 31 co 1 lett. d legge 457/78: di qui l’inammissibilità dell’intervento,costituente un aumento di volume e un intervento non riconducibile al concetto di risanamento e restauro conservativo.

Né appare utilmente richiamabile la mancata adozione di misure repressive nei confronti di altre strutture simili poste ad altri piani del fabbricato, visibili nella documentazione fotografica esibita da parte ricorrente; invero, da un lato la mera presenza delle strutture non esclude che l’amministrazione le abbia sanzionate e dall’altro,qualora non lo avesse fatto, ciò non sarebbe motivo di illegittimità del gravato provvedimento, che ha contenuto dovuto e vincolato, potendo rappresentare solo una colpevole inerzia del Comune nella vigilanza sugli abusi edilizi, inerzia sulla quale si richiama sin d’ora l’attenzione dei competenti organi amministrativi, con trasmissione del presente provvedimento all’ufficio edilizia privata del Comune di Napoli.

Va respinta anche la censura con la quale parte ricorrente lamenta la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia integrata , trattandosi di opera eseguita in zona vincolata. Nella specie, tale parere non era necessario, dal momento che il diniego discende dall’applicazione della disciplina edilizia vigente e non costituisce irrogazione di sanzioni discendenti dalle disposizioni a tutela del paesaggio, con il corollario che il gravato provvedimento rientra nei poteri in materia edilizia di competenza del Comune in proprio e non quale autorità delegata (cfr TAR Napoli sez. VI 23.6.2005 n. 8579, 25.10.12006 n. 8980).

Da ultimo, va rilevato come la presente fattispecie presenti degli elementi significativi di differenza il rispetto a quella oggetto della pronuncia n. 504/2013 di questa sezione: invero qui si discute di diniego di accertamento di conformità per immobile sito in sottozona A della variante di salvaguardia, e comunque per stessa ammissione di parte ricorrente sito in zona soggetta a vincolo paesaggistico, mentre dalla richiamata pronuncia ( relativa alla sola impugnativa di ordine di demolizione) non emergono elementi che inducano a ritenere analoghi vincoli sussistenti in detta fattispecie.

In conclusione, il ricorso va respinto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Contributo unificato a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione comunale, liquidate in complessivi Euro 2000,00(duemila/00). Contributo unificato a carico di parte ricorrente.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione del presente provvedimento all’ufficio edilizia privata del Comune di Napoli per i provvedimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)