Sviluppo sostenibile.Energia incentivata
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Consiglio di Stato Sez. II n. 5859 del 2 luglio 2024
Sviluppo sostenibile.Energia incentivata
Il concetto di “energia incentivata” di cui all’art. 21, comma 5, del D.M. 6 luglio 2012 va necessariamente inteso quale energia tradottasi in incentivi, in considerazione del rilievo che l’“energia incentivata” è - in forza dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 18 dicembre 2008 - l’“energia elettrica avente diritto agli incentivi”. Infatti, secondo la citata previsione del 2008 “energia elettrica incentivata è la quantità di energia elettrica avente diritto agli incentivi di cui al presente decreto. L’energia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le modalità dettagliate nell’allegato A, è stimata in via presuntiva nella fase di qualifica dell’impianto e riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione della producibilità attesa ai fini del rilascio dei certificati verdi, ovvero in funzione dell’energia immessa nel sistema elettrico per l’attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva”. Detta disposizione ha, infatti, sancito una chiara equivalenza tra energia nominale ed energia incentivata attestata dai certificati verdi, questi ultimi definiti dall’art. 2, comma 1, lett. o), dlgs n. 387/2003 secondo cui sono tali i “diritti di cui al comma 3 dell’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell’ambito dell’applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell’art. 11 del medesimo decreto legislativo”. Inoltre, l’art. 3, comma 1, del D.M. 18 dicembre 2008 statuisce che “La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, è incentivata mediante il rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste. La produzione di energia elettrica mediante gli impianti di cui all’art. 9, comma 2, continua a beneficiare dei certificati verdi secondo le modalità e alle condizioni ivi richiamate.” (cfr. altresì Titolo II [artt. 8 e ss.] del D.M. 18 dicembre 2018).
Urbanistica.Demolizione opere abusive su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici
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Consiglio di Stato Sez. II n. 5811 del 1 luglio 2024
Urbanistica.Demolizione opere abusive su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici
L’art. 35 TUE prevede che, qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, “su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo”. Rispetto a tali opere costituisce un presupposto indefettibile della successiva ordinanza di demolizione la diffida emanata, ai sensi dell’art. 35, la quale individua il tipo di abuso realizzato su aree di proprietà di enti pubblici.
Rifiuti.Tariffe
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Consiglio di Stato Sez. V n. 5941 del 4 luglio 2024
Rifiuti.Tariffe
E’ chiaro l’intendimento del legislatore che il tariffario approvato e allegato al D.I. del 24 aprile 2008 si applicasse anche per le istruttorie di competenza regionale se avviate, e ancorché non concluse, prima del 23 settembre 2008 (giorno di entrata in vigore del D.I. 24 aprile 2008), indipendentemente dalla approvazione, da parte delle Regioni, del proprio tariffario: ciò in forza di una norma di carattere transitorio, a mezzo della quale il legislatore nazionale ha inteso indicare un punto fermo per la quantificazione dei costi di istruttoria relativi alle procedure intraprese prima della entrata in vigore del D.I. 24 aprile 2008, verosimilmente nella consapevolezza che le Regioni avrebbero impiegato del tempo prima di pervenire all’adeguamento del tariffario statale. La successiva approvazione, da parte delle Regioni, dei propri tariffari, in attuazione della previsione di cui all’art. 9 del D.I. 24 aprile 2008, non è quindi idonea, neppure astrattamente, a determinarne l’applicabilità anche alle procedure avviate prima del 24 aprile 2008, seppure di competenza regionale.
Urbanistica.Onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 5547 del 24 giugno 2024
Urbanistica.Onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva
L'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto
Urbanistica.Osservazioni formulate dai proprietari interessati dal piano regolatore
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 5589 del 24 giugno 2024
Urbanistica.Osservazioni formulate dai proprietari interessati dal piano regolatore
Le osservazioni formulate dai proprietari interessati dal piano regolatore costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale; d'altra parte le scelte effettuate dall'Amministrazione pubblica, nell'adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo i limiti noti del travisamento di fatto e della manifesta illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento
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Beni ambientali.La Corte costituzionale interviene ancora sulla disciplina di tutela costiera.
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La Corte costituzionale interviene ancora sulla disciplina di tutela costiera.
di Stefano DELIPERI
- Rifiuti.Abbandono e responsabilità omissiva
- Urbanistica.È da rimeditare l’acquisito concetto di momento di cessazione della condotta illecita nell’abuso edilizio
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