TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 1412, del 29 maggio 2013
Urbanistica.Legittimità ordinanza rimessione in pristino per deposito materiali non conforme all’autorizzazione

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, qualora l'entità di un deposito di materiali su un fondo, e la stabilità di tale utilizzazione dell’area, emergano con una certa evidenza, è da ritenersi realizzata una trasformazione permanente dell'assetto edilizio del territorio, come tale necessitante di concessione edilizia. In base a quanto disposto dall’art. 7 L. n. 47/85, applicabile rationae temporis, le opere realizzate in assenza di concessione edilizia, tra le quali vanno ricomprese quelle insistenti sull’area di che trattasi, devono essere rimosse, e non semplicemente sanzionate con un’ammenda. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01412/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05247/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5247 del 1996, proposto da: 
Cartocci Impianti S.r.l. (già Cartocci Strade S.p.a.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcantonio Guerritore e Giambattista Minaglia, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via M. Donati n. 14;

contro

Comune di Villaguardia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Tumbiolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Mirco Rizzoglio in Milano, Via N. Bixio n. 14;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 9639 – 2193 – ordinanza n. 162 del 6.8.1996, nella quale si ordina la rimessione in pristino dell’area di cui ai mapp.li 863, 866, 867, 868 e 1905.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villaguardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con provvedimento del 4.6.1993, e con la successiva proroga del 17.6.1995, la ricorrente è stata autorizzata ad adibire un’area di sua proprietà a deposito materiali.

Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, il Comune resistente ha ordinato la rimessione in pristino di tale area, atteso che sulla stessa sarebbero stati depositati “materiali non conformi” alle predette autorizzazioni.

Il Comune di Vilaguardia si è costituito, insistendo per il rigetto del ricorso, e depositando documentazione istruttoria, a seguito della quale la ricorrente non ha formulato ulteriori scritti difensivi.

All’udienza pubblica del 9.5.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, essendo il ricorso infondato nel merito.

1) Sotto un primo profilo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, il quale farebbe un mero riferimento ad un precedente verbale di sopralluogo, redatto in data 6.7.1996.

Il motivo è infondato poiché, per giurisprudenza pacifica, è legittima un’ordinanza di rimozione, comunicata al destinatario, senza che sia materialmente allegato il verbale di accertamento della violazione, ancorché esso contenga l’esplicitazione della motivazione sottesa all'irrogazione della sanzione, poiché il concetto di disponibilità di cui all'art. 3 L. n. 241/90 non comporta che l'atto amministrativo richiamato “per relationem” debba essere unito a pena d'illegittimità al provvedimento che lo evoca, essendo invece sufficiente che l'atto sia reso disponibile a norma della stessa legge, cioè che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV 16.12.2011 n. 5912).

Va inoltre osservato che, nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha dato conto delle ragioni che sorreggono la decisione assunta dall’amministrazione, senza limitarsi al mero richiamo delle motivazioni esposte nel verbale; né risulta che l’amministrazione abbia negato alla ricorrente l’accesso a tale atto, che è stato peraltro non reso soltanto disponibile, ma depositato in giudizio (doc. n. 5, prod. comune), e non è stato contestato dalla parte.

2) Sotto altro aspetto, la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, che avrebbe erroneamente richiamato l’art. 10 L. 28.2.1985 n. 47, il quale risultava invece abrogato dal D.L. n. 388/96.

Anche tale censura non coglie nel segno, dato che il mero richiamo a norme di legge non vizia un provvedimento amministrativo qualora, come avvenuto nel caso di specie, la situazione oggettiva consenta di desumere che sussista normativamente il potere effettivamente esercitato, e che sia sostanzialmente corretta la regola assunta dall'Amministrazione procedente a sostegno delle proprie determinazioni (C.S., Sez. IV, 24.2.2011 n. 1239).

3) Per quanto concerne il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato, la ricorrente sostiene che con il medesimo il Comune non avrebbe potuto ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ma solo irrogare una sanzione pecuniaria.

Preliminarmente, in linea generale, deve prendersi atto che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, qualora l'entità di un deposito di materiali su un fondo, e la stabilità di tale utilizzazione dell’area, emergano con una certa evidenza, è da ritenersi realizzata una trasformazione permanente dell'assetto edilizio del territorio, come tale necessitante di concessione edilizia (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 20 dicembre 2011 n. 3307; id., sez. II, 11 marzo 2010 n. 583).

In relazione a quanto precede, il Collegio prende atto che la ricorrente non ha contestato il fatto che la concreta entità dei materiali fosse effettivamente tale da dare luogo ad una trasformazione del suolo, limitandosi invece a censurare il provvedimento sotto il profilo giuridico, ciò che consente di ritenere acquisita la valutazione effettuata dall’Amministrazione sul punto.

Il motivo va pertanto rigettato poiché, in base a quanto disposto dall’art. 7 L. n. 47/85, applicabile rationae temporis, le opere realizzate in assenza di concessione edilizia, tra le quali vanno ricomprese quelle insistenti sull’area di che trattasi, devono essere rimosse, e non semplicemente sanzionate con un’ammenda, come invece erroneamente sostenuto dalla ricorrente.

4) Con un ulteriore argomento la ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 L. n. 241/90, in conseguenza della mancata comunicazione di avvio del procedimento.

La censura è infondata poiché, per giurisprudenza unanime, il provvedimento demolitorio di abusi edilizi costituisce atto doveroso e vincolato nel contenuto, per cui la sua adozione non abbisogna di essere preceduta dall'avviso di avvio del relativo procedimento (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII 11.1. 2013 n. 255).

Anche l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non integra un vizio di illegittimità dell’atto, ma una mera irregolarità, dovendosi considerare responsabile del procedimento il funzionario preposto alla struttura amministrativa, da cui promana l’atto.

5) Con l’ultimo motivo si lamenta l’erronea indicazione in 90 giorni del termine per la proposizione del ricorso al T.A.R, contenuta nel provvedimento impugnato.

La censura è tuttavia inconsistente, poiché l’erronea indicazione del termine contenuta nell'atto della p.a. è suscettibile di determinare, al più, la rimessione in termini per errore scusabile, e non invece l’illegittimità del provvedimento.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, equitativamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)