Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 41811 del 7 novembre 2022 (UP 6 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Princiotta
Ambiente in genere.Occupazione arbitaria del demanio marittimo ed elemento psicologico del reato
Quanto all’elemento psicologico del reato, l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, ai sensi dell'art. 54 e 1161 cod. nav., sia quando non è legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace, sia quando la concessione sia stata in precedenza rilasciata ad un soggetto diverso da quello intenzionato ad utilizzare il bene pubblico
TAR Campania (NA) Sez. I n. 6173 del 5 ottobre 2022
Caccia e animali.Divieto assoluto di introdurre cani nei centri storici o nei parchi
L'ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree ricomprese nel centro storico ovvero dei parchi cittadini dedicati all’intrattenimento ludico dei bambini - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è in tal modo posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Cass. Sez. III n. 42306 del 9 novembre 2022 (CC 11 ott 2022)
Pres. Sarno Est. Cerroni Ric. Pennestri
Urbanistica.Demolizione e diritto all’abitazione
In tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto “assoluto” alla inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, tale da precludere l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l’ordine giuridico violato. Al contrario, il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio, invero sussistendo il principio dell’interesse dell’ordinamento all’abbattimento - in luogo della confisca - delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8487 del 4 ottobre 2022
Urbanistica.Impianto di autolavaggio
Un impianto di autolavaggio di per sé non ha natura pertinenziale poiché ben può costituire un’autonoma attività di servizio cosicché la sua realizzazione può richiedere il permesso di costruire. Nel caso in cui, però, l’autolavaggio viene inserito nell’area di un distributore di carburante, la sua natura pertinenziale non può essere messa in dubbio poiché non ha una sua capacità di produrre reddito indipendentemente dall’attività principale costituita dalla vendita di carburanti.
Cass. Sez. III n. 41809 del 7 novembre 2022 (UP 29 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Santoro
Rifiuti.Principio della responsabilità condivisa
In tema di rifiuti va applicato il cd. principio della responsabilità condivisa, secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi
TAR Umbria Sez. I n. 738 dell'11 ottobre 2022
Urbanistica.Abusi in area demaniale
Nel caso in cui l’abuso sia stato posto in essere su un’area demaniale, ovvero di proprietà pubblica, posto che in tale evenienza è l’amministrazione stessa che entrerà nel possesso dell’opera realizzata e, a rigore, non è neppure concepibile un soggetto privato proprietario il legislatore, all’art. 35 del T.U., individua il soggetto legittimato passivo della sanzione unicamente nel responsabile dell’abuso. In altre parole, tale norma presuppone l’imputabilità dell’opera abusiva al destinatario della sanzione, a differenza di quanto accade per gli abusi edilizi commessi in aree di proprietà privata, dove la sanzione demolitoria può essere irrogata anche al proprietario non responsabile.
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