Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 39511 del 19 ottobre 2022 (UP 15 set 2022)
Pres. Liberati Est. Di Stasi Ric. Bassan
Ecodelitti.Ordine di ripristino dello stato dell’ambiente e divieto di reformatio in pejus
Ponendosi il potere del Giudice di ordinare il ripristino dello stato dell’ambiente in parallelo all’autorità amministrativa titolare di autonomo potere (cfr artt. 242, 244, 250 d.lgs 152/2006), deve affermarsi che tale disposizione abbia natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale. Non si pone, pertanto, nella specie, alcuna problematica di reformatio in pejus.
Non si tagliano gli alberi senza validi motivi
di Stefano DELIPERI
TAR Liguria Sez. I n. 801 del 27 settembre 2022
Acque.Giurisdizione del TSAP
Rientrano nella giurisdizione del Tsap non soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti prettamente funzionali alla gestione del demanio idrico, ma anche quelle inerenti atti che, pur emanati nell’esercizio di poteri diversi, quale il potere di pianificazione del territorio, presentino un’incidenza significativa sul regime delle acque pubbliche. Pertanto, spettano al giudice acquifero superiore i giudizi di impugnazione dei piani adottati dalle Autorità di Bacino nelle parti in cui influiscano in via diretta sul governo delle acque, quali la delimitazione delle fasce fluviali e la perimetrazione delle aree inondabili in base al rischio idraulico. Siffatta interpretazione estensiva si appalesa legata all’esigenza di affidare la materia delle acque ad un unico organo giurisdizionale altamente specializzato (anche in virtù della presenza di un tecnico nel collegio giudicante), per l’elevato grado di complessità di tali controversie e per la preziosità della risorsa idrica.
Oneri di bonifica del subentrante
(nota a TAR Veneto 1599\2022)
di Maurizio LUCCA
TAR Lazio (RM) Sez. V n. 12232 del 27 settembre 2022
Ambiente in genere. Aggiornamento dell’AIA
L’art. 35 comma 3 del decreto semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ha introdotto una disposizione che eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l’utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell’AIA in essere, accelerandone contestualmente la relativa tempistica procedimentale. Ora, se è vero che l’anzidetta disposizione subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività della stessa), è altrettanto indubitabile che laddove, come nel caso di specie, emergano anche solo dubbi circa l’effettiva sussistenza di entrambe le predette condizioni, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.
La tutela penale delle funzioni di controllo e di vigilanza in materia ambientale
di Giuseppe DE NOZZA
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