Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 2515 del 20 aprile 2020
Urbanistica.Rapporti tra giudicato civile e poteri della PA
In tema di esecuzione forzata in forma specifica, il titolo esecutivo indica il risultato perseguito e l'ordinanza ex art. 612 c.p.c. ne stabilisce le modalità di ottenimento, sicché, ove la realizzazione di tal risultato richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti da parte della P.A —strumentali al conseguimento del risultato indicato nel titolo—, il Giudice dell'esecuzione ha il potere di richiederli. Dal canto loro, le questioni sulla compatibilità di tal condanna coi poteri del Comune in materia urbanistica restano precluse dalla formazione di detto giudicato e non interferiscono sulla giurisdizione dell’AGO circa la determinazione delle modalità della esecuzione a norma del citato art. 612. Sicché al giudicato civile la P.A. deve conformarsi e prestarne esecuzione, trattandosi di comando giudiziale conformativo per legge anche se essa non fu parte del giudizio di cognizione (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 12520 del 20 aprile 2020 (UD 16 gen 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Corbetta Ric. Graceffo
Urbanistica.Rapporti tra legislazione statale e regionale
In materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi. Ciò va affermato anche con riferimento alla realizzazione di una tettoia per la quale si ritiene necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001, essendo tali disposizioni destinate a prevalere sulla disciplina dettata dall'art. 20, comma primo, legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 secondo cui, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie.
TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 3851 del 9 aprile 2020
Urbanistica.Pendenza di un’istanza di sanatoria edilizia e ordine di demolizione
L'amministrazione comunale, in pendenza di un’istanza di sanatoria edilizia ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, deve astenersi dall’esercizio del potere sanzionatorio mediante adozione di un ordine di demolizione, dovendo rinviare ogni determinazione all’esito del procedimento di sanatoria, peraltro da concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, non essendo applicabile il meccanismo del silenzio-diniego di cui all’art. 36 citato D.P.R. n. 380/2001.
Understanding the Impacts of Transboundary Waste Shipment Policies: The Case of Plastic and Electronic Waste
di Keshav PARAJULY e Colin FITZPATRICK
La consonanza dei Supremi Consessi in tema di lottizzazione abusiva e confisca
(Nota a Cassazione penale, sez. III, n. 12640/2020)
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 12393 del 17 aprile 2020 (UD 19 feb 2020)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Mascia
Rifiuti.Concorso tra le fattispecie rispettivamente previste dall’art. 256 e dall’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006
Relativamente al concorso tra le fattispecie rispettivamente previste dall’art. 256 e dall’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006 deve rilevarsi che differente, anche sotto il profilo della gravità, è la condotta oggetto di incriminazione da parte delle due fattispecie: in un caso la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata, punita come mera contravvenzione (art. 256, comma 3); nell’altro l’appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, che integra una fattispecie delittuosa, applicabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, di talché è configurabile il concorso di reati, stante la minore gravità della figura criminosa ex art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006. Del resto, la realizzazione di un reato non implica necessariamente la consumazione anche dell’altro, stante l’autonomia, logica e giuridica, delle condotte rispettivamente incriminate dalle fattispecie in esame.
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